DEPOSIZIONE. - È una delle più gravi pene ecclesiastiche, che si possano infliggere ad un chierico, inferiore però alla riduzione allo stato laicale (v.) degradazione (v.): pene vendicative (v.).
Se ne trovano esempi fin dai primi secoli, spesso però con il nome di degradazione (o, più raramente, con altre denominazioni); essa poteva essere di vari gradi, talvolta importando soltanto privazione dell'ufficio, altre volte privazione dell'ufficio e passaggio ad un ordine inferiore, altre volte semplice trasferimento ad un ufficio meno importante, o altri effetti meno gravi; ma generalmente era la più grave delle pene che si potessero infliggere ai chierici, poiché importava perdita di tutti gli uffici e di tutti i diritti anche onorifici inerenti allo stato ecclesiastico, e metteva il chierico nella stessa condizione giuridica dei laici, solo rimanendogli il privilegium canonis e il privilegium fori (v. PRIVILEGI DEI CHIERICI).
Nel sec. XII (cf. nel CIC le decretali di Lucio II, di Celestino III e di Innocenzo III: c. 8, X, II, 1; c. 9, X, V, 7; c. 10, X, II, 2; c. 7, X, V, 20), in seguito alle insistenze delle autorità civili di poter giudicare esse i chierici colpevoli dei più gravi delitti, si distinse nettamente la d. dalla degradazione: la prima non importava né riduzione allo stato laicale, né perdita dei privilegi.
Con poche diversità di dettaglio, tale distinzione è rimasta fino ai nostri giorni (nella Chiesa orientale si distingue piuttosto la d. maggiore e la d. minore, essendo poco in uso il termine degradazione).
Nel CIC la d. importa, per il chierico che è colpito: a) ASTENSIONE (v.) dall'Ufficio; b) l'incapacità a qualsiasi ufficio, beneficio, dignità, pensione, o incarico ecclesiastico, e la perdita di quelli che eventualmente già abbia. La perdita dell'ufficio, beneficio ecc., si ha anche se esso costituisce per il RIORDINAZIONE (v.); ma in tal caso, se il chierico non ha mezzi per vivere sufficientemente, l'Ordinario deve cercare di procurargli qualche mezzo di sostentamento, in modo che sia salvo il decoro dello stato ecclesiastico (can. 2303 §§ 1-2).
Il chierico deposto conserva tutti gli obblighi che gli derivano dall'ordinazione, e conserva altresì i privilegi (can. 2303 § 1). Se esso non dà segni di emendamento, e soprattutto se persiste nel dare scandalo e non si ravveda benché ammonito, l'Ordinario può privarlo in perpetuo del diritto di portare l'abito ecclesiastico (v. ABITO ECCLESIASTICO): e con ciò il colpevole perde anche i privilegi, e essa anche l'obbligo dell'Ordinario di curare che non gli manchi il sostentamento (can. 2304).

ò il colpevole perde anche i privilegi, e essa anche l'obbligo dell'Ordinario di curare che non gli manchi il sostentamento (can. 2304).
La d. non può essere inflitta se non mediante sentenza, emanata in seguito a regolare processo, da un collegio di cinque giudici (can. 1576 § 1, n. 2); e non può essere applicata se non per quei delitti per i quali sia espressamente prevista (can. 2303 § 3), che attualmente sono: 1) l'eresia, previa però una duplice ammonizione (can. 2314 § 1, n. 2); 2) sacrificio sulle sacre specie (can. 2320); 3) simulata celebrazione di Messa o Confessione, da parte di un chierico che non sia sacerdote (can. 2322 n. 1); 4) violazione di cadavere o di tomba (can. 2328); 5) aborto (can. 2350 § 1); 6) gravi delitti contro le persone o la proprietà (can. 2354 § 2); 7) gravi delitti di lussuria (can. 2359 § 2); 8) trasgressione prolungata dell'obbligo di indossare l'abito ecclesiastico e di portare la tonsura (can. 2379); 9) persistenza illegittima in un ufficio ecclesiastico (can. 2394, n. 2 e 2401).
Per i delitti che importano la pena della d., rimprovero giudiziale (v.), né la sospensione condizionale della pena (can. 2288).