DEPOSITO

DEPOSITO. - Dal lat. depositus (deponere), cioè
«deposto»; poi «atto del deporre». È il contratto,
con il quale una cosa di pacifico possesso viene data
a custodire e viene accettata con l'impiego di resti-
tuirla integra, quando piacerà al deponente.

Il d., che riguarda soltanto le cose mobili, è con-
tratto reale, perché si perfeziona con la consegna della
cosa che sarà oggetto di custodia. Si presume gra-
tuito, salva la diversa volontà delle parti.

Il d. può essere volontario, se si perfeziona con il con-
senzo di ambedue le parti, o necessario, se avviene senza

questo mutuo consenso in occasione di forza maggiore: incendio, tumulto, naufragio, ecc. A quest'ultimo può ridursi il d. tacito, sotto il quale nome s'intende la consegna della cosa a coloro che implicitamente e per ragione del loro ufficio la prendono a custodire: tali sono il d. in albergo (art. 1783 Cod. civ. ital.; artt. 1952-54 Cod. franc.) e quello nei magazzini generali (art. 1787-97 Cod. civ. ital.).

Una specie di d. è anche il sequestro convenzionale (distinto da quello giudiziale, ordinato dal giudice - can. 1672 e sgg. CIC), che si può definire il d. di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, che si obbliga, a controversia finita, a restituirla a chi risulterà avere diritto (art. 1798 Cod. civ. ital.). Il sequestro, che può riguardare anche beni immobili, genera nel sequestratario degli obblighi, dei diritti e dei poteri, che la legge italiana lascia alla determinazione delle parti. In mancanza di pattuizioni al riguardo, il sequestratario è soggetto alle norme del d.; se poi è necessario amministrare le cose sequestrate, si applicano le norme del mandato (art. 1800 Cod. civ. ital.).

L'obbligazione principale di custodire, caratteristica del d., si trova anche in altri rapporti; come, p. es., nel mandato e nel comodato; però solo nel d. la custodia è oggetto primo e specifico dell'obbligazione. Essa non si riduce però, come alcuni vorrebbero, al semplice obbligo di restituire la cosa, ma consiste soprattutto in una attività di vigilanza e di conservazione, strettamente collegate come da un rapporto di mezzo a fine, e in sostanza diretto a rendere possibile in ogni tempo la disponibilità della cosa ad nutum del deponente.

Gli obblighi fondamentali del depositario, obblighi di giustizia che legano indubbiamente in coscienza, sono quindi due: la conservazione degli oggetti depositati, e la loro restituzione non appena il deponente ne farà richiesta, a meno che non sia stato convenuto un termine nell'interesse del depositario o del deponente oppure, su richiesta dell'uno o dell'altro, dal giudice (art. 1771 Cod. civ. ital.). Anche fuori di qualsiasi termine, in certi casi la carità imporrà al depositario il dovere di non restituire il d., p. es., se egli prevede che il depositante farà della cosa un cattivo uso. Tuttavia, conforme alla regola generale della virtù della carità, questa obbligazione non urge con grave incomodo. Il depositario, tenuto a restituire gli oggetti come furono dati, deve adoperare nella conservazione la cura di un diligente padre di famiglia (art. 1767 Cod. civ. ital.).

L'albergatore, in molte legislazioni civili, ha in alcuni casi responsabilità anche relativamente alle cose che il cliente porta con sé nell'albergo senza consegnare a lui (art. 1784 Cod. civ. ital.). Il fondamento del maggior obbligo dell'albergatore i civilisti lo trovano nel fatto che egli deve considerare la sua responsabilità un rischio professionale. Questo più grave obbligo però non proviene dalla legge naturale, ma solo dalla legge positiva civile, né è di per sé vincolante in coscienza, prima della sentenza del giudice.

Anche a proposito del d. nei magazzini, organizzati per la custodia e la raccolta di merci, le quali a volte sono anche sottoposte a speciali operazioni di conservazione, imballaggio, sdoganamento ecc., è stabilita nel diritto italiano una presunzione di responsabilità a carico della direzione dei magazzini (art. 1787 Cod. civ.).

Da parte sua il depositario ha il diritto di constatare preventivamente lo stato degli oggetti dichiarati e consegnati; ha inoltre il diritto di essere rimborsato delle spese fatte e dei danni eventualmente subiti per la conservazione degli oggetti stessi, e di ritenere la cosa, finché non viene soddisfatto.

Di regola il depositario non può servirsi della cosa depositata. Se si concede al depositario l'uso della cosa, il contratto prende la forma del contratto di comodato o di mutuo, da cui solo differisce in quanto la cosa dal deponente si può richiedere ad nutum ed il contratto è fatto nell'interesse del depositante.

A questa categoria di d. appartiene quello che il Codice civile italiano chiama d. irregolare, che si ha quando oggetto del contratto è una quantità di denaro o d'altre cose funghibili con facoltà per il depositario di servirsene. Al depositario passa in tal caso la proprietà delle cose depositate, con l'obbligo di restituirne altrettanta quantità dello stesso genere e qualità (art. 1782 Cod. civ. ital.). I d. bancari costituiscono la forma più frequentante di d. irregolare (art. 1834 sgg. Cod. civ. ital.), che può aversi anche nel d. nei magazzini generali, quando si mescolino alla rinfusa merci dello stesso genere, appartenenti a proprietari diversi.

Se il depositario avesse illecita mente usato della cosa depositata e ne avesse avuto un guadagno, per giudicare delle obbligazioni di coscienza occorre vedere se questo guadagno sia frutto industriale, civile o naturale della cosa depositata. Se è frutto industriale può ritenerlo, altrimenti lo deve restituire (res fructificat domino).

Sembra anche contrario ad un senso di più perfetta onestà che uno si compensi sulla cosa depositata; tuttavia una proibizione stretta di diritto naturale a questo proposito non si può dimostrare e la legge italiana autorizza in alcuni casi la vendita delle cose depositate nei magazzini generali per rifarsi delle spese sul ricavato della vendita (art. 1789 Cod. civ. ital.).

Una particolare questione in merito al d. si fa nel diritto dei religiosi: se cioè accettare un d. l'uso o non il voto di povertà. Mentre pochi autori rispondono negativamente, in quanto il depositario non esercita alcun atto di dominio sulla cosa depositata, la maggior parte degli altri, sia antichi che recenti, rispondono affermativamente, in quanto il religioso in questa materia si carica di obbligazioni onerose, che non sempre sono compatibili con il voto e con la Regola. E in genere le Regole religiose proibiscono l'accettazione dei d. a titolo individuale e il religioso che lo faccia illecita mente non v'è dubbio che pecchi gravemente contro la giustizia, qualora accetti d. di gran valore e, non custodendoli cautamente, esponga il monastero a pericoli di gravi danni.

Bibl.: Th. A. Jorio, Theol. mor., II, Napoli 1939, pp. 540-541; id., Supplementum novi iuris Italici quod occurrit in theologia moralis edem auctoris, ivi 1942, pp. 44-46; C. Antoine, Dépôt, in D'ThC, IV, 1, coll. 521-526; G. Balbi, L'obbligazione di custo-dire, in Riv. di dir. sociale, 32 (1940), pp. 97-126, 246-261, 356-373; C. Grassetti, D. a scopo di garanzia e negozio fiduciario, ibid., 33 (1941), pp. 97-110.