CASSE RURALI

CASSE RURALI. - Istituti di credito, con caratteri tipici, sia per gli scopi che si prefiggono e i mezzi di cui si valgono sia per la particolare forma giuridica che assumono.
CASSE RURALI. - Istituti di credito, con caratteri tipici, sia per gli scopi che si prefiggono e i mezzi di cui si valgono sia per la particolare forma giuridica che assumono.

La loro origine è relativamente recente e la loro diffusione, dopo una prima fase di lento sviluppo, è stata notevole, oltreché in Italia, particolarmente nell'Europa centrorientale.
1. Origine delle c. r. - La prima c. r. fu fondata nel 1848 a Flammersfeld (Germania) dal borgomastro Federico Guglielmo Raffeisen (1818-88). Impressionato delle gravi ripercussioni che la crisi agraria germanica del 1846 -
1847 ebbe sulla situazione economica dei contadini, egli ide6 e attub questa istituzione che doveva sopperire alle esigenze di credito dei piccoli coltivator diretti e nel contempo affrancarli dal peso di usurari interessi sui prestiti.
Vinti gli ostacoli opposti dall'ambiente agrario tradizionalista, le c. r. germaniche, che nel 1885 ammontavano a 265 e nel 1890 a 1729 , nel 1899 avevano già toccato la cospicua cifra di 9208 . Presso a poco nello stesso anno in Austria esistevano oltre 2000 c. r., in Ungheria 712, in Belgio 271 e in Francia 450.
In Italia la prima c. r. fu costituita a Loreggia (Padova), nel 1884, ad iniziativa di Leone Wollemborg. Siffatto precedente ebbe, però, scarso seguito. Successivamente la cassa di risparmio di Parma si fece promotrice di tali enti che, secondo il suo programma, dovevano agire da organi intermedi tra la cassa di risparmio medesima e i più modesti agricoltori della provincia. Ma perché le c. r. si moltiplichino più rapidamente occorre arrivare al 1892 allorquando, dopo la pubblicazione dell'enciclica Rerum novarum, il clero prese ad interessarsi della costituzione di queste società con l'intento di contribuire alla elevazione economica e morale del piccolo ceto artigianale e agrario. Benemerito pioniere in questa peculiare forma di azione sociale fu mons. Luigi Cerutti, della diocesi di Venezia. Ben presto egli ebbe dovunque dei discepoli e imitatori, tanto è vero che le c. r. cattoliche che, nel 1892 , non erano che tre, nel 1894 salirono a 69 e nel 1897 a ben 779 . Tra il 1900-14 salirono numericamente a ca. 2000.
II. Carattere etico-religioso delle c. r. - Secondo la loro origine storica, in Italia, le c. r. furono distinte in laiche, facenti capo al Wollemborg, e in cattoliche, facenti capo alla corrente cristiano-sociale: le prime, sebbene raggruppate in una federazione nazionale e coordinate da una banca centrale, non trovarono propizia diffusione, mentre le seconde, come si è rilevato, nel breve ciclo di due decenni, formarono un movimento economico potente, inquadrato in federazioni diocesane e provinciali e rappresentato da un organismo centrale tecnicamente e razionalmente impostato e abilmente diretto.
Il carattere confessionale delle c. r. diede pretesto ad enunciare questa obiezione: la cooperazione è un'associazione economica in quanto si prefigge di raggiungere scopi economici e, pertanto, l'elemento religioso, che viene inserito nelle c. r., toglie loro il requisito sostanziale della economicità e le trasforma in strumenti al servizio di fini extra-economici; conseguentemente la cooperatività di tali enti può essere contestata.
Dalla formulazione del principio ad una ostilità

di ordine pratico non era difficile il passo. La cooperazione di credito promossa dai cattolici fu considerata spuria e non venne ammessa nei consessi statali nei quali erano dibattuti, da un punto di vista generale, i problemi delle società cooperative.
Intervenne lo stesso Luigi Luzzatti, fondatore delle banche popolari e apostolo della cooperazione, affermando che il fattore religioso non era che un impulso poderoso per spingere una determinata categoria di persone, aventi credenze comuni, ad unirsi in cooperative, qualunque sia il loro oggetto. E, quindi, la realtà di simile evento non avrebbe potuto sopprimere in siffatte cooperative la loro natura, purché la funzione da esse svolta fosse effettivamente cooperativa ossia rivolta a vantaggio dei loro soci.
Ma a rafforzare il punto di vista del Luzzatti sarebbe stato sufficiente mettere in evidenza che la ispirazione etico-religiosa delle c. r. concerne la loro composizione associativa e non già l'azienda da esse gestita secondo le tecnica creditizia.
III. NAPURA ASSOCIATIVA DELLE C. B. - Ogni impresa privata collettiva è emanazione di una associazione di persone. Nondimeno vi sono imprese private collettive a base personale e imprese private collettive a base capitalistica; imprese private collettive che si propongono scopi mutualistici e imprese private collettive che si prefiggono scopi di lucro. Le prime imprese assumono veste giuridica di società cooperative e le altre di società capitalistiche. Le c. r. rientrano nella prima serie di società. E, percio, per poter cogliere gli elementi che differenziano questi enti da quelli di credito, ordinarie speciali, nonché dalle banche cooperative, occorre tener conto degli individui che, unendosi tra loro, procedono alla costituzione delle c. r. Essi presentano un aspetto professionale comune: si tratta di piccoli imprenditori che, presi singolarmente, non potrebbero ottenere credito da terzi sia per le modeste garanzie di cui sono capaci che per la scarsa liquidita delle relative operazioni d'investimento nei confronti dei serventori; oppure, se in grado di essere ammessi al credito, lo sarebbero a condizioni di interesse elevato e con scadenze non confacentisi al ciclo dei loro rispettivi processi produttivi.
La qualifica professionale dei soci di una c. r. è quella che ne determina il carattere economico, in quanto è mediante l'esercizio di una impresa creditizia, gestita direttamente, che i soci suddetti possono ottenere a prestito i capitali monetari di cui hanno bisogno. La c. r., pur essendo di loro immediata emanazione, s'interpone però, come debitrice e garante tra essi e i risparmiatori, i quali quindi non si trovano cosi dinanzi ad isolati richiedenti di credito ma bensì ad un istituto munito di personalità giuridica propria.
E certo, nondimeno, che la c. r. non può essere garante verso terzi degli obblighi contratti se non nei limiti in cui rispetto ad essa sono a loro volta garanti i soci. Il codice commerciale del 1882 non dettava, a questo riguardo, norme speciali per le c. r., le quali, nella loro veste di società cooperative, avrebbero potuto a loro piacimento costituirsi come società in nome collettivo, in accomandita e per azioni. Tuttavia, sin dal loro sorgere, le c. r. adottarono la forma di società cooperative in nome collettivo. Si può affermare, anzi, che la espansione delle c. r. fu molto agevolata da simile configurazione giuridica che, dispensando i soci dalla sottoscrizione di un capitale sociale, veniva ad impegnare la totalità dei loro patrimoni a favore dei creditori. Per cui fu giustamente notato che le c. r. si risolvono sostanzialmente in un mezzo idoneo per lo sconto di una cambiale collettiva oppure in società di mutua assicurazione a beneficio di uno o più creditori.
Secondo il T. U. 28 ag. 1537 le c. r. possono costituirsi anche in società a garanzia limitata, nel qual caso il socio, oltre essere obbligato a sottoscrivere una o più azioni, è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma, da determinarsi nell'atto costitutivo, non inferiore in ogni caso al decuplo dell'importo del valore nominale delle azioni sottoscritte. Nell'una e nell'altra ipotesi i debiti sociali vengono in definitiva ad essere ripartiti tra i soci, e se uno di questi risulta insolvente, il mancato versamento della sua quota si distribuisce di nuovo tra gli altri soci. Tale garanzia dei soci in rapporto alla c. r. è, per altro, sussidiaria, e cioè opera dopo che il capitale sociale e il fondo di riserva si dimostrino insufficienti è fronteggiare la situazione passiva dell'ente.
Senonché la maggiore garanzia che la c. r. può offrire ai creditori, e la maggiore tranquillità che diriflesso ne deriva ai soci, dipendono dall'onestà morale dei soci medesimi sia riguardo al buon uso delle somme prese in prestito che alla loro solvibilità attuale e futura. Questa condizione dell'onestà morale degli aderenti ad una c. r. è tanto predominante che da essa, come da premessa fondamentale, discendono i princìpi che il Raffeisen stabili per il regolare funzionamento di siffatte istituzioni e che tuttora possono essere enunciati nel modo seguente: 1) circoscrizione territoriale limitata per rendere possibile la mutua conoscenza dei soci; 2) predeterminazione del numero e del limite massimo dei prestiti per ciascun socio; 3) accertamento dell'impiego delle somme date a prestito.
E evidente che se la forma basilare, la cui osservanza assicura il retto andamento della c. r., è di natura morale, l'elemento religioso, che conferisce a detta norma superiore precisazione e inequivocabile contenuto, non soltanto può agire da stimolo alla attuazione della associazione cooperativa, dalla quale la c. r. sorge, ma continuamente svolge la più efficace influenza per preservarne l'andamento da possibili deviazioni e da insidiosi pericoli.

Article illustration
(Jot. Alinari)
CASSAPANCA - C. con figurazioni di Virtù. Legno e pastiglia (fine del sec. XV) - Firenze, museo Bardini.

E di cristiana religiosità furono, infatti, talmente com-
prenate le c. r. sin da quando furono dovunque costituite,
che esse apparvero essere esclusiva manifestazione dell'a-
zione sociale cattolica. In Italia se ne ebbe la conferma nel
recente passato: la decadenza delle c. r., invero, si verificò
allorché questi benemeriti enti furono avulsi dal loro clima
spirituale e dall'ambiente morale donde avevano tratto e
traevano i profondi motivi del loro rigoglioso e benefico
sviluppo.

IV. CARATTERE ECONOMICO DELLE C. R. - Se da
un lato il fondamento delle c. r. consiste nella
loro composizione associativa, il loro carattere eco-
nomico è nondimeno connesso con la loro natura
di enti cooperativi di credito. Non tutti gli enti coo-
perativi di credito sono, però, c. r., e allora è chiaro
che esse posseggono modalità proprie che le distin-
guono dalle cooperative di credito generalmente con-
siderate.

In linea di massima la cooperazione di credito
è associazione economica in quanto gestisce un'a-
zienda di credito nell'interesse diretto di coloro che
la compongono. In concreto la cooperazione di cre-
dito si attua come cooperazione urbana di credito e
come cooperazione rurale di credito, a seconda che
sia rivolta a soddisfare le esigenze creditizie di piccoli
imprenditori autonomi di città oppure di campagna.
È opportuno sottolineare che la c. r. è organo cre-
ditizio di piccoli imprenditori autonomi di campagna,
e cioè di artigiani, piccoli proprietari e piccoli affi-
tuari coltivatori diretti, per fissare il criterio che questo
istituto deve erogare credito da destinarsi alla pro-
duzione, e non già al consumo, e tale sua funzione
può, infatti, meglio tradursi, per la parte agraria, nello
sconto di effetti cambiari rilasciati dai soci delle c. r.
ai Consorzi agrari in occasione dell'acquisto di ma-
terie utili alla conduzione delle loro aziende.
Le c. r. si provvedono delle disponibilità necessarie per
la concessione dei prestiti sia mediante operazioni di ri-
sconto del loro portafoglio presso istituti di credito maggiori,
previo opportune intese, sia mediante la raccolta del ri-
sparmio sotto forma di depositi. In questa evenienza, che
è poi quella normale, sono da considerarsi come delle
piccole banche cooperative di deposito e sconto e del resto
tali, sia pure diverse per dimensione e per composizione
sociale, sono anche le banche popolari.
Piccole banche cooperative e non già piccole banche
speculative: l'importanza di simile distinzione è notevole.
Piccole, per la ristretta circoscrizione territoriale, per il
numero dei soci, per il limite quantitativo delle operazioni,
per la entità dei depositi raccolti; banche, perché hanno
posizione intermediaria tra risparmiatori e bisognosi di
risparmio, perché i loro utili nascono dalla differenza tra
interessi passivi e interessi attivi e perché, infine, la durata
delle loro operazioni è piuttosto a breve che a lungo termine;
cooperative, perché sono imprese collettive di bisognosi
di credito che dalla società non attendono luci mori
bensì prestazione di servizi alle migliori condizioni possibili
e nella maniera conforme ai loro investimenti.
Insomma le c. r., nella loro qualità di istituti partico-
lari di credito, non sono altro che una organizzazione fe-
derativa di piccole imprese, artigiane e agricole, aventi
funzione integrativa diretta e indiretta; diretta se ogni sin-
golo socio fruisce immediatamente dei servizi della c. r.
e indiretta qualora se ne avvalga per il tramite di altre
cooperative alle quali egli partecipi come acquirente di beni
strumentali oppure come trasformatore di prodotti inter-
medi in prodotti definitivi oppure come venditore degli
uni e degli altri.

In questo caso la c. r. si pone come centro organico
della vita economica di un comune rurale. E quando ciò
si avvera è segno che lo spirito cooperativo ha raggiunto
la sua maggiore e più efficace realizzazione.
Le c. r., in quanto sono promosse per soddisfare spe-
ciali bisogni di carattere economico, non possono consoli-
darsi e fiorire che la dove questi bisogni sono avvertiti.
Se esse, per ragioni di ambiente, non fossero che piccole
banche cooperative di deposito soltanto e non già anche di
sconto e viceversa, mancherebbero delle condizioni per le
quali la loro esistenza è giustificata.
Ma molte sono tuttora, in Italia, le zone dove le c. r.
trovano motivo alla loro attualità, e queste zone sono quelle
in cui la piccola proprietà coltivatrice e il piccolo affitto
sono già diffusi oppure possono essere introdotti. In sif-
fatte località le c. r. si presentano come fattore necessario
e valido di perfezionamento economico; perfezionamento
che, però, si avvia di coefficienti morali, quali sono un'as-
sociazione professionale cementata da una comune ispira-
zione religiosa e dalla scrupolosa osservanza dei precetti
dell'etica cristiana.
V. anche: ISTITUTO CATTOLICO ATTIVITÀ SOCIALI.

BIBL.: G. Brol, Le c. r., Parma 1883; G. Micheli, Le c.
r. italiano, 1888; A. Rovigatti, C. r., 4a c. d., Roma 1921; I.
Bruno, Le c. r. di prestiti, Torino 1922. Giulio Tamagnini