DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO. - Le azioni di d. di n. o. e di d. t. sono due specie di azioni giudiziarie (derivanti rispettivamente dagli istituti romanistici della nunciatio novi operis e della cautio damni infecti) aventi lo scopo di tutelare uno stato di fatto o meglio di preservare l'uguaglianza delle parti in giudizio, facendo sì che una attività innovatrice altrui o un pericolo comunque incombente e ragionevolmente temuto non abbiano a recare pregiudizio a diritti immobiliari di alcuno in favore di altri. E ciò in vista di un possibile, futuro giudizio in cui si troverebbe ingiustamente alterato l'equilibrio tra le parti, ove non fossero efficienti le azioni che qui si esaminano. Il carattere conservativo delle quali è, pertanto, manifesto.
Il fine ed i presupposti delle due azioni sono differenti.
La d. di n. o. si può esercitare da chi, essendo proprietario o possessore di una cosa o titolare di un diritto reale, abbia motivo di temere qualche danno alla sua cosa o al suo diritto a causa di un'opera nuova (o anche innovazione di opera esistente) iniziata da altri. La d. di d. t. si può esercitare quando il proprietario o possessore di una cosa o il titolare di un diritto reale tema un danno a questa cosa o diritto a causa di un edificio che
minacci di crollare, o a causa di un albero o di un'altra cosa qualsiasi.
Nell'uno e nell'altro caso, chi teme il danno denuncia il pericolo al giudice, il quale, esaminata sommariamente la situazione, dà in via provvisoria i provvedimenti urgenti per prevenire il pericolo (p. es., sospensione dell'opera o proseguimento previa cauzione, nel primo caso; misure per rimuovere il pericolo o prestazione di cauzione, nel secondo caso), salvo a vedere poi in un processo regolare i diritti delle parti.