NUNZIATURA APOSTOLICA

NUNZIATURA APOSTOLICA. - DELEGAZIONE (v.) attivo e passivo, cioè d'inviare e ricevere rappresentanti diplomatici, deriva alla S. Sede dalla perfezione giuridica della Chiesa; i rappresentanti diplomatici, che essa invia presso i vari governi civili, prendono il nome di nunzi e internunzi.

Come si è visto trattando degli apocrissiani (v.), fin dall'epoca di s. Leone Magno i papi ebbero presso la corte imperiale di Costantinopoli i loro rappresentanti, competenti peraltro non in materia politica, ma solo religiosa. Anche gli inviati pontifici alla corte dei Franchi furono chiamati apocrissiani, ma sebbene, a differenza degli antichi, trattassero prevalentemente affari di ordine politico, la loro missione non aveva quel carattere di stabilità e continuità che è proprio delle odierne nunziature. Le diversità che intercorrono tra i n. e gli antichi vicari apostolici e legati-nati, sono identiche a quelle rilevate APOSTOLICITÀ (v.); e inoltre necessario notare come sia i vicari apostolici che i legati-nati rappresentassero il sommo pontefice presso le comunità cattoliche del rispettivo territorio, ma non presso i governi civili.

Secondo un'opinione che ha basi e dati sufficienti per essere accolta, l'origine delle nunziature stabili deve essere in varie nazioni collegata all'ufficio del nuncius collector et commissarius decimarum.

A cominciare infatti dal sec. XIII la Curia romana riscuoteva in vari paesi le decime, e in genere le somme a lei dovute, a mezzo d'incaricati speciali dipendenti dalla Camera Apostolica. Agl'inizi tale ufficio fu affidato a impiegati di Curia, di nazionalità italiana o anche del paese in cui l'incarico doveva venire esercitato, ma residenti in Roma. In seguito, quando cioè l'ufficio acquistò importanza maggiore, ne furono investiti anche alti pretori. In Francia e in Germania questi collettori esercitavano la loro attività in una o due province ecclesiastiche; in Inghilterra, nei paesi nordici e in genere nelle nazioni lontane da Roma, l'incarico aveva un'estensione territoriale equivalente a quella dello stato rispettivo. Nei paesi in cui si trovavano i collettori della prima specie, per risolvere le difficoltà di ordine politico, anche inerenti all'opera dei collettori, la corte pontificia mandava legati. Negli altri paesi invece, dove, anche per la lontananza, l'invio di legati speciali presentava maggiori difficoltà, i collettori stessi venivano investiti di funzioni diplomatiche, risiedevano presso il sovrano e servivano da intermediari tra questo e la S. Sede. L'uso degli ambasciatori, introdottosi trattando tra gli Stati, indusse la Sede Apostolica a utilizzare la nuova forma di rappresentanza, perfezionando in alcuni casi gli attributi diplomatici delle precedenti collettorie, e in qualche altro caso procedendo alla istituzione di rappresentanze del tutto nuove. Il sorgere delle nunziature permanenti, pur necessarie e predisposte dalla S. Sede con tutte le cautele della prudenza, non avvenne senza l'opposizione, più o meno aperta, delle gerarchie ecclesiastiche locali, specialmente dei legati-nati, che vedevano nel nuovo istituto la fine del loro potere. Già M. A. de Dominis, Richerio e Febronio avevano negato alla Sede Apostolica il diritto di inviare legati permanenti o nunzi, giacché questo avrebbe costituito una abusiva limitazione dei diritti dei vescovi. I fautori de gallicanesimo erano anzi giunti ad asserire che i pontefici non avevano facoltà d'inviare propri rappresentanti nunzi di giurisdizione, anche in circostanze straordinarie e per il perdurare di esse, se non con il consenso del Re cristianissimo. Ma, ancora nel 1786, l'erezione della nunziatura di Monaco di Baviera offere ai metropoliti di Magonza, Treviri, Colonia e Salisburgo l'occasione di pronunciarsi di nuovo e apertamente contro le nunziature apostoliche. Pio VI difese con la sua autorità suprema e con solida dottrina l'istituzione di esse (v. EMESA, PUNTAGIONI di). Gli errori dei gallicani furono però ripresi anche in Ita-

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lìa da regalisti e liberali, secondo i quali l'istituzione dei
nunzi, come pure l'autorizzare un legato ad esercitare sin-
goli atti di governo ecclesiastico sarebbero dipesi dal bene-
placito dei governi dei rispettivi Stati. Oltre a quanto detto
all'inizio, è necessario rilevare che, per la giurisdizione
universale che compete al Pontefice su tutta la Chiesa,
i suoi rappresentanti, come non vengono mai inviati in
territorio estraneo alla Chiesa, così non vengono mai
inviati in territorio che sia escluso dalla sua suprema e
spirituale autorità. Di conseguenza i Sommi Pontefici
hanno diritto d'inviare dovunque, anche senza l'autoriz-
zazione dell'autorità civile, i propri rappresentanti, con
o senza giurisdizione ecclesiastica (can. 265).

Le nunziature non sono sorte generalmente da un
atto o decreto di fondazione, ma dall'invio di un rap-
presentante straordinario con un incarico determinato,
che successivamente, prima del ritorno a Roma, riceveva
altri incarichi, e al quale, dopo la morte o la cessazione
del mandato, seguiva un altro inviato, in modo che la
rappresentanza da straordinaria diveniva ordinaria, e da
transitoria stabile. In altri casi, invece, a un rappresen-
tante stabile seguiva un inviato straordinario. Ne risultava
evidente l'impossibilità di stabilire, almeno in linea gene-
rale, la data di origine delle nunziature permanenti; si
può tuttavia riconoscere che la nuova istituzione si de-
linea sulla metà del sec. XV. Qualcuno ritiene che Antonio
Jacopo de Veneri, in Spagna, sotto il pontificato di Nic-
colò V, debba essere considerato uno dei primi nunzi
in senso odierno; è però discutibile la stabilità iniziale
di tale rappresentanza. È invece certo che A. Leonini
si trovava a Venezia, nel 1500, come nunzio permanente
con tutti gli attributi di rappresentante diplomatico del
Papa. La nunziatura di Germania viene invece fatta risa-
lire a Lorenzo Campeggi, inviato da Leone X nel 1513
all'imperatore Massimiliano. In seguito il movimento
luterano e la necessità di difendere la vita stessa della
Chiesa nelle varie nazioni d'Europa, affrettarono la tra-
sformazione delle nunziature da temporanee in perma-
nenti. La nunziatura di Madrid, oltre a molte e straor-
dinarie facoltà, accresciute nel 1766 da Clemente XIII,
ebbe a sé unito il tribunale di terza istanza, chiamato
Rota del Nunzio di Madrid (v. ROTA, SACRA ROMANA). Ciò
nonostante nell'ott. 1801 il governo spagnolo chiedeva a
Pio VII che il nunzio venisse considerato come semplice
ambasciatore del Papa in quanto principe temporale. In
data 9 genn. 1802 il card. Consalvi rispondeva che la sovra-
nità temporale di Sua Santità è puramente secondaria
a confronto del suo sommo apostolato. Poiché, infatti,
il fondamento della personalità giuridica internazionale
della Chiesa non è, come per gli Stati, la sovranità ter-
ritoriale, ma quella spirituale, la S. Sede continuò ad
esercitare il suo diritto di legazione attivo e passivo anche
quando, tra il 1870 e il 1929, la sovranità territoriale fu
di fatto impedita.

Fondatore della moderna diplomazia pontificia viene
ritenuto Leone X, la cui opera fu poi proseguita da
Pio IV, con l'aiuto del nipote card. Carlo Borromeo. Ma
l'assetto completo delle rappresentanze diplomatiche della
S. Sede è merito di Gregorio XIII, che non solo aumentò
notevolmente il numero delle nunziature (sino a 13), ma,
per mezzo di Tolomeo Gallio, ne precisò le attribuzioni,
ne distinse i gradi, ne costituì il protocollo.

Attualmente le n. a. sono distinte in nunziature di
prima e di seconda classe. Il loro personale diplomatico,
nunzio (v.) o all'intermunzio (v.) che le dirigono,
è costituito da consiglieri (solo nelle nunziature di prima
classe), uditori e segretari.

BIBL.: G. Carga nel 1574 scrisse la sua Informazione del Secretario e segretario di nostro signore e di tutti gli offici che da quella dipendono, edita da Hugo Lämmer, in Monumenta Va- ticana historiam ecclesiasticam saec. XVI illustratia, Friburgo in Br. 1861, p. 475 seg.; A. Reumont, Della diplomazia italiana dal sec. XIII al sec. XVI, Firenze 1857; N. Capece-Galeotta, Cenni storici dei N. A. residenti nel Regno di Napoli, Napoli 1877; A. Meister, Die Nuntiatur von Neapel in 16. Jahr., in Histor. Jahrbuch d. Görres-Gesellschaft, 14 (1893), p. 70 seg.; A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Friburgo in Br. 1894; id., Die Legaten und Nuntien Julius III., Marcellus
II., und Paulus IV., und ihre Instruktionen, Münster in V. 1897;

A. Giobbio, Diplomazia ecclesiastica, Roma 1890; id., Lezioni
di diplomazia ecclesiastica, ivi 1904; P. Richard, Origines des non-
ciatures permanentes, La représentation pontificale au XVe siècle,
in Rev. d'hist. eccl., 7 (1906), pp. 52 seg., 317 seg.; 11 (1910),
pp. 56 seg., 505 seg.; id., Origines de la Nunciature de France,
Nouces résidants avant Léon X, in Rev. des quest., hist., 34 (1905),
p. 103 seg.; 36 (1906), p. 112 seg.; H. Biandet, Les nunciatures
apostoliques permanentes jusqu'en 1648, in Études Romaines des
annales de l'Acad. des scien. de Finlandie, Helsinki 1910; L.
Karttumen, Les nunciatures apostoliques permanentes de 1650 à
1800 (continuazione del precedent) in Études cit., Ginevra 1912;
A. Wynen, Die Päpstliche Diplomatic, Friburgo in Br. 1922,

Dino Staffa