DEGRADAZIONE. - Etimologicamente privazione del grado o retrocessione ad un grado inferiore, è in diritto canonico la più grave delle pene vendicative applicabili soltanto ai chierici, in quanto essa importa la deposizione del colpevole, il ecclesiastico (v.), e la riduzione allo stato laicale: gli effetti della d. sono perciò simultaneamente quelli di queste tre pene (cf. CIC, can. 2305 § 1).
Nel diritto vigente possono essere puniti con la d. soltanto i chierici colpevoli di uno dei seguenti delitti: a) ascrizione ad una setta acattolica e persistenza in essa sebbene ammoniti (can. 2314 § 1, n. 3); b) violenza personale contro il sommo pontefice (can. 2343 § 1 n. 3); c) omicidio (can. 2354 § 2); d) sollecitazione, nei casi più gravi (can. 2368 § 1); e) matrimonio, se si tratta di chierico maggiore (can. 2368 § 1); e inoltre tutti quelli che, dopo essere già stati depositi e privati dell'abito ecclesiastico, continuino a dare grave scandalo per almeno un anno (can. 2305 § 2).
La d. può essere inflitta solo in seguito a processo giudiziario, mediante sentenza pronunciata da un tribunale di cinque giudici (can. 1576 § 1 n. 2). Nel Pontificale Romanum (parte 3°) è prevista una solenne cerimonia, per la d. di un chierico; esso viene spogliato delle vesti sacre, gli si rade la tonsura, gli si tolgono di mano gli instrumenta consegnatigli nell'ordinazione; la d. seguita da tale cerimonia si chiama d. reale, quella invece applicata mediante la sola pronuncia della sentenza si chiama d. verbale (can. 2305 § 5).
Quando per un delitto è prevista dalla legge la pena della d., non è applicabile il rimprovero giudiziale (v. can. 1948 § 1); e non può essere disposta la sospensione condizionale della pena della d. (can. 2288).
Fino al sec. XII non deposizione (v.); ma con Innocenzo III e Bonifacio VIII (cf. nel Corpus Iuris Canonici: c. 7, X, V, 20; c. 27, X, V, 40; c. 2, V, 9 in Sext.) la distinzione fu posta nettamente, e rimase poi nei secoli successivi. Il CIC ha
ridotto il numero dei delitti punibili con la d., ed ha equiparato in tutto gli effetti della d. verbale e di quella reale (distinzione introdotta da Bonifacio VIII).