POSSESSO. - È uno stato di fatto tutelato dalla legge - che ad esso annette particolari conseguenze giuridiche - per il quale un oggetto materiale o l'esercizio di un diritto è vincolato alla persona che ha l'intenzione di disporre.
I. NOZIONI, DIVISIONI, OGGETTO
Gli elementi essenziali del p. sono: la relazione dell'oggetto con la persona in modo che essa possa disporre, e la volontà di ritenerlo. Il diritto romano esprimeva il primo con i termini: tenere, detinere, esse in possessione, possessio naturalis, possessio corporalis, possessio, possidere corpore; il secondo con i termini: animus, animus possidendi, affectus possidendi, animus rem sibi habendi; termini tuttora correntemente in uso presso i civilisti e i canonisti. La distinzione tra p. proprietà (v.), per quanto non originaria, risale tuttavia a tempi remotissimi. Il p. è distinto anche dalla semplice detenzione che è tutelata dalla legge, ma non è accompagnata dalla volontà di disporre indipendentemente da altri. Dalla definizione data segue ancora che non è indispensabile al p. che la persona abbia presso di sé o a completa autonoma dipendenza la cosa; egli può continuare a possedere anche se l'oggetto venga tenuto da terzi in suo nome. Ciò invece non può aver luogo per il secondo elemento, ossia per l'animus, in quanto l'intenzione non può essere surrogata da intenzioni o volontà altrui. Pertanto, ciò che in concreto determina in modo assoluto la differenza tra possessore e semplice detentore, e conseguentemente quella tra p. e detenzione, è appunto l'animus, che deve in ogni caso e in modo ininterrotto rimanere nel possessore, pena la perdita del p. Rimane da ricordare che anche nel caso di p. di oggetti incorporali, che si usa chiamare meglio quasi-p., il possessore può avere a sua immediata disposizione l'oggetto oppure parteciparlo, in semplice detenzione, ad altri.Le classificazioni del p. si riscontrano già nel diritto romano, benché non abbiano oggi tutte la medesima importanza.
a) P. naturale e civile. La distinzione (attualmente senza rilevanza pratica) sta a indicare la differenza tra il p. puramente materiale dell'oggetto, corrispondente più o meno all'odierna detenzione e conseguentemente sprovvisto dell'animus di possedere (detenzione che non era solo anticamente munita di tutela legale) e quello munito di azione e giuridicamente difeso dalla legge in quanto p. vero e proprio, comprensivo dell'animus possidendi e di una giusta causa. b) P. giusto e p. ingiusto. I termini si riferiscono al momento dell'acquisto del p. Nel diritto romano classico si riteneva giusto il p. acquistato senza spoglio violento, non clandestinamente, e non ricevuto per concessione precaria (nec vi, nec clam, nec precario); ingiusto invece ogni p. affetto da uno dei vizi predetti. Anche gli epiteti di giusto e di ingiusto non sempre né ugualmente si fondarono sulla presenza o sull'assenza dei tre elementi descritti; tuttavia ancora oggi si sogliono usare per indicare molto più vagamente il p. a cui il possessore ha diritto o per l'opposto quello cui non ha diritto. c) P. ex iusta causa e ex causa iniusta. Molto probabilmente già prima di Giustiniano, ossia al tempo dello stesso diritto classico, si usò chiamare il p. giusto anche p. ex iusta causa, l'ingiusto ex causa iniusta. Oggi i termini vanno praticamente assimilati, benché iusta e iniusta causa meglio esprimano rispettivamente il motivo lecito o illecito per il quale il p. si ha, prescindendo dal titolo legale che lo fa giusto o ingiusto. d) P. di buona fede e p. di mala fede. Di importanza fondamentale relativa-
mente alla coscienza, ossia al fattore morale, il p. di buona fede indica che il soggetto ha la convinzione che l'oggetto è da lui legittimamente posseduto, senza pregiudizio cioè dei diritti di terzi. Il Cod. civ. italiano dice espressamente: « è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto » (art. 1147) e aggiunge che: « la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave » (ibid., cpv. 2); il che evidentemente e a maggior ragione vale per il diritto canonico e la morale cristiana.
Generalmente può essere oggetto di p. ogni bene che nel suo genere è dotato di propria e distinta individualità, sia esso corporeo, sia anche incorporale. Quest'ultimo p. viene molto sovente chiamato anche e più specificamente quasi-p., i cui esempi classici si hanno nell'usufrutto, nell'enfiteusi, nella servitù attiva, ecc. Per se ogni bene così descritto potrebbe essere oggetto di p., tuttavia la società, sia civile che ecclesiastica, ha giustamente apposto dei limiti, in realtà molto ridotti, a ciò, escludendo da esso quei beni che dichiarò essere fuori commercio.
II. ACQUISTO E PERDITA DEL P., EFFETTI, PRESUNZIONI. - Non essendo il p. un diritto, ma un semplice rapporto giuridico fondato su un dato di fatto, basterà al suo acquisto che si verifichino i due fattori essenziali che lo costituiscono, comunque ciò accada. Quando la persona ha attuato questi due elementi, sia per fatto proprio e autonomo di apprensione dell'oggetto, sia per tradizione fattagli da terzi, con l'intenzione di esserne il possessore, che ciò avvenga per fatto lecito o per fatto illecito, p. es., per furto, rapina, violenza, il p. è acquistato: il che tuttavia non comporta che il soggetto sia legittimo possessore. Le norme che regolano l'acquisto del p. sono riferite negli artt. 1141 agg. del Cod. civ. italiano. L'art. 1141 cpv. 2 stabilisce che il semplice detentore dell'oggetto non diventa possessore di esso se non in forza di un titolo diverso e nuovo proveniente da terzi o per diretta opposizione da lui fatta, anche illegittimamente, contro il possessore. In secondo luogo è espressamente stabilito che « gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del p. » (art. 1144); il che vale senz'altro a uguale titolo per gli atti compiuti sull'oggetto concesso per cortesia del possessore o per il desiderio di questi di evitare liti e vivere in pace. Infine è da tener presente che, benché il p. sia un dato di fatto, tuttavia, ma a favore dei soli eredi, è ammesso che esso continui in loro senza interruzione tale e quale si trovava nel de cuius, vizi compresi (art. 1146, cpv. 1); come pure che passi alle medesime condizioni nei successori a titolo particolare, qualora questi lo vogliano e ne abbiano l'interesse (art. 1146 cpv. 2). Pertanto l'acquisto del p. è dovuto o a causa originaria, apprensione di oggetto non posseduto da altri, o a titolo derivativo, ossia per contratto, successione, fatti violenti, sottrazione clandestina.
Il p. si perde con il venir meno di ambedue gli elementi essenziali o di uno solo di essi. Va inteso però, quanto all'elemento corporale, che non è richiesto al mantenimento del p. che esso sia materialmente esercitato dal possessore, né che questi lo detenga personalmente e senza alcuna interruzione, purché a causa di ostacolo duraturo egli non venga a trovarsi nell'impossibilità pratica di disporre di esso secondo il comune sentire sociale e secondo quanto la natura dell'oggetto comporta: già i Romani ritennero che, benché il p. non si acquisti solo animo, può però solo animo retineri, sempre che si possa signoreggiare l'oggetto.
La legge tutela indifferentemente il p. tanto legittimo quanto illegittimo; la tutela però non pregiudica affatto il diritto di terzi sull'oggetto del p., il quale va pertanto provato in altra sede. Per il fatto che la persona sia un possessore certamente ingiusto non viene a crearsi in alcuno il diritto di violarne il p. se non a norma di legge. In secondo luogo il p. è tutelato, almeno nella legislazione italiana, anche se ha per oggetto un bene posto fuori commercio; tuttavia questa tutela è concessa solo contro terzi, non contro l'autorità che sovrasta a detti beni (art. 1145 cpv. 2). Importanza particolarissima riveste
inoltre il p. frutti (v.) prodotti dall'oggetto posseduto e alle spese incorse per la sua manutenzione. Riguardo a queste l'art. 1150 cpv. 3 dispone (relativamente alla norma generale che impone il rimborso delle spese al possessore da parte del proprietario rivendicante, art. 1150 cpv. 1) che detta indennità « si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti », ciò che non avviene, almeno nella medesima proporzione, per il possessore di mala fede. Nei casi di addizioni fatte dal possessore di buona fede sulla cosa (art. 936) questi, qualora dette addizioni costituiscano miglioramenti, ha diritto a « un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa » (art. 1150 cpv. 3). Inoltre, e la norma è di particolare favore per il possessore di buona fede, l'art. 1152 cpv. 1 stabilisce che questi « può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute »; e anche « finché non siano state prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria » (ibid. cpv. 2). Il possessore di mala fede (art. 1150 cpv. 3) ha diritto alle spese fatte per le migliorie arrecate alla cosa, sempre che queste sussistano al momento della restituzione (ibid., cpv. 2), ma solo in misura della « minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore ». Sono inoltre dovute a qualunque possessore tutte le spese che esso dovette sostenere nel periodo di tempo a cui si estendono i frutti che ora deve devolvere al terzo, anche se legittimo proprietario.
In materia di p. vanno tenute presenti alcune presunzioni. Si presume così senz'altro in chi esercita il potere di fatto sull'oggetto anche il vero e proprio p. In secondo luogo la legge presume il p. intermedio, nel senso che « il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio » (art. 1142). Questa, come le altre presunzioni, cede evidentemente alla verità diversa qualora venisse provata, ma il possessore attuale è liberato di diritto dal provare il p. intermedio solo con l'aver provato che attualmente possiede e che all'inizio di un determinato periodo possedette. Tuttavia vi è una presunzione che controbilancia la precedente; infatti: « il p. attuale non fa presumere il p. anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo p.; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo » (art. 1143). Infine vi è una presunzione che riguarda la coscienza del possessore. È ovviamente una presunzione che non cambia affatto lo stato delle cose, né esonera, dinanzi alla coscienza, dalla restituzione dell'oggetto del p. qualora di fatto non corrisponda a verità, ma che tuttavia dinanzi alla legge attribuisce lo stato di legittimo possessore. L'art. 1147 cpv. 3 infatti dice: « la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto »; e benché sia stabilito che la buona fede non giova se l'ignoranza della violazione del diritto altrui dipende da colpa grave (ibid., cpv. 2), nondimeno quando questa ignoranza gravemente colpevole non può essere provata, la buona fede rimane per ciò stesso presunta.
III. USUCAPIONE E P
Il Cod. civ. italiano avverte chiaramente che « il p. acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata » (art. 1163); pertanto, benché anche questo sia un vero p. tutelato in quanto tale dalla legge, tuttavia non è sufficiente a fare acquistare la proprietà. Parimenti l'art. 1164 stabilisce che « chi ha il p. corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa ». Ciò nonostante anch'egli può usucapire detti beni, qualora il titolo del p. venga mutato per intervento di terzi o per propria opposizione al proprietario e solo dal momento di nascita del titolo stesso. È pure espressamente stabilito che l'interruzione del p. durante il periodo richiesto per usucapire si verifichi solo se il possessore sia rimasto privato oltre un anno del p. e supposto che egli non abbia proposta l'azione di ricupero se di fatto lo ricuperò (art. 1167).Ciò premesso, il p. di buona o di cattiva fede, a seconda del tempo più o meno lungo richiesto per legge, produce l'effetto di trasferire a favore del possessore anche
il titolo di proprietà. È precisamente: a) il possessore di buona o cattiva fede acquista la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi con il solo fatto del p. continuato per 20 anni. La norma è generale e opera davanti alla legge senza possibilità di obiezione da parte di terzi, proprietario antecedente compreso (art. 1158). Tuttavia, sia per quanto concerne questa norma, sia per quanto si dirà in seguito relativamente alla buona e cattiva fede nei riflessi della coscienza e della morale, è indispensabile tener presente quanto è detto in merito sotto la voce FEDE, BUONA (E CATTIVA); b) il possessore di buona fede, o piuttosto chi in buona fede ha acquistato da chi non era proprietario un immobile o un altro diritto reale di godimento su un immobile in forza di titolo per sé atto a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, ne acquista la proprietà scaduti dieci anni dalla data di trascrizione (art. 1159), anche se prima del compiersi di questo periodo sia sopraggiunto nel possessore uno stato di cattiva fede; c) le due norme precedenti si applicano ugualmente per l'acquisto di universalità di beni mobili o di diritti reali di godimento su di essi rispettivamente con 20 e 10 anni di p. a seconda della cattiva o buona fede (art. 1160); d) in caso di beni mobili, supposto che manchino titoli idonei per sé capaci di trasferire la proprietà, l'art. 1161 stabilisce pure sufficiente il p. rispettivamente di 20 anni per il possessore di cattiva fede e di dieci per quello di buona fede; e) se invece, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri, la persona riceve, dietro titolo idoneo a trasferire la proprietà, l'oggetto debitamente trascritto, ne acquista la proprietà in tre anni dalla data di trascrizione se l'acquisto avvenne in buona fede da chi non era proprietario, in dieci se viene a mancare qualcuna di queste condizioni (art. 1162); f) tuttavia « chi ha il p. corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo p. non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del p. è stato mutato » (art. 1164). Per il Cod. civ. italiano, pertanto, all'usucapione ventennale di beni immobili o di diritti reali su di essi non è necessaria la buona fede nemmeno all'inizio del p.; mentre è richiesta, ma solo all'inizio, in quella decennale; analogamente avviene nell'usucapione degli altri beni con il p. triennale o decennale.
IV. DIFESA DEL P
Non è inutile ricordare i motivi che determinarono prima il diritto romano, quindi quello canonico e poi tutti gli ordinamenti in genere a difendere un semplice dato di fatto che non solo non necessariamente comporta un diritto, ma alle volte è positivamente a questo opposto: basti pensare al p. di mala fede che la legge protegge nei suoi estremi contro lo stesso proprietario. I motivi sono di ordine pubblico e privato. È evidente che, essendo sovente la prova della proprietà davvero diabolica, come dissero i giurisperiti, qualora non vi fosse un mezzo adeguato che prescindesse da detta prova per colui che di fatto pacificamente ha il semplice p. della cosa, molto spesso il medesimo proprietario sarebbe praticamente impossibilitato a esercitare il suo diritto se a ciò non fosse sufficiente addurre l'argomento del fatto del p. Altrettanto richiede l'ordinamento sociale, il quale non può consentire, per evidenti motivi, che il cittadino si faccia giustizia da sé. La legge ha quindi cercato di contemperare per quanto possibile i diritti del proprietario con quelli del possessore. D'altronde è logico che nell'incertezza la norma giuridica attribuisca a chi di fatto possiede anche il titolo di vero possessore, finché non sarà provato il contrario. Del resto per sua natura lo scopo delle azioni possessorie è essenzialmente provvisorio e in realtà esse favoriscono tanto il titolare o proprietario della cosa, quanto il possessore o semplice detentore (nei casi contemplati anche per quest'ultimo). Va da sé però che, oltre alla difesa legale del p., a ognuno rimane integro il diritto di legittima difesa nel caso di attuale violenza contro quanto egli di fatto possiede.1. Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente o clandestinamente privato del suo p., può esperire l'azionedi reintegrazione o di spoglio. È dovuto al diritto canonico il principio divenuto classico spoliatus ante omnia restituendus. E perché non vi sia luogo a subdole manovre, soprattutto temporeggiatrici, tanto il Cod. civ. italiano (art. 1168 ultimo cpv.) quanto il CIC (cann. 1699 § 2 e 1700), impongono una procedura urgente e scevra di ogni formalità, a ciò bastando la sola notorietà del fatto perché, senza alcuna dilazione, venga imposta la restituzione di ciò di cui il possessore venne spogliato. L'azione di reintegrazione spetta pure al detentore, non possessore, di un oggetto, tranne il caso del detentore per ragione di servizio o di ospitalità (art. 1168 cpv. 2; CIC, can. 1694).
Nel diritto italiano, al contrario di quanto stabilisce il CIC che ammette l'azione contro qualunque detentore della cosa (can. 1698 § 1), la medesima non è ammessa che contro l'autore dello spoglio o contro chi a titolo particolare subentrò nel p. con la coscienza dello spoglio (art. 1169). Tutti e due i codici però concordano sostanzialmente nel determinare il periodo di tempo nel quale detta azione può essere fatta valere, ossia entro un anno dall'avvenuto spoglio o dal momento in cui il possessore venne a conoscenza di esso, soprattutto nel caso di spoglio clandestino (art. 1168 cpv. 1 e 3; can. 1698 § 2); il CIC ammette però l'eccezione di avvenuto spoglio che di sua natura è perpetua. L'azione è ammessa anche contro il proprietario della cosa, salvo il caso dell'amministratore o del mandatario che detenga la cosa nell'interesse del suo principale.
2. Azione di manutenzione
È diretta a garantire e difendere contro ogni specie di disturbo da parte di terzi il possessore nel godimento del suo p. Nel Cod. civ. essa ha un campo più ristretto, nel senso che a differenza di quanto avviene per la precedente, diretta alla protezione di ogni specie di beni, questa può essere espletata solo nel caso di p. di beni immobili o di diritti reali sopra un immobile o di universalità di beni mobili (art. 1170 cpv. 1). L'azione è ammessa contro chiunque, purché il p. duri da oltre un anno continuo e non interrotto e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente (ibid., cpv. 2); tuttavia è ammessa anche a favore del p. acquistato violentemente o clandestinamente, purché l'azione venga esperita dopo un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità di fatto cessarono (ibid., cpv. 2); mentre il CIC l'ammette contro ogni disturbatore ad eccezione della persona dalla quale il possessore con violenza o clandestinità se l'aggiudici o dalla quale ricevette la cosa precariamente (can. 1696 § 1).Per gli altri mezzi di difesa del p., V. DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO.