PREFETTO APOSTOLICO

PREFETTO APOSTOLICO. - La p. a. è governata da un prelato che prende il nome di prefetto apostolico; il quale, assieme al vicario apostolico e al superiore di missione sui iuris, costituisce la cosiddetta gerarchia missionaria o straordinaria, introdotta dalla S. Congr. di Prop. Fide per i paesi di missione.

Il prefetto apostolico sembra trarre origine dal praefatio missis missionis delle missioni dei regolari dei sec. XIII-XV. Le prime tracce di un prefetto apostolico rimontano almeno all'anno 1661; ma si trovano tutte e due le figure nelle collezioni giuridiche di Propaganda Fide quasi fino al CIC. Non è stato ancora accertato come avvenne la transizione dal praefatio missis a quello apostolico, che qualche volta venne confuso con il primo, attribuendosi il cambio del nome al bisogno di abbreviare (praefectus apostolicus) invece di praefectus missis apostolicae). Negli schemi preparatori del CIC e nel CIC stesso il prefetto è totalmente equiparato al vicario apostolico. Egli viene nominato dalla S. Congr. de Prop. Fide in congresso; prende possesso del territorio con la presentazione del decreto o delle lettere della stessa S. Congregazione a chi regge ad interim il territorio; la nomina è sempre ad nutum della S. Congregazione. In passato fu molto discussa la natura della giurisdizione del prefetto apostolico; gli autori tendevano a riconoscergli giurisdizione delegata; oggi, con le prescrizioni in materia fatte dal CIC, è certo che essa è ordinaria, perché annessa allo stesso ufficio, e vicaria, perché esercitata non in nome proprio ma del Romano Pontefice. Il prefetto ha nel territorio affidatogli gli stessi diritti e facoltà dei vescovi residenziali. Per quanto riguarda la potestà di ordine, benché non si escluda che il prefetto apostolico possa essere insignito del carattere vescovile, tuttavia è prassi comune che egli sia un semplice sacerdote con larga partecipazione della potestà di ordine; egli può dare tutte le benedizioni riservate ai vescovi, eccezion fatta per la benedizione pontificale; consacrare calici, patente ed altari portatili usando l'olio bene-detto dal vescovo; concedere inadeguate di 50 giorni; amministrare la Cresima, la tonsura e gli Ordini minori. Questa potestà d'ordine è limitata al tempo in cui è in carica e non può essere esercitata fuori dei limiti del proprio territorio. Gli competono, mentre è in carica e nel proprio territorio, i privilegi onorifici del protonotario apostolico partecipante di numero; quindi viene considerato come prelato domestico di S. Santità con l'annesso titolo di monsignore. Per speciale concessione della S. Congr. de Prop. Fide (Formola minore, n. 53) i prefetti apostolici erano autorizzati a fare uso dei privilegi onorifici anche fuori del proprio territorio, purché durante la carica; questa concessione è stata revocata da una notificazione della stessa S. Congregazione del 15 ag. 1947 e il n. 53 è stato abolito nel testo della formula minore delle facoltà. Oltre alle facoltà ordinarie di cui gode in forza dello stesso diritto, vengono concesse al prefetto altre facoltà delegate secondo una determinata formula (v. FACOLTÀ). Gli obblighi del prefetto apostolico sostanzialmente vicario apostolico (v.): relazione quinquennale alla S. Sede sullo stato della missione, relazione statistica annuale sul movimento delle conversioni; obbligo di residenza nella regione, della vi-

1923 PREFETTURA APOSTOLICA E PREFETTO APOSTOLICO - PREGHIERA 1924

sita canonica della prefettura, benché non sia prescritto il tempo entro il quale questo dovere dev'essere soddisfatto. Egli è tenuto all'osservanza delle prescrizioni sulla costituzione dell'archivio della missione; deve applicare ex iustitia la Messa per il suo popolo nei giorni stabiliti nel can. 306. Incombe al prefetto obbligo speciale, nei territori di missione, di istituire il clero indigeno. Non è tenuto, per il diritto comune, a fare la visita ad limina né a celebrare il Sinodo, ma può esserlo in forza di un diritto particolare (p. es., in Cina).

BIBL.: D. Munerati, De iure missionariorum, Torino 1905; A. Vermeersch, Vicarii apostolici et praefecti apostolici munerati, 1905, 4. De munere et officii vicarii et praefecti apostolici secundo praesens ius, ibid., 9 (1921), pp. 19-34; F. I. Winslow, Vicarii praefecti Apostolici, Washington 1924; G. Vromant, Ius missionariorum, De personis, 2a ed., Lovanio 1935; S. Paventi, La Chiesa missionaria, Manuale di missionologia dottrinale, Roma 1949, pp. 283-85.