RIORDINAZIONE. - Termine moderno, con cui si indica l'uso invalso in alcuni periodi, e soltanto in alcuni ambienti, di ripetere l'Ordinazione ritenuta invalida perché compiuta da ministri eretici, scismatici, depositi e scomunicati.
Quest'uso si lega con la teoria, che donatismo (v.), che riteneva invalidi il Battesimo, la Cresima e l'Ordine conferito da ministri indegni (v. SACRAMENTI). Sebbene s. Agostino (v.) avesse dimostrato l'inconsistenza teoretica e pratica del donatismo, mettendo in chiara luce la dottrina dell'efficacia obbiettiva dei Sacramenti (opus operatum) CARCERE (v.) nei tre Sacramenti ricordati, tuttavia nei secoli di particolare decadenza teologica e morale qua e là affiorarono l'errore e la conseguenza pratica della r. già in uso presso i donatisti.
In Oriente già il can. 68 degli Apostoli (sec. IV) riconosce necessaria la r. nel caso di vescovi, preti o diaconi ordinati da ministri eretici. Il patriarca Giovanni lo Scolastico (565-77) tentò d'imporre le r. ai monofisiti. In Occidente, sorvolando sull'errore di s. Cipriano (v.) e di Firminiano di Cesarea di Cappadocia, va ricordato che già i Concili di Orléans (511) e di Saragozza (592) prescrisero che i chierici ariani ritornati alla Chiesa fossero riordinati. Ca. il 669 Teodoro di Cantorbery riordinò Ceadda, ex vescovo di York; il Concilio Romano del 769 prescrisse la r. dei chierici ordinati da papa Costantino; il Concilio di Soissons (853) dichiarò invalide le Ordinazioni fatte da Ebbone durante il suo governo della Chiesa di Reims; nell'881 Giovanni VIII approvò la r. di Giuseppe di Vercelli fatta da Santero; le Ordinazioni di papa Formoso furono ritenute invalide da Sergio III (904-11) e in parte ripetute; il Concilio romano del 964, presieduto da Giovanni XII, respinse, come nulle, le Ordinazioni di Leone VIII. Nel tormentato periodo della haeresis simoniaca (sec. XI) il card. Umberto di Selva Candida sostenne con calore l'invalidità delle Ordinazioni fatte da ministri simoniaci, mentre s. DAMIANITI (v.) difese la dottrina vera; nella lotta delle investiture la curia romana oscillò tra la teoria di Umberto (sostenuta dal card. Deusdedit) e la dottrina del Damiani (difesa dal card. Attone e da Anselmo di Lucca). Il cardinale legato Amato più volte si attenne all'opinione del card. Umberto; Bonizone di Sutri (v.) attesta che nell'Italia settentrionale, ca. il 1088-90, si fecero r.; nel 1091 fu riordinato il diacono Poppone, già ordinato dallo scimatico Engelberto; nel 1088 il diacono Daiberto, già ordinato dallo scimatico Venzilone di Magonza, fu riordinato da Urbano II. Questa prassi divenne teoria accreditata nella Scuola di Bologna, per opera di Rolando Bandinelli (poi Alessandro III) e di Rufino (v.) e riaffiorò durante lo scisma d'Occidente (sec. XIV-XV).
Le ragioni accampate da s. Cipriano e dai donatisti per difendere la loro prassi: lo Spirito Santo non può essere conferito da chi non l'ha e i ministri indegni (eretici, scismatici, depositi, ecc.) trovandosi fuori della Chiesa non hanno la Grazia, già confutate da s. Ago-
stino, ritornarono nel medioevo e si fusero con altre, che in momenti di particolare anarchia emersero e furono poco ponderatamente applicate: si insistette soprattutto sulla subordinazione alla Chiesa (alla gerarchia legittimamente stabilita) e si formulò il principio che per l'Ordinazione fosse necessaria non soltanto la potestas Ordinis, ma anche la licentia Ordinis exequendi (così, ad es., Ugo di Amiens, Rolando Bandinelli, Rufino), con un parallelo troppo stretto tra il potere di assolvere e quello di ordinare; si argomentava che come il sacerdote sprovvisto di giurisdizione invalidamente assolve, così il vescovo (o altro ministro) deposito, scomunicato, scismatico, eretico, essendo separato dalla Chiesa, non possiede l'officium o il mandatum exequendi Ordinis e l'opera sua è nulla. Tale dottrina, mai definitivamente condannata, ha trovato anche in tempi recenti fautori, che l'hanno presentata con molte attenzioni e con sfumature rispondenti all'attuale progresso degli studi (cf. C. Baisi, Il ministro straordinario degli Ordini sacramentali, Roma 1935).
Questa concezione, che potrebbe definirsi marginale, anche se accolta in pratica da qualche papa, non ne compromise l'infallibilità, poiché mai si volle portare, nel caso concreto, un giudizio definitivo; contro di essa si affermò invece la dottrina comune, già enunziata nel sec. III da papa Stefano nel celebre rescritto (nihil innovetur nisi quod traditum est) con cui respinse la teoria di s. Cipriano e dei ribattezzanti e fu poi sancita dal Concilio di Nicea (325), svolta e illustrata magistralmente da s. Agostino, e giunse, attraverso s. Gregorio Magno, a Rabano Mauro (sec. IX), ad Eugenio Vulgario e Liutprando (sec. X), a Fulberto di Chartres, a s. Pier Damianì e a Bernoldo di Costanza (sec. XI), a Ognibene, Gandolfo di Bologna e Uguccione di Pisa (sec. XII), finché trionfo con s. Raimondo di Peñafort, Rolando di Cremona, Alessandro di Hales e soprattutto con s. Tommaso (Sum. Theol., 3ª, qq. 60-90 [tutta la sua sacramentalità suppone questa dottrina] e Suppl., q. 38, a. 2). Il Concilio di Trento ha definito la validità del Battesimo conferito dagli eretici (sess. VII, de Baptismo, can. 4), ma si è astenuto dal dichiarare valide le Ordinazioni conferite da ministri eretici o in qualunque maniera separati dalla Chiesa, non perché su questo punto potesse sussistere dubbio, ma per non porre la dottrina di alcuni autori cattolici in opposizione con una verità definita di fede.