PROTETTORIA PONTIFICIA

PROTETTORIA PONTIFICIA. — La p. p. è una particolare tutela del Romano Pontefice estesa ad Ordini religiosi, abbazie, congregazioni religiose, pie istituzioni che godono questo insigne privilegio. Presa in senso ampio la p. p. si potrebbe riallacciare allo ristagno, che i papi concessero nel corso dei secoli, specialmente nel periodo medievale, a patrimoni, a Stati tributari, a chiese, a diocesi, a monasteri, ad Ordini religiosi, a luoghi più, a corporazioni, ecc., dando a questi protetti esenzioni, immunità, privilegi e prerogative (v. ESENZIONE; OBOLO DI S. PIETRO; PRIVILEGIO). Presa in senso stretto la p. p. è invece uno sviluppo della funzione del cardinal protettore (v. PROTETTORE CARDINALE).

Spesso accadeva che il Sommo Pontefice ritenesse alcune di quelle p. che aveva avuto da cardinale.

Una specie di p. p. è quella accordata da Pio IV, nel 1565, ai palafrenieri pontifici la cui chiesa in Borgo Pio fu sottomessa alla protezione immediata del Papa e della S. Sede. Gregorio XIII il 25 luglio 1574 si dichiarò protettore del Collegio germanico-ungarico (v. C. B. Piazza, Opere pie di Roma, Roma 1679, p. 234). Paolo V ritenne nel pontificato la p. dell'Arciconfraternita della Dottrina cristiana, che poi affidò al cardinal vicario ed ai suoi successori. Benedetto XIV il 25 sett. 1754 dichiarò protettore dell'Arciconfraternita della Via Crucis al Colosseo o degli Amanti di Gesù e Maria, istituito poco prima da s. Leonardo da Porto Maurizio, il pontefice pro tempore.

Pio VII da papa fu protettore della provincia della Sabina. Lo stesso Pio VII, nel concorrere al riattamento della chiesa collegiata dei SS. Celso e Giuliano ai Banchi in Roma, fa sapere che la chiesa è immediatamente soggetta ai sommi pontefici. E una conferma di ciò si ha con Pio IX che accettò la p. della stessa chiesa (Notizie del giorno, anno 1847, Roma 1847, n. 34). Gregorio XVI, da papa, ritiene la p. del Capitolo e della città di Pergola, assunta da cardinale (cf. Prospetto del saggio degli alunni del Seminario di Pergola e studenti delle pubbliche scuole, Pergola 1839, p. 6).

Delle p. ritenute dagli ultimi sommi pontefici, si può leggere l'elenco: dall'anno 1832: nelle Notizie per l'anno 1832, 1833, e sgg.; dall'anno 1851: nelle Notizie per l'anno 1851, 1852, e sgg.; dall'anno 1860: nell'Annuario pontefice del 1860, 1861, e sgg.; dall'anno 1873: in La gerarchia cattolica e la famiglia pontificia per l'anno 1873, 1874, e sgg.; dall'anno 1881: in La gerarchia cattolica, la capella e la famiglia pontificia per l'anno 1881, 1882, e sgg.; dall'anno 1906: in La gerarchia cattolica, la cappella e la famiglia pontificia, le amministrazioni palatine. Le sacre congregazioni e gli altri dicasteri pontifici, per l'anno 1906 1907, e sgg.; dall'anno 1912: nell'Annuario pontifìcio, 1913, 1913, e sgg. Si può anche consultare, dall'anno 1908, A. Battandier, Annuaire pontifìcial catholique, Parigi 1908, sgg.

Poiché la p. p. è riservata alla libera volontà dei papi, nel ritenere le p., già avute da cardinale, come l'assumere delle nuove, non è possibile dire quale sia il criterio con cui il S. Padre concede questa sua protezione, però esso è sempre un atto di sovrana benevolenza verso questo o quell'Ordine o congregazione religiosa, chiesa, monastero o pia istituzione ecc., benevolenza che si dimostra con segni di particolare munificenza.

BIBL.: G. B. De Luca, Il cardinale di S. R. C. pratico, Roma 1868, cap. 15, nn. 1 e 16; Moroni, LV, p. 319 sgg.; Sui problemi connessi dell'esenzione e del cardinal protettore, V. le relative voci e inoltre: A. Fogliasso, De extensione iuridici instituzioni, Roma 1947, p. 90 sgg. Guglielmo Felici