DECRETALI. - Si dissero antonomasticamente le lettere del Pontefice contenenti la posizione di norma o in maniera generale o, più spesso, per la risoluzione di una questione particolare portata al suo giudizio.
Una distinzione precisa dal punto di vista del diritto fu rappresentata dalla classificazione di decretales iuris interpretative, decretales iuris novi constitutivae e decretales hortatoriae.
La caratteristica delle d. praeceptivae fu riscontrata, a partire da papa Siricio (384-99), nella formola «volumus et mandamus» con la quale quel tipo di d. veniva emesso. Ma lo stesso papa Siricio ricorda i «Genevralia decreta» del suo predecessore Liberio (352-66). I primi testi delle costituzioni pontifice non ci sono pervenuti e dei registri più antichi si sono salvati quelli di Gregorio Magno, Giovanni VIII e Gregorio VII.
L’uso di fare raccolte di d. di uno o più pontefici dovette verificarsi presto, per la necessità di aver presenti le norme stabilite e in vigore. Le raccolte note sono numerose (v. COLLEZIONI CANONICHE). Le principali di queste raccolte, che ebbero particolare seguito nell’epoca in cui si costituì una vera dottrina scientifica di diritto canonico, sono soprattutto contenute nelle Quinge complianies antiquae (v. COMPILATIONES (QUINQUE) ANTI-QUAE), e nelle raccolte ufficiali del Liber extra di Gregorio IX, del Liber sextus di Bonifacio VIII, delle Extravagantes di Giovanni XXII e delle Extravagantes communes (v. CORPUS IURIS CANONICI).
A cominciare dal sec. V, con la Collectio Dionysiana si praticò di riunire le epistole d. con i canoni dei canonici e raccolsero a parte fonte distinta e prevalente del diritto della Chiesa. È da notare che oltre le raccolte regolari di epistole d. si fecero raccolte, in cui i testi di tali epistole risultano in parte spuri o alterati ad arte. - Vedi tav. LXXXV.
DECRETALI. - Si è soliti indicare con questo termine i canonisti che si occuparono dell’abbondante materiale legislativo emanato dai pontefici dei secc. XII e XIII, alle cui Decretali era stato dato valore di norma generale sia nella pratica che nella teoria. D. furono quindi tanto i compilatori di tutte le raccolte che si venivano facendo man mano di queste fonti del diritto canonico, quanto gli interpreti di quelle stesse collezioni. Quel che era
stato fatto per il Decreto (v. DECRETISTI) si fece anche per tutte le raccolte di Decretali, che furono glossate e abbondantemente commentate.
Tra coloro che fecero oggetto d’insegnamento e di studio questa o quella raccolta di Decretali, sono da ricordare Bernardo Balbi di Pavia e Riccardo Anglico, che glossarono la prima delle Quinte compilations antiquae (v. COMPILATIONES (QUINQUE) ANTI-QUAE), Alberto di Benevento che glossò la seconda, Vincenzo Ispano che glossò la terza, Giacomo d’Albenga che glossò la quinta ed ancora l’inglese Alano, Magister Damasus, Gratia Aretino e Tancredi, autore di un apparato alle prime compilazioni, considerato, fino alla pubblicazione di Gregorio IX, come la glossa ordinaria delle Decretali.
Ma il vero periodo storico caratterizzato dalla attività dei d. è quello che si inizia con il 1234, anno in cui la promulgazione delle Decretali di Gregorio IX (v. CORPUS IURIS CANONICI) dette luogo al formarsi di una florente scuola di d., che provvederà ad adornare di glosse e commenti condotti con metodo più razionale e perfezionato. Tra i d. di questo secondo periodo rimangono famosi i nomi di Sinibaldo Fieschi (poi papa Innocenzo IV), cui devesi il celebre Apparatus sui cinque libri delle Decretali, Enrico di Susa, meglio conosciuto come il card. Ostiense, il francese Pietro di Sampson, il card. Goffredo di Trani, Bernardo da Compostella, tenuto da autore della Margarita Compostellana, compendio dell’Apparatus di Sinibaldo dei Fieschi, e Bernardo Bottoni da Parma, autore in una Summa Decretalium, considerata come la glossa ordinaria delle Decretali. Non mancano neppure in questo periodo autori di trattati particolari su speciali argomenti (de matrimonio, de electione, ecc.), come, p. es., Raimondo di Peñafort, Guglielmo Duarte, Egidio Fusciaro, che fu il primo docente laico di diritto canonico, ed altri minori.