PROTETTORE CARDINALE. — È il cardinale che, su richiesta di una società religiosa, viene designato dal Romano Pontefice, quale aiuto, consigliere ed assistente morale della stessa.
I. STORIA
Per quanto l'istituto del p. possa avere un addentellato con i *protectores romani* e con i *defensores o protectores* della storia ecclesiastica dei secc. VIII-X (Moroni, LV, col. 317), la sua origine, nel senso specifico attuale, si deve a s. Francesco che, tra il 1220 e il 1221, chiese ed ottenne, dal papa Onorio III, il card. Ugolino quale *pastore* di tutto il movimento francescano. Il Santo impose nella Regola di chiedere un cardinale che fosse *gubernator*, *protector et corrector* della fratellanza da lui istituita.L'istituzione si estese anche ad altre religioni mendicanti e monastiche, anzi in queste ultime quasi ogni monastero venne ad avere il suo cardinale p. Lo scopo era principalmente quello di avere un patrocinatore nelle controversie e negli affari presso il Papa, ed anche un consigliere sapiente nel governo. Purtroppo, però, non tardarono ad avversari abusi, sia da parte dei p. che volero troppo intromettersi nel governo effettivo delle società protette, sia da parte dei sudditi di queste che si trinceravano dietro il nome e l'autorità del p. per ricusare obbedienza ai propri superiori. Gregorio XI con la bolla *Cunctos Christifideles* del 25 maggio 1373 (Bullarium Rotamum, IV, Torino 1859, p. 562) troncò tali abusi e determinò meglio le attribuzioni proprie del cardinale p., che rimasero tuttavia molto rilevanti: presiedere i Capitoli, eleggere il procuratore e il sindaco apostolico, dividere le province, interpretare la legge, confermare gli atti del Capitolo ecc.
Fu solo la bolla di Innocenzo XII *Christifidelium* del 16 febbr. 1694 (Bullarium Romanum, p. 594) che portò sull'argomento una legislazione sicura. La bolla innocenziana si rivolge a tutti i cardinali p. e non solo a quello dei Minori; toglie assolutamente al p. ogni autorità di ingerirsi nelle cause dei singoli membri della società protetta, e infine lo priva di ogni giurisdizione diretta, lasciandogli solamente un'autorità morale. Le disposizioni di Innocenzo vennero in seguito confermate da Clemente XI, con lettera del 9 maggio 1715, e la bolla innocenziana può dirsi la fonte immediata della disciplina attuale del can. 499. Nello sviluppo storico delle congregazioni a voti semplici l'istituto del cardinale p. non ha importanza per le congregazioni maschili, mentre per quelle femminili si assiste ad un ritorno quasi all'antica prassi di una ingerenza assoluta. Il fatto trova le sue ragioni nell'opposizione della Curia romana alla centralizzazione delle congregazioni femminili con Case di molte diocesi, dipendenti da una superiora generale di altra diocesi. Dato però che, in realtà, tali istituzioni si erano, nei secc. XVIII e XIX, moltiplicate e diffuse in tutte le parti del mondo, si ritenne necessario affidare l'istituto
ad un direttore supremo ed ineccepibile, il c. p. E sotto tale aspetto, questi fu di grande vantaggio allo svolgersi delle congregazioni femminili, perché fu di avallo al regime universale e contralizzato delle nuove istituzioni. Quando gli inconvenienti temuti non si ebbero, e l'esigenza di un regime centrale si dimostrò sempre più necessaria, le funzioni del cardinale p. vennero nuovamente ridotte ai limiti della bolla di Innocenzo XII. Il mutamento non fu portato da un atto esplicito unico, ma dalle correzioni che la S. Congr. dei Vescovi e dei Regolari faceva alle Costituzioni, prima di concedere l'approvazione.
II. DISCIPLINA ATTUALE
Il can. 499 § 2 riassume tutta la legislazione attuale stabilendo che il cardinale p., tranne espressa e diversa prescrizione nelle costituzioni, non ha giurisdizione, né deve avere ingerenza alcuna nell'interna disciplina o amministrazione della religione o dei singoli, ma promuove il bene della stessa con il suo consiglio e patrocinio. Per assolvere tale compito il CIC e la prassi della Curia romana concedono al cardinale p. il diritto di avere libere relazioni epistolari con i singoli religiosi, senza che i superiori possano leggere le lettere inviate dal p. o spedite al medesimo; l'inoltro e l'esecuzione di certi rescritti, ecc. Alle volte viene richiesto su una determinata questione il parere del cardinale p.; altre volte si concede che possa presiedere all'elezione della Superiora generale al posto dell'Ordinario del luogo, cui spetterebbe tale diritto a norma del can. 506 § 6. Straordinariamente e per delega può avere poteri maggiori, quali di visita, correzione, ecc.Ordinariamente la nomina viene fatta dalla Segreteria di Stato di Sua Santità, o sotto forma di semplice biglietto o per lettere apostoliche sotto forma di Breve. Le preci per ottenere il cardinale p. si possono rivolgere alla S. Congr. dei Religiosi che di ufficio le inoltra alla Segreteria di Stato; questa, avuto il previo consenso del cardinale, presenta il nome al Sommo Pontefice, il quale decreta la nomina.
In via ordinaria, il cardinale p. viene concesso solo alle religioni di diritto pontificio. Alcune società hanno quale naturale p. il Papa stesso.