DENUNCIA

DENUNCIA. - Nel linguaggio giuridico indica vari atti, che generalmente consistono nel riferire ad un'autorità qualche fatto.

Usato senz'altra aggiunta (si parla anche, in tal caso, di d. penale), indica l'atto con cui viene portato a notizia dell'autorità un reato.

Per il CIC, come del resto per le leggi degli Stati chiunque ha facoltà di denunciare un reato (anche un religioso può presentare denuncia contro un suo superiore: can. 1652, n. 3), da qualsiasi scopo sia mosso nel fare la d.; il can. 1935 § 1 indica quelli che sono i fini leciti: cioè per ottenere la dovuta soddisfazione o il risarcimento del danno, o per spirito di giustizia affinché sia riparato qualche scandalo o qualche altro male. La d. va fatta all'Ordinario o al cancelliere della curia diocesana, o al vicario fo-

raneo, o al parroco, che peraltro la devono trasmettere all'Ordinario (can. 1936).

Non si tengono in alcun conto le d. fatte da chi è manifestamente nemico del denunciato, o da chi è assolutamente indegno; e così pure le d. anonime che non contengono elementi sufficienti a far ritenere probabile l'accusa (can. 1942 § 2).

Vi sono poi dei casi in cui vi è l'obbligo di denunciare un reato: ciò si ha in diritto canonico, quando una norma giuridica o un precetto particolare lo impongano (così è, per es., nel caso che un chierico o religioso sia ascritto alla massoneria o ad altra simile setta [V. MASSONERIA], e nel caso che un confessore si renda colpevole di sollecitazione [v.]: cann. 2336 § 2, 904, 2368 § 2), e inoltre ogni qualvolta la d. sia necessaria per prevenire qualche pericolo per la fede o per la religione, o altro imminente danno pubblico (can. 1935 § 2; per il diritto italiano, cf. artt. 361-65 del codice penale).

Colui che denuncia deve fornire anche tutti gli elementi di prova di cui è a conoscenza (can. 1937); e, presentata la d., salvo che essa appaia evidentemente infondata, si iniziano le indagini dirette a vedere se vi siano o meno elementi sufficienti per iniziare il processo penale (can. 1939 § 1, 1942 § 1, 1946 § 2). È tuttavia da tener presente che la d. di regola non è necessaria perché si iniziano queste indagini e si proceda alla punizione del colpevole di un delitto: solo quando il delitto da punire è l'ingiuria o la diffamazione (v. DIFFAMAZIONE), in taluni casi non si procede se la persona ingiuriata o diffamata non presenta la d. che in tal caso più propriamente si chiama quella (v.).

Norme identiche (salvo qualche lieve diversità di forma) a quelle stabilite nel CIC per la Chiesa latina, sono state emanate per le Chiese orientali con il motto proprio Sollicitudinem nostram del 6 febbr. 1950, in vigore dal 6 febbr. 1951 (AAS, 42 [1950], pp. 1-120): cf. cann. 508-11, 516, 520 del motto proprio.

Se la d. è calunniosa, l'autore di essa può essere punito, se in mala fede, come calunniatore o diffamatore (v. DIFFAMAZIONE); e, per gravissime sono previste, se con la denuncia si è falsamente accusato un sacerdote di sollecitazione.

Il termine d. è usato anche nel senso di notifica (v.) di un atto, giudiziale o no; nel senso di segnalazione all'autorità ecclesiastica dei libri che si ritengano meritevoli di esser proibiti (v. CENSURA DEI LIBRI; INDICE DEI LIBRI PROIBITI); nel senso di pubblicazione (v.) per il matrimonio o per l'ordinazione.