CARCERE

CARCERE. - I Romani chiamavano carcer il luogo di custodia dei condannati alla pena di morte o a pene corporali; e, sia presso di loro che presso quasi tutti i popoli antichi, il c. non ebbe carattere di pena come luogo di isolamento e di detenzione per un determinato tempo. Soprattutto serviva ad assicurare la presenza del reo al processo.
I c. erano luoghi immondi, ove pregiudicati o imputati, senza distinzione di sesso o età, venivano rinchiusi alla rinfusa. Dopo l'avvento del cristianesimo si usarono al detenuto maggiori riguardi.
Si trovano tracce di più umano trattamento ai prigionieri ai tempi di Costantino (320); ma anche nei tempi successivi continuò l'orrore di anti oscuri e malsani, di catene e di afflizioni sotto ogni forma.
Il concetto che il c. dovesse divenire vero e proprio luogo di espiazione, a tempo determinato, si ebbe nei secoli successivi. Abbandonate certe forme di atrocità, che erano in parte collegate alla brevità del periodo di detenzione, si provvide sempre più a rendere il c., come luogo di espiazione, più umano.
In questo processo di trasformazione del concetto e della pratica carceraria la Chiesa ha esercitato una afflazione azione, suggerendo nei vari tempi e luoghi, mitezza e misericordia. Ha inserito, seguendo la parola di Gesù (Mt. 25, 36), fra le opere di misericordia di quella di visitare i carcerati; e la sua storia milenaria è ricca di documenti che testimoniano la sua costante sollecitudine verso i colpiti dalla giustizia umana, con l'infondere nelle loro anime fede e speranza nella bontà e nella giustizia divina. Si trovano nella vita di moltissimi santi episodi eroici nella assistenza ai carcerati.
Quando verso il sec. XVI-XXII il sistema detentivo si fece più comune anche perché il turbine degli avvenimenti politici consigliava di risparmiare vite umane, commutando spesso pene capitali con duro carcere, il papa Innocenzo X (Pamphili) nel 1647 fece costruire in Roma un grande edificio per accogliervi i prigionieri trasferiti dalle orribili prigioni di Corte Saverla, russa poi al suolo, e di Torre di Nona. La costruzione è stata ultimata nel 1655 sotto Alessandro VII (Chigi). In quell'età si ebbe una vera rivoluzione del sistema carcerario ed una novità assoluta come costruzione di casa di detenzione. Si chiamò «C. Novo», ebbe locali ampi, sani, luminosi e perfino con latrine che andavano a finire in una ben sistemata fognatura.
Nel fabbricato attualmente trovasi il museo criminale e vi è la seguente lapide, posta ancora in quei tempi: «Iustitiae et clementiae - securiori ac meliori rerum custodiae - novum carcerem - Innocentius X Pont. Max. - posuit - Anno Domini - MDCLV».
Da allora, un po' dovunque, si iniziarono tentativi per dare alla pena detentiva la possibilità di trovare nel lavoro un mezzo di rieducazione, ed in molti paesi si organizzarono i cosiddetti lavori forzati. Sorsero c. per reclusione in molte città d'Europa sul modello del «C. Novo», Però si era ancora ben lungi dall'idea di quella umanizzazione delle pene che doveva avere un così profondo rivolgimento nell'età moderna, soprattutto dopo l'apparizione del libro di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene. Ma decisamente, a vincere la battaglia contro la brutalità dei c. doveva contribuire John Howard, n. a Hackney nel 1726, che diede norme per la segregazione notturna, per il lavoro, per la salubrità dei c. Dopo di lui si assiste a un miglioramento rilevante, fino ai tempi moderni, nei quali si è inserito il concetto di libertà nei vari sistemi di esecuzione. Si dice cioè, specialmente nei paesi americani, che il c. deve essere luogo che priva il cittadino della libertà di muoversi a suo piacimento, perché apprezzi sempre meglio il bene della libertà stessa. Il c., secondo quei sistemi, non deve aggiungere al castigo della privazione di libertà altre afflizioni che avvissono l'uomo o lo distrugono fisicamente e moralmente. Il direttore generale delle prigioni americane, Sanford Bates, così si esprime: «Il c. di domani dovrebbe essere insieme una scuola di disciplina per chi può essere redento, un luogo di segregazione permanente per gli incorreggibili, ed un laboratorio per lo studio delle cause della delinquenza».
La detenzione in questi c. moderni ha anche i suoi correttivi di pena, che sono: a) la probation, usata specialmente negli Stati Uniti d'America, la quale consente al condannato di vivere in società; b) la parole che è una specie di libertà sorvegliata e cioè consente l'uscita dal c. sulla parola «dopo aver scontata una parte della pena; c) «la condanna condizionale» per la quale l'individuo può ottenere la sospensione degli effetti della sentenza di condanna.
Si può dire che esistono due tendenze fra i cultori di diritto penale e penitenziario, l'una per la afflittività delle pene ed una sul concetto di rieducazione. Nella costituzione della Repubblica italiana è stato accolto il principio che la pena deve anche essere rieducativa; e pertanto si dovranno in tal senso rivedere i codici penali e i regolamenti penitenziari.
Attualmente vige in Italia tutto un sistema basato sulla riforma penale del 1930, che ha le seguenti caratteristiche: a) un insieme di norme atte a emendare il condannato, ma senza togliere alla pena il suo carattere afflittivo e intimidativo; b) una certa specializzazione degli stabilimenti in relazione alle necessità della vita carceraria; c) organizzazione del lavoro con criteri di continuità e produttività.
Sono inoltre stati creati i consigli di patronato e la cassa delle ammende, con la speranza di vedere affiancata da queste due istituzioni l'opera emendatrice del c. e nel contempo l'opera di assistenza nel post-c.
Dovendosi fare una riforma penitenziaria, codici e leggi dovranno essere aggiornati dai sempre più impellenti bisogni di difesa sociale da una parte e di umanizzazione delle c. dall'altra.
Anche nelle nazioni moderne la Chiesa si è sempre adoperata perché le fosse acconsentito di svolgere l'assistenza religiosa nelle c. Si cita, ad esempio, l'art. 28 del Concordato del 20 luglio 1932 tra la S. Sede e il Reich germanico: «Negli ospedali, nei penitenziari e negli altri stabilimenti tenuti da enti pubblici, la Chiesa sarà ammessa a provvedere ai bisogni spirituali delle anime ed a compiere le funzioni religiose». In Francia, in Italia, ed in altri paesi hanno particolare importanza le organizzazioni che tengono fra loro in collegamento i cappellani delle c.; ed in Italia è in procinto di essere per loro istituito, presso il Ministero della giu-

stizia, un ispettorato generale dei cappellani. Ciò darà una forma tutta nuova alla assistenza religiosa negli istituti di prevenzione e pena (denominazione questa dei c. italiani).
Vi sono inoltre molti enti e molte associazioni che si interessano della assistenza morale o materiale dei carcerati (v. PENITENZIAIRO).

BibL.: Rivista di| Diritto penitenziario, Roma 1931-43: G. Novelli, in Nuovo Digesto italiano, II, coll. 864-73.
Celeste Bastianetto