PROTETTORATO

PROTETTORATO. -

I. NATURA E ORIGINE

Il religioso o missionario consiste in una convenzione per cui le potenze cristiane proteggono i cristiani o le istituzioni cristiane in paesi infedeli. Il suo ambito non è sempre il medesimo e si può estendere solo alle missioni dello Stato protettore, o a tutte le missioni senza riguardo alla nazionalità, od infine anche a tutti i cristiani del rispettivo paese non cristiano. Giuridicamente, dunque, il p. è una specie di servitù statale, che dà allo Stato protettore il diritto di intervenire in favore delle persone e degli oggetti protetti, come edifici religiosi, convenuti istituiti di carità, scuole, missioni. Il p. missionario ha avuto origine in seguito a convenzioni o a diritto consuetudinario e in genere a causa di una deficiente amministrazione della giustizia in certi paesi o per la necessità di proteggere la religione cristiana.

Sebbene il p. missionario possa dar luogo a facili abusi, dal punto di vista teologico esso si sostiene perché l’attività missionaria può essere protetta da convenzioni internazionali. Le basi teologiche, come anche i limiti e le condizioni del p., sono state fissate dal Suárez nel trattato *De fide* contro il p. Sanchez, che voleva l’intervento militare per convertire la Cina. La S. Sede, pur non escludendo il p. (AAS, 18 [1926]), p. 306 segu.) ha cercato sempre di salvare gli interessi nazionali dei popoli non-cristiani e di tutelare il lavoro missionario da ingerenze politiche, come è facile rilevare dagli sforzi per avere una sua rappresentanza per l’erezione di una anzianatura a Pechino nel 1895 e nel 1918; per la formazione di un clero nazionale e l’introduzione della gerarchia indigena (Messaggio di Pio XI alla Cina, in AAS, 20 [1928]), p. 245 segu.). Nel diritto internazionale la protezione della religione cristiana, già prima in vigore (cf. Atti del Congo, 1895), è stata lentamente sostituita dal principio dalla libertà di coscienza e di religione (cf. Revisione degli Atti del Congo, 1919).

II. SVILUPPO STORICO

Il fondamento del diritto internazionale del p. si trova nelle cosiddette capitolazioni tra Stati cristiani e principi maomettani, che risalgono al medioevo. Per mezzo di esse la sovranità statale del paese di dimora è abolita in favore della sovranità personale delle rappresentanze e cittadini dello stato stipulante. Si ebbero in seguito all’aumento delle relazioni commerciali con l’Oriente dopo le Crociate. J. Dindinger nella *Bibliotheca Missionum*, XV (Friburgo in Br. 1951, pp. 74-79) dà un elenco completo delle capitolazioni per l’Africa. Pisa fu il primo stato a stipulare un patto (1133) con un principe maomettano (Marocco). Seguirono, poi, Venezia (1217), Genova (1236), la Francia (1270), l’Arago (1274), Firenze (1422). In tutte queste capitolazioni non si parla di missioni strettamente dette, cioè del diritto di propagare la fede cristiana. Perciò il termine p. missionario si deve intendere in senso largo, in quanto si trattava di paesi di missione. Le persone protette nei patti con le città italiane e con l’Arago sono esclusivamente i cittadini dei paesi stipulanti. Il patto francese invece si estende a tutti i sacerdoti e religiosi. Nei tempi moderni la Francia fece sforzi per ottenere nel prossimo Oriente e nell’Africa settentrionale un p. universale su tutti i cristiani. Nel patto con la Turchia (1604) per la prima volta con parole chiare si dice che tutti i pellegrini di Gerusalemme dovevano viaggiare col permesso e sotto

la protezione del Re di Francia. Nel patto di Luigi XIV con la Turchia (1673) si concede al console francese il diritto di precedenza su tutti gli altri consoli. In un trattato susseguente (1685) nell'art. 19 è stabilito il diritto di p. della Francia su tutti i missionari cristiani. La Francia agiva di propria iniziativa e non per incarico della S. Sede, la quale si limitò a riconoscere il fatto compiuto. In atto di riconoscenza, Propaganda concesse ai consoli francesi del Levante le cosiddette onorificenze (corteo prima e dopo la Messa solenne a Natale, Pasqua e Pentecoste dalla porta della chiesa alla sedia d'onore e viceversa, l'onore dell'incenso prima degli altri fedeli). Malgrado ciò la Francia non ebbe mai esclusivamente il p. missionario. Di grande importanza fu anche il p. austriaco di carattere soprannazionale (1615), della Russia sugli ortodossi (1681, 1774) della Prussia (1761) e della Germania (1878): questi ultimi, però, soltanto in favore dei propri cittadini. Il p. missionario ebbe fine nel prossimo Oriente nel 1914 e rispettivamente 1923 con l'abolizione delle capitolazioni. Nel Trattato di pace di Losanna (1923) la Turchia assunse la protezione delle minoranze religiose sotto la sorveglianza della Società delle Nazioni. Le onorificenze liturgiche, riordinate in due accordi del 4 dic. 1926 (AAS, 19 [1927], p. 9 seg.) non significano ritorno al p. ma sono un libero riconoscimento dei servizi prestati nel tempo passato.

III. IL P. MISSIONARIO IN CINA. — La prima capitolazione imposta alla Cina da una potenza cristiana fu l'articolo del Trattato di pace russo-cinese del 1727 in cui ai Russi fu concesso il diritto di erigere una chiesa a Pechino. Nei Trattati del 1844, dopo la guerra dell'oppio, gli Stati Uniti dell'America e la Francia ottennero il diritto di erigere nei cinque porti liberi per i propri sudditi chiese, ospedali e cimiteri. All'istanza di Lagrené, inviato straordinario di Francia, fu emanato il 20 febbraio. Il 1846 un decreto imperiale in cui si permetteva la professione della religione cattolica; si autorizzavano i cattolici a costruire in tutta la Cina luoghi di culto, pregare, venerare crocifissi e immagini e predicare senza nessuno ostacolo; si ordinava che le chiese costruite sotto Kanghi fossero restituite al culto; che le autorità locali, che perseguitassero i veri cattolici, dovessero essere punite. Era, però, proibito agli stranieri di penetrare nell'interno per predicare, fuori dei cinque porti liberi. Il decreto, tuttavia, non fu pubblicato in forma dovuta e la Francia non poté intervenire ufficialmente in questo senso. Dimodiché la situazione rimase la medesima. Nel 1851 la Russia ebbe gli stessi diritti per i propri sudditi nelle città commerciali della provincia di Il. Per i Trattati di Tientsin nel 1858 tra la Cina e gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia, la libertà religiosa fu estesa all'interno e fu permesso ai Cimesi di abbracciare la religione cristiana. L'art. 13 del Trattato francese stabiliva che una protezione efficace sarebbe data ai missionari che si recavano pacificamente nell'interno del paese, muniti di passaporti, secondo l'art. 2. Nessun ostacolo poteva essere esposto dalle autorità cinesi al diritto di ogni cinese di abbracciare liberamente il cristianesimo e nessuna pena doveva essere inflitta per questa ragione. Segue poi la formale revoca di tutte le leggi anticristiane precedenti. Essendo la Francia la sola potenza cattolica stipulante, ottenne il p. missionario comprendente tutti i missionari cattolici con passaporto francese di qualunque nazionalità. Nel Trattato di Pechino (1860) la Francia ottenne che i missionari potessero essere proprietari di immobili. Una sola cosa era stata dimenticata in tutti questi patti: il diritto della missione di erigere una scuola. La Francia però non ottenne dalla S. Sede l'estensione delle onorificenze liturgiche anche alla Cina. Dopo l'arrivo dei primi missionari tedeschi in Cina (1882), il governo tedesco fece sapere al governo francese che esso stesso avrebbe preso in mano la protezione dei propri missionari. Dopo qualche titubanza, Propaganda nel 1889 lasciò ai missionari tedeschi libera scelta tra il passaporto e il p. francese o germanico. Nella pace di Versailles (1919) la Germania rinunziò a tutte le pretese di p. in Cina.

Contemporaneamente alla Germania, anche l'Italia (1888) assunse il p. sui propri missionari. In un primo tempo Propaganda non aderì (Lettera di Propaganda dell'11 febb. 1890 al vicario apostolico di Hongkong), ma poi dal 1902, tacitamente, acconsentì. Per mantenere il suo p. la Francia impedì negli anni 1881, 1885 e 1918 i tentativi di relazioni diplomatiche tra la Cina e la S. Sede domandate da parte della Cina. La delegazione apostolica eretta nel 1922 non aveva carattere diplomatico e nulla cambiava allo stato del p. in vigore. Nel febb. del 1943 la Cina mandò un ambasciatore presso la S. Sede.

La S. Sede eresse nel 1946 una internazionatura in Cina, avendo la Francia il 28 febb. 1946 nel patto di Chungking rinunciato a tutti i diritti provenienti dai trattati ineguali. Questo fatto e il passo della S. Sede abolirono il p.

BIBL.: Th. Grettrup, *Jus missionarium*, Steyl 1925, pp. 360-431; id., *Die Missionsfreiheit nach den Bestimmungen des Völkerrechts*, Berlino-Lipsia 1928; M. Bierbaum, *Mission und Völkerrecht*, in *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 23 (1933), pp. 289-307; H. Bernard, *La théorie du protectorat civil en pays infidèle*, in *Nouvelle revue théologique* (Tournai-Parigi), 64 (1937), pp. 261-83; anno, *La France abandonne ses privilèges en Chine*, in *Univers*, Lilla, 9 (1946), pp. 73-78.