DECRETO. - È la forma particolare che in date occorrenze assumono gli ordini e i provvedimenti scritti del potere costituito. I d. sono di regola emanazioni della funzione amministrativa, benché si riscontrano pure tra gli atti del potere giudiziario e legislativo. In diritto romano il d. fu ora atto amministrativo, ora atto giudiziario, benché non sia sempre agevole distinguere quando esso abbia l’uno o l’altro carattere.
Nel diritto della Chiesa ebbero questo nome non solo gli atti di governo, ma anche i provvedimenti del giudice all’infuori della sentenza, e varie statuizioni del potere legislativo. Anticamente gli atti del sommo pontefice erano detti decreta in opposizione agli atti dei Concili detti statuta (Dict. Grat. ad c. 2 D. 3); per questo le costituzioni pontificali contenenti decisioni e norme generali e particolari erano dette anticamente decretali. Ebbero pure questo nome le decisioni disciplinari di alcuni concili, tra cui quello di Trento. Il nome di d. fu dato pure per antonomasia a varie collezioni di fonti, principali quelle di Burcardo, di Ivo e di Graziano (v. COLLEZIONI CANONICHE).
Anche nel vigente diritto canonico i d. sono atti propri, in prevalenza, del potere esecutivo. Tali sono, p. es., le decisioni e risoluzioni delle SS. Congregazioni (can. 1389), nonché gli ordini e i provvedimenti dei vescovi e degli altri prelati, dati in via amministrativa (can. 345, 513, 2, 1601, 2152, 2, 2187).
Nel campo processuale sono indicati con questo termine i vari provvedimenti del giudice non aventi nome e valore di sentenze (can. 1868, 1840); nel campo legislativo mantengono questo nome le leggi disciplinari e le decisioni dottrinali dei Concili (can. 227, 291).
Particolare importanza hanno i d. delle Congregazioni romane, i quali si distinguono in generali e particolari, a seconda che le decisioni date o le norme stabilite riguardino persone e casi particolari, oppure siano dirette alla generalità.
I d. disciplinari particolari equivalgono a precetti, ed obbligano i soli destinatari, pur restando per gli altri autorevole norme direttiva per l’interpretazione della legge nei casi simili. I d. generali, invece, purché approvati dal pontefice e legittimamente promulgati, costituiscono norma giuridica generale.
Altrettanto va detto dei d. dottrinali, sia generali che particolari, ai quali, pur non essendo articoli di fede, non è lecito negare l’assenso, essendo atti del magister ordinario.