CASSA DI RISPARMIO

CASSA DI RISPARMIO. - Può essere tuttora definita, facendo richiamo alle parole del De Gerando (v. BIBLICA), un deposito pubblico, al quale ogni individuo può affidare a volontà il danaro che vuol mettere in serbo, che ne accumula per lui il prodotto ad interesse composto, e di dove egli può ritirarlo in tutto o in parte, quando lo desideri.
Ma la possibilità che hanno le c. di r. di accrescere i depositi, loro affidati, mediante interesse composto, presuppone da parte loro il pieno esercizio del credito. Esse, tuttavia, si differenziano anche oggi dalle comuni banche in quanto la raccolta del risparmio costituisce per loro lo scopo e l'impiegarlo non è che mezzo per rimborsarsi delle spese e corrispondere un interesse ai depositanti.
Per dare un'idea ancor più precisa di tali istituti occorre aggiungere che il risparmio monetario, che si prefiggono attrarre, è quello tipico delle aziende familiari che socialmente compongono le classi dei meno abbienti, formato in vista di attenuare le conseguenze economiche dei rischi del lavoro e anche di trasformarsi gradualmente in una parte complementare od esclusiva di reddito.
È stato rettamente osservato che, in una prima fase, siffatto risparmio è in funzione più dello spirito di previdenza che non del desiderio di percepire un interesse; soltanto allorquando il risparmio abbia raggiunto una certa entità non resta più insensibile all'allettamento di un reddito sul puro capitale purché, però, derivi da impieghi di tutta sicurezza. Donde succede che le forme d'investimento delle c. di r. restano da quest'ultima condizione vincolate talmente da far apparire, è opportuno ripetere, le operazioni attive di simili enti strumento delle operazioni passive e non già viceversa, come si verifica nelle banche ordinarie.
Le antiche e piccole c. di r. non conoscevano che quattro impieghi: prestiti ipotecari, a lentissimo rimborso e a basso interesse; prestiti ad artigiani, bottegai, piccoli contadini, operai; investimenti in rendita pubblica; prestiti ai Comuni per servizi delle congregazioni di carità, ospedali e scuole.
Orbene è chiaro che in questi impieghi si ha di mira più la sicurezza che la liquidità degli impieghi stessi, la natura dei quali fa delle c. di r., «creazione del genio della beneficenza», come affermò il De Gerando, anche fonte di beneficenza fondiaria, proletaria e cittadina, beneficenza nel capitolo passivo e beneficenza nel capitolo attivo del bilancio.
E, pertanto, alla loro origine, verificatasi nell'ultimo quarto del sec. XVIII, le c. di r. furono considerate, da enti morali e religiosi, da uomini di chiesa e da filastroppi cristianamente illuminati, uno dei mezzi più efficaci, insieme con la carità privata e legale, per vincere la piaga del pauperismo e per mettere in grado le categorie economicamente più modeste di sollevarsi da se stesse mediante l'accordo accantonamento di parte dei loro guadagni per integrare i loro redditi futuri, nei momenti del bisogno, oppure per accumulare un capitale.
In prosieguo di tempo alle c. di r., oltreché i depositi tradizionali, ossia quelli degli umili, affluirono depositi di borghesi, che, a prima impressione, parvero depositi di parassiti che venivano ad approfittare di istituzioni create per i poveri. I primi depositi avevano per scopo la formazione di un peculio, i secondi non erano che capitali di esercizio, versati da commercianti e da agricoltori, che cercavano ad un tempo la custodia, un interesse ed una traccia contabile. Simile aumento di depositi determinò l'avvento delle grandi c. di r. e impresse ai loro investimenti un diverso indirizzo perché non bastava più per essi la sicurezza rendendosi necessaria altresì la liquidità.
È lecito dire che le grandi c. di r., a seguito della evoluzione accennata, hanno perduto il loro primitivo e sostanziale carattere? Si può rispondere che l'incremento dei depositi di questo tipo di c. di r. non frustra gli scopi e le ragioni di esistenza delle c. d. r. medesime, rendendo possibile a «minor costo» questi scopi e anzi aggiungendovene dei nuovi.
Ciò risulta confermato dalla legislazione italiana (T. U. approvato con R. D. 25 apr. 1929, n. 967), la quale, sottoponendo tutte le c. di r., piccole e grandi, ad una eguale disciplina, le obbliga anche a raggrupparsi in federazioni al fine della reciproca assistenza morale e finanziaria, e alla costituzione di un fondo comune di garanzia per meglio assicurare la fiducia dei depositanti, per i quali la formazione del risparmio, inteso in senso stretto, rappresenta l'intento principale del loro accesso a questi benemeriti istituti, in cui è infuso lo spirito benefico del cristianesimo, che di sé sempre informa la vera civiltà.

Bibl.: B. De Gerando, Della beneficenza pubblica (Biblioteca degli economisti, 2ª serie, 13), Torino 1867; A. Fabbi, Origine e sviluppo delle c. di r., ivi 1912; L. Viale, Le c. di r., Milano 1913; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, ivi 1923; M. Pantaleoni, Le c. di r. e gli istituti bancari (Studi storici di economia), Bologna 1926; N. Caprara, La banca, Milano 1946. Giulio Tamagnini