PIATTO CARDINALIZIO. - È un assegno annuo che il papa concede ai cardinali, residenti in Roma o impiegati altrove in servizio della S. Sede, che siano privi di rendite sufficienti a mantenere con decoro la dignità cardinalizia. Tale assegno si aggiunge a quello che i cardinali percepiscono dalle loro cariche, sicché, alcune volte, il papa non assegna loro l'intero p. c., ma quella quota che manca al cardinale per raggiungere l'ammontare del p. c.
Il cosiddetto p. c. esisteva già nel pontificato di Callisto III, perché nel Conclave del 1458, tenuto per la sua morte, e da cui uscì eletto il card. Piccolomini con il nome di Pio II, questo argomento formò oggetto della capitolazione cardinalizia, ivi sottoscritta (v. PASTORE, II, p. 9). A quei cardinali che non avevano 4000 fiorini d'oro di rendita annua ecclesiastica, la Camera Apostolica doveva somministrare 100 fiorini mensili, finché non fosse raggiunta quella somma. Tutto ciò fu confermato nella capitolazione sottoscritta nel Conclave da cui uscì eletto Paolo II (ibid., pp. 283-84).
Ai tempi di Paolo V il p. c. era di 1500 scudi d'oro all'anno e si elargiva ai cardinali che non possedevano 6000 scudi di provento da beni ecclesiastici, somma che si stimava sufficiente a mantenere il decoro della porpora. Alessandro VII, Benedetto XIII e Pio VI crearono cardinali solo quando poterono provvederli dei detti 6000 scudi. Napoleone, quando pretese entrare anche in questo campo dell'attività ecclesiastica, assegnò a ciascuno dei cardinali, detti rossi, per dote cardinalizia 30.000 scudi. I nuovi cardinali non percepivano il p. c. finché non era stata loro aperta la bocca, cioè data autorità di esporre il loro sentimento dinanzi al papa ed ai loro eminentsissimi colleghi; ma poiché prima di ottenere tale autorità potevano alcune volte passare vari mesi, in cui il cardinale, senza rendite, doveva sostenere le gravi spese del cardinalato, Gregorio XVI decretò che appena creati, senza attendere la detta formalità, si somministrasse loro il p. c. Pio IX nello statuto fondamentale per il governo temporale degli Stati della Chiesa, promulgato il 14 marzo 1848 (§ 49), determina tra l'altro la somma occorrente per il trattamento del S. Collegio dei cardinali.
Attualmente il p. c. ancora sussiste ed è corrisposto in proporzione agli aumenti che ricevono tutti gli altri stipendi; però il suo ammontare è abbastanza modesto. Prima del 1870 il p. c. era somministrato dalla Ca-

1921. Scopo esclusivo: la conversione degli infedeli. Governo: superiore generale e q
1337 PIATTO CARDINALIZIO - PIAZZETTA GIAMBATTISTA 1338
mera Apostolica a mezzo del prefetto dei SS. Palazzi Apostolici, ora è pagato dall'Amministrazione dei beni della S. Sede, sempre in rate mensili.