DEPOSITO DELLA FEDE.- La parola deposito (grec. παραθήκη) ricorre nelle lettere di s. Paolo a Timoteo (I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 14), negli scritti di parecchi Padri, specialmente in Tertulliano (De praescriptione, 25: PL 2, 37), in s. Vincenzo Lirinense (Commonitorium primum, 22: PL 50, 667 sgg.); entra definitivamente nella terminologia teologica a partire dalla fine del sec. xvi, ed è sancita dal Concilio Vaticano, sess. III, cap. 4 (Denz-U, 1798 sgg.).
Nel linguaggio giuridico il termine indica una cosa di cui il depositario non è il proprietario, ma il fedele custode. Nel linguaggio ecclesiastico, il termine è usato per designare la Rivelazione divina integra e completa, quale è contenuta nella S. Scrittura e nella tradizione divino-apostolica. È questo il concetto teologico di deposito.
Appartengono al d. della f. solamente quelle verità che fanno parte della rivelazione pubblica, strettamente obbligatoria per tutti i fedeli, con esclusione delle rivelazioni private, anche se genuine. Perché il d. della f., affidato alla Chiesa, sia sempre conservato e tramandato fedelmente, Gesù Cristo ha istituito il magistero vivo, munito della dote della infallibilità, che compete a tutta
la Chiesa « colonna e fondamento della verità » (I Tim. 3, 15), personalmente a Pietro, fondamento della Chiesa (Mt. 16, 18), e ai suoi successori nel primato romano (v. PAPA).
