POSSESSO, PRESA di. - È uno degli atti successivi con i quali si attua la provvista canonica.
I. CONCETTO GENERALE
Per impedire dannose incertezze nell'adempimento dei doveri e nell'esercizio dei diritti inerenti ad un beneficio, ufficio o dignità ecclesiastica, la legge canonica prevede generalmente un rito d'investitura, detto institutio corporalis o missio in possessionem (can. 1443 § 2), al quale subordina in molti casi la stessa efficacia giuridica degli atti susseguenti o comunque la legittimità dei medesimi, secondo le norme particolari vigenti nei vari luoghi. All'atto d'investitura corrisponde da parte del titolare la cosiddetta presa di p. Il principio che nessuno nella Chiesa possa di propria autorità occupare un ufficio, una dignità o un beneficio, ancorché ne abbia il titolo, è pacifico in dottrina ed è implicitamente sanzionato nel can. 2394, che commina gravi pene contro gli arbitrarci occupatori. Ma per quanto riguarda i benefici si trova anche esplicitamente espresso nel can. 1443, dove si precisa altresì che solo l'Ordinario locale può consegnare il p., a meno che non si tratti dibenefici soliti a conferirsi dal papa in concistoro, per i quali la missio in possessionem è riservata alla S. Sede, secondo le norme speciali stabilite dal CIC. Per i semplici uffici o dignità non beneficiari la legge generale non prevede una vera e propria presa di p., cosicché un vicario generale, un cancelliere vescovile o un parroco consultore fin dal momento della nomina hanno il pieno godimento del loro ufficio: ma se non è prescritto un rito d'insediamento, non per questo vien meno il principio che subordina alla competente autorità l'esercizio delle nuove funzioni e il loro inizio.
Per la presa di p. dei benefici comuni non esiste una forma determinata da una legge generale, ma il can. 1444 impone agli Ordinari di osservare il rito che le norme o consuetudini particolari prescrivono nei vari luoghi; lo stesso canone tuttavia autorizza una deroga per giusta causa. In tale ipotesi il vescovo produce una espressa dispensa che surroga a tutti gli effetti la presa di p. secondo i vari casi contemplati nei can. 81, 82, 291. Quando questa si compie invece nelle forme ordinarie, il vescovo prestabilisce, se non già fissato dalla legge, il termine entro il quale essa deve avvenire; l'inosservanza illegittima del termine rende ipso facto vacante il beneficio e nullo il titolo del candidato (can. 1444). Il titolare del beneficio ha facoltà, se assente o impedito, di delegare per la presa di p. un sacerdote munito di speciale mandato (can. 1445), ma non può delegargli il compito di emettere la professione di fede che spesso è prescritta come atto preliminare del p. (can. 1406), essendo tale professione riservata sempre alla persona del titolare (can. 1407).
Una particolare forma è stabilita per la presa di p. dei vescovi, degli amministratori apostolici, dei vescovi coadiutori e ausiliari. Per i primi il p. della diocesi avviene con la presentazione delle lettere apostoliche di nomina, fatta al Capitolo della chiesa cattedrale e registrata in apposito verbale dal segretario capitolare o dal cancelliere di Curia (can. 334 § 3); il tempo utile per tale atto è fissato in quattro mesi dalla nomina (can. 333). Per gli amministratori apostolici, invece, e per i vescovi coadiutori con diritto di successione oppure assegnati alla sede (can. 313, 353 § 2), la presentazione delle lettere va fatta al vescovo della diocesi se sui compos e presente nel territorio, ed inoltre al Capitolo della Cattedrale. Ciò basta, almeno nell'odierna legislazione, perché in caso di vacanza i coadiutori con successione acquistino immediatamente il pieno ed ordinario governo pastorale della diocesi, e gli amministratori apostolici nonché i coadiutori assegnati alla sede continuino nelle loro funzioni senz'altra formalità (can. 355 § 1). Se trattasi infine di semplici ausiliari, e cioè di vescovi assegnati alla persona, la presa di p. si esaurisce nella presentazione delle lettere fatta al vescovo locale. Speciale rilievo merita la presa di p. dei vicari e prefetti apostolici i quali presentano il documento di nomina al solo pro-vicario o pro-prefetto che, a norma del can. 309, succedono temporaneamente ai titolari defunti o impediti, e che vengono designati fin dal primo momento del governo ordinario.
Gli effetti della presa di p. del beneficio sono fissati nel can. 1472 e seguenti. Diritti e doveri vi trovano il loro momento d'origine e gli stessi poteri la loro efficacia giuridica. Così ogni atto giurisdizionale emesso dal vescovo prima di quel rito è destituito d'ogni effetto (can. 334 § 2); da quel rito sorgono i doveri pastorali sanciti nei can. 336, 338, 339, ecc. come pure i privilegi vescovili che non si acquistino con la semplice nomina.
La Chiesa tutela con gravi sanzioni il principio susposto; colpisce infatti d'immediata inabilitazione e con altre pene l'occupatore arbitrario (can. 2394), come punisce gli elettori che prima della ratifica superiore, se richiesta dalle leggi, insediano l'elettore. L'usurpatore dovrà in ogni caso lasciare il beneficio, né potrà più aspirarvi se l'inabilitazione non è dispensata. La buona fede tuttavia può sanare l'illegittimità del p. se questo dura tre anni pacificamente e non vi sia stata simona (can. 1446). Il tempo può essere interrotto per intervento di terzi, e in tal caso la prescrizione è impossibile, il p. va giudizialmente annullato e sostituito con una nuova provvista che seguirà la norma ordinaria dell'investitura canonica (can. 1447).
IL P. DEI PONTEFICI. - Di per sé il romano Pontefice non avrebbe necessità di compiere la presa di p., in quanto, con l'accettazione dell'elezione, diventa immediatamente vescovo di Roma e successore di s. Pietro nel governo universale della Chiesa. Tuttavia entrò presto nell'uso una solenne cerimonia, con la quale i Papi prendevano p. della Basilica e del Palazzo Lateranense.
INCORONAZIONE (v.) del novello Pontefice teneva dietro un grandioso corteo dal Vaticano al Laterano, che percorreva la via Papae, cioè, per adoperare la terminologia topografica moderna, dopo aver attraversato i Borghi, passava dinanzi a Castel S. Angelo, poi prendeva via dei Banchi Nuovi, del Governo Vecchio, passava dinanzi ai Palazzi Massimo e Della Valle, alla chiesa del Gesù, giungeva in Campidoglio magnificamente ornato, dove il senatore di Roma offriva al novello Papa l'omaggio dell'Urbe; attraversava il Foro Romano, costeggiava il Colosseo e finalmente giungeva al Laterano. Talvolta però il p. veniva rimandato di qualche tempo, come fu fatto per la prima volta da Giulio II. L'autore dell'Ordo Romanus XIII (1271-76) ha lasciato una descrizione completa del corteo pontificio. Questo era ordinato dal prior diaconorum cum ferula. All'inizio era un cavallo del Papa ricoperto da un drappo; seguivano un suddiacono con la croce, dodici alfieri con altrettanti vessilli rossi, il gruppo dei dignitari laici, i cantori, i dignitari ecclesiastici, i vescovi, gli arcivescovi e infine il gruppo dei cardinali. Circondato dai suddiaconi con il baldacchino veniva per ultimo il Papa. Tutti i partecipanti al corteo, compreso il Papa, erano a cavallo. E. S. Piccolomini (poi Pio II) narra che nel corteo per l'incoronazione di Niccolò V fu portato il S.mo Sacramento, circondato da molti lumi. L'uso di portare la S.m. Eucaristia fu ripetuto anche nelle prese di p. successive, come si trova nella presa di p. di Leone X. Tutti gli sfarzosi cortei precedenti furono superati da quello del p. di Leone X, preparato dalla Roma del Cinquecento e descritto dal medico fiorentino Giovanni Penni.
Nelle vie percorse i Romani profondevano tappeti, arazzi, statue e innalzavano archi di trionfo. L'Ordo XII ricorda che il corteo si svolgeva cum honore arcum. Il Rinascimento innalzò archi disegnati dai più valenti artisti, ornati di statue riproducenti, secondo lo spirito di quel tempo, soggetti cristiani e pagani. Durante il percorso, in vicinanza delle chiese, il clero preparava altari e incensava il pontefice al suo passaggio. Lo stesso Ordo XII dice che clerici omnes romani occurrunt eidem induti undecunque possunt cum turibolo. Gli Ordo XIII e XIV ricordano la consuetudine di gettare denaro al popolo specialmente nelle vie strette per rimuovere la calca. Spesso questo uso era causa di litigi e talora anche di morti, come avveniva quando, giunto il Papa al Laterano, i Romani si impadronivano del cavallo e del baldacchino. Presso Monte Giordano il capo dei rabbini soleva presentare al nuovo Papa il Codice della legge, domandando rispetto e protezione per il suo popolo. Il Papa rispondeva che venerava la S. Scrittura, ma non la interpretazione rabbinica. In seguito questo uso fu compiuto dentro i bastioni di Castel S. Angelo per evitare agli Ebrei i maltrattamenti dei Romani; poi, abolito totalmente. Giunto il Pontefice nella Basilica Lateranense veniva accolto dal cardinale arciprete e dai canonici: ibi ante por tium stat prior Laterani et canonici cum eorum comitiva, induti solemniter (Ordo XIII). Il cardinale arciprete a nome di tutto il Capitolo rivolgeva al nuovo Papa parole di omaggio, quindi gli porgeva a baciare il Crocifisso.
Nel medesimo portico il Papa veniva fatto sedere o quasi adagiare su un trono, mentre si cantava il versetto.
del cantico di Anna: suscitat de pulvere egenum et de stercore elevat pauperem. Perciò tale sedia fu chiamata stercoraria ed è ricordata per la prima volta nell'Ordo XII di Cencio Camerario (fine sec. XII). Alzatosi il Papa, prendevano dal suo camerlengo per tre volte un pugno di monete e le gettava in mezzo al popolo dicendo: argentum et aurum non est mihi ad delectationem, quod autem habeo hoc tibi do. Subito dopo il Papa, accompagnato dai cardinali, dalla sua corte e dal Capitolo Lateranense entrava in chiesa e si sedeva su un trono preparato nell'abside ed ammetteva al bacio del piede tutti i canonici. Dal sec. XV in poi i documenti parlano di una benedizione al popolo che il Papa avrebbe dato in questo momento nella Basilica, ma essa non è ricordata negli Ordines. Terminata questa cerimonia aveva inizio il solenne p. del Palazzo Lateranense. Il Papa vi entrava dalla Basilica ed era ricevuto da un gruppo di nobili e di dignitari che lo accompagnavano per il palazzo fino all'oratorio di S. Silvestro. Nel tempo successivo, come attesta Burcardo, era condotto nella sala del Concilio adorna di una tribuna centrale dove i cardinali rinnovavano al Pontefice le laudes già cantate a S. Pietro. L'oratorio di S. Silvestro si trovava nel primo piano del Palazzo del Laterano. Nell'oratorio stesso erano due seggi di porfido. Il novello Pontefice si sedeva prima su quello di destra: il priore della basilica di S. Lorenzo in Palatio (oggi oratorio della Scala Santa) gli dava la ferula, specie di bastone, signum regiminis et correctionis e contemporaneamente gli consegnava le chiavi della Basilica e del Palazzo Lateranense. Quindi il Papa si alzava e andava a sedersi sull'altro seggio collocato a sinistra. Di lì a poco il medesimo priore cingeva il Papa con una cintura di seta rossa, dalla quale pendeva una borsetta contenente dodici sigilli di pietre preziose e una faletta di muschio. Per ultimo il Pontefice si recava a S. Lorenzo in Palatio, dove si tratteneva in breve preghiera. Finita la quale, tornava nell'oratorio di S. Silvestro dove distribuiva il presbyterium, cioè un dono al clero in monete o in medaglie d'oro e d'argento. Chiudeva tutta la cerimonia del p. il convito, al quale, prima del sec. XVI, Papa, cardinali e vescovi sedevano in paramenti sacri. Altre volte il Papa preferiva stare solo, allora le mense si imbandivano nelle sale dei canonici, come avvenne per la presa di p. di Innocenzo VIII.
La solenne cavalcata rimase in vigore fino a Pio VI. Pio IX prese p. del Laterano l'8 nov. 1846 in carrozza, preceduto e seguito da un corteo di dignitari a cavallo. La presa di p. non si ripeté dopo l'occupazione di Roma del 1870. Dopo la Conciliazione, Pio XI, recatosi al Laterano in forma privata, prese il p. ufficiale in forma piuttosto semplice (1929). Pio XII, nella festa dell'Ascensione del 1939, prese p. del Laterano in forma solenne, ma con le formiche lità molto ridotte. Chiuse la cerimonia con la benedizione al popolo romano dalla loggia della facciata principale della Basilica.
III. P. DEI CARDINALI. — Dopo la creazione dei cardinali, il papa assegna a ciascuno la chiesa titolare. Per i cardinali vescovi la presa di p. si svolge in modo identico a quella dei vescovi. I cardinali preti e i cardinali diaconi hanno nel loro titoli iura pontificalia, ma non possono esercitare giurisdizione sui fedeli.
Lo svolgimento del p. può aver avuto origine dal solenne ricevimento che il clero e il popolo parrocchiale del rispettivo titolo tributava, dal sec. IV in poi, al novello sacerdote ordinato nel sabato dei quattro tempi di sett. Avvenuta l'Ordinazione, il clero e il popolo del titolo conducevano trionfalmente il presbitero alla propria sede. Il nuovo eletto incedeva su un cavallo bianco, ricoperto di un drappo bianco. Durante il corteo, i cardinali eseguivano le laudes della consacrazione del papa. La festa si chiudeva con un solenne banchetto. Nel medioevo, essendo opinione comune che le chiese titolari fossero da considerarsi come le diocesi dei cardinali preti e diaconi, con proprio clero e popolo (v. TITOLI), la presa di p. dei pareri dei medesimi si svolgeva come la presa di p. dei vescovi, con le necessarie varianti. Lo stesso si ripeté nella Rinascenza e dopo (cf. Sisto V, cost. Religiosa Sanctorum, a. 1587). Attualmente il p. del titolo cardinalizio avviene in forma privata o in forma solenne. Nella forma privata il rettore della chiesa titolare, in cotta, riceve alla porta della chiesa titolare il cardinale, consegnandogli l'aspersorio per l'aspersione delle persone presenti. Segue la visita al S.mo e al santo patrono della chiesa. Recati in sacrestia viene letta la bolla di nomina e il clero presente presta atto di ubbidienza. Dopo uno scambio di discorsi tra il rettore e il cardinale si firma l'atto del p. Nella forma solenne, invece, il cardinale, accompagnato da alcuni prelati, si reca in forma solenne al suo titolo, dove viene ricevuto dal rettore in piva e da tutto il clero. All'ingresso bacia il Crocifisso, presentatogli dal medesimo rettore; quindi asprime gli astanti e viene incensato tre volte dal rettore. Si forma un piccolo corteo che conduce il cardinale all'altare del S.mo per breve preghiera. Quindi il cardinale si reca al trono ed ivi ascolta la lettura della bolla di nomina. Segue l'atto di omaggio e di ubbidienza del clero, finito il quale il rettore rivolge un indirizzo, cui segue la risposta del cardinale. La cerimonia è chiusa dal canto del Te Deum e dalla benedizione impartita dal nuovo cardinale titolare. In sacrestia o in altra sala viene sottoscritto l'atto del p.