DECRETALI. - Si dissero antonomamente le lettere del Pontefice contenenti la posizione di norma o in maniera generale o, più spesso, per la risoluzione di una questione particolare portata al suo giudizio.
Una distinzione precisa dal punto di vista del diritto
fu rappresentata dalla classificazione di decretales iuris interpretativae, decretales iuris novi constitutivae e decretales hortatoriae.
La caratteristica delle d. praecoptivae fu riscontrata, a partire da papa Siricio (384-99), nella formula «volumus et mandamus» con la quale quel tipo di d. veniva emesso. Ma lo stesso papa Siricio ricorda i «Generalia decreta» del suo predecessore Liberio (352-66).
I primi testi delle costituzioni pontifice non ci sono pervenuti e dei regesti più antichi si sono salvati quelli di Gregorio Magno, Giovanni VIII e Gregorio VII.
L'uso di fare raccolte di d. di uno o più pontefici dovette verificarsi presto, per la necessità di aver presenti le norme stabilite e in vigore. Le raccolte note sono numerose (v. COLLEZIONI CANONICHE). Le principali di queste raccolte, che ebbero particolare seguito nell'epoca in cui si costituì una vera dottrina scientifica di diritto canonico, sono soprattutto contenute nelle Quinque compilationse antiquae (v. COMPILATIONSE [QUINQUE] ANTIQUAE), e nelle raccolte ufficiali del Liber extra di Gregorio IX, del Liber sextus di Bonifacio VIII, delle Extravagantes di Giovanni XXII e delle Extravagantes communes (v. CORPUS IURIS CANONICI).
A cominciare dal sec. v, con la Collectio Dionysiana si praticò di riunire le epistole d. con i canoni dei
