DEPOSITO DELLA FEDE

DEPOSITO DELLA FEDE. La parola deposito (grec. παράδοξον) ricorre nelle lettere di s. Paolo a Timoteo (I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 14), negli scritti di parecchi Padri, specialmente in Tertulliano (De praescriptione, 25: PL 2, 37), in s. Vincenzo Li-riense (Commonitorium primum, 22: PL 50, 667 sgg.); entra definitivamente nella terminologia teologica a partire dalla fine del sec. XVI, ed è sancita dal Concilio Vaticano, sess. III, cap. 4 (Denz-U, 1798 sgg.).

Nel linguaggio giuridico il termine indica una cosa di cui il depositario non è il proprietario, ma il fedele custode. Nel linguaggio ecclesiastico, il termine è usato per designare la Rivelazione divina integra e completa, quale è contenuta nella S. Scrittura e nella tradizione divino-apostolica. È questo il concetto teologico di deposito.

Appartengono al d. della f. solamente quelle verità che fanno parte della rivelazione pubblica, strettamente obbligatoria per tutti i fedeli, con esclusione delle rivelazioni private, anche se genuine. Perché il d. della f., affidato alla Chiesa, sia sempre conservato e tramandato fedelmente, Gesù Cristo ha istituito il magistero vivo, munito della dote della infallibilità, che compete a tutta

la Chiesa «colonna e fondamento della verità» (I Tim. 3, 15), personalmente a Pietro, fondamento della Chiesa (Mt. 16, 18), e ai suoi successori nel primato romano (v. PAPA).

Quindi al papa e ai vescovi uniti con lui compete il diritto e il dovere di conservare il d. della f., di spiegarlo, difenderlo, stabilire il contenuto e la estensione, adattandosi ai bisogni degli uomini e dei tempi. Questa conservazione immutabile del d. della f. non impedisce tuttavia un reale progresso (v. DOGMA) nella conoscenza di esso da parte degli individui e della Chiesa tutta quanta, ma sempre «in eodem dogmate, eodem sensu, eademque sententia» (Concilio Vaticano, sess. III, cap. 4, Denz - U, 1800). Perciò le definizioni infallibili, emesse dalla Chiesa, non fanno altro che dichiarare autenticamente che le verità proposte sono contenute nel deposito della Rivelazione, e non sono generalmente che dichiarazioni più esplicite di ciò che era meno espressamente contenuto nelle formule o definizioni anteriori (cf. Sum. Theol., 2a-2a, q. 1, a. 9, ad 2; a. 10, ad 1).

BIBL.: C. Pesch, Praelectiones dogmaticae, I, Friburgo in Br. 1924, p. 372 seg.; P. Spicq, St Paul et la loi des dépôts, in Revue biblique, 40 (1931), pp. 481-502; E. Dubhanc, V. in DTHC, IV, coll. 526-31; F. Diekamp-A. M. Hoffmann, Theologiae dogmaticae manuale, I, Parigi-Roma 1933, pp. 17 seg., 27.