SOSPENSIONE

SOSPENSIONE. - È una pena strettamente ecclesiastica con la quale i chierici vengono privati dell'esercizio di determinati diritti inerenti al loro ufficio o al loro beneficio o ad entrambi.

scomunica (v.) e dell'interdetto (v.), la s. è di natura sua riservata in pena ai soli chierici ossia a coloro che hanno tonsura (v.); rimanendone pertanto esclusi i semplici fedeli, tutte le religiose e i religiosi laici.

I. DIVISIONI

La s. può essere infitta ai chierici come censura o come pena vendicativa; può essere disposta per legge o per precetto personale; si può incorrere immediatamente con il solo fatto della violazione della legge o precetto cui è annessa (latas sententiae), oppure può essere necessario l'intervento di chi di fatto e legittimamente la applichi (ferendae sententiae); può infliggersi a una comunità o a singoli individui; a tempo determinato, o indeterminato, o in perpetuo (e allora è una pena vendicativa), oppure fino a quando il soggetto, pentitosi del delitto che la meritò, non ne sarà stato assolto (censura); può essere totale o parziale, sia relativamente alla qualità (s. da potere di ordine o da quello di giurisdizione), sia relativamente alla quantità dell'uno o dell'altro potere che viene proibito (p. es., dalle funzioni episcopali, o sacerdotali, o diaconali, ecc., tutte del potere di ordine). Di queste ultime parla il can. 2279 § 2, ricordando le s. dall'ufficio,

dal beneficio, dall'uno e dall'altro insieme, dalla giurisdizione, dagli Ordini sacri, da tutti gli Ordini, dai Pontificali, ecc. Tutte le s. poi vengono divise in riservate e in non riservate, secondo che da esse possano assolvere tutti indistintamente i confessori (in foro interno) e i superiori del sospeso (in foro esterno), oppure solo alcuni determinati dalla legge (v. BISERVA). Anche la s. cosiddetta ex informata conscientia, benché possa comprendere qualunque specificazione delle precedenti divisioni, può tuttavia essere infitta solo secondo le modalità stabilite dal CIC nei casi di delitti occulti (che non è possibile cioè per l'uno o l'altro motivo dimostrare in foro esterno), ma certi; questa forma, però, può essere usata solo dagli Ordinari del luogo o dai loro vicari generali. Quanto alle s. riservate ve ne sono di riservate direttamente alla S. Sede, o all'Ordinario del luogo, o ad altri Ordinari e superiori appositamente previsti dalla legge.

II. EFFETTI

Gli effetti delle varie specie di s. sono riferiti nel can. 2278 § 2 che ammonisce potersi essi trovare anche separatamente nei vari soggetti. La norma generale, però, è che quando essa viene infitta senza espresse restrizioni, comprende tutti gli effetti dei quali parlano i cann. 2279-85, ossia e gli effetti propri della s. dall'ufficio e quelli della s. dal beneficio.

A norma di quanto il CIC stabilisce, gli effetti specifici delle singole s. sono i seguenti: nella s. dall'ufficio è vietato ogni atto di potestà di ordine e di giurisdizione, nonché di amministrazione dell'ufficio, esclusa solo l'amministrazione dei beni del proprio beneficio (can. 2279 § 1); nella s. dalla giurisdizione è vietato ogni atto di giurisdizione, sia di foro interno che esterno, tanto ordinaria che delegata (ibid., § 2, n. 1); in quella a divinis, ogni atto di potestà di ordine comunque ottenuta, ossia tanto per sacra ordinazione (p. es., la s. dal celebrare la Messa), che per privilegio (p. es., la s. dalla facoltà di conferire la Cresima infitta al sacerdote che ne aveva ottenuto il privilegio apostolico: ibid., n. 3); nella s. dagli ordini, ogni atto di potestà di ordine ricevuta per l'ordinazione ma non di quelli eventualmente ricevuti per privilegio (ibid., n. 3); nella s. dagli Ordini sacri, ogni atto di potestà di ordine ricevuta mediante ordinazione in sacris (suddiaconato, diaconato, presbiterato, episcopato) ma non degli altri (ibid., n. 4); nella s. dall'esercizio di un determinato ordine ogni atto dell'ordine espressamente designato (in questo caso, anzi, il soggetto non solo non può, benché ne abbia la potestà, conferire lo stesso ordine ma neppure ricevere quello superiore né esercitarlo, se ricevuto nel periodo di s.: ibid., n. 5). La s. dal conferire un certo e determinato ordine invece comporta solo la proibizione di conferirlo, senza alcuna limitazione però nei riguardi degli ordini di grado inferiore o superiore a quello (ibid., n. 6); la s. dall'ordine pontificale proibisce ogni atto di potestà di ordine episcopale (ibid., n. 8). La s. dai pontificali impedisce invece solo l'esercizio di quegli atti che richiedono le insegne pontificali (mitra e pastorale) ma non gli altri, benché propri dei vescovi (ibid., n. 9 e can. 337 § 2); infine vi sono s. parziali da determinati ministeri o uffici secondo quanto viene stabilito volta per volta (can. 2279 § 2, n. 7).

Nei riguardi degli effetti della s. dal beneficio va tenuto presente quanto stabilisce il can. 2280, ossia che sebbene la s. privi dei frutti che derivano dal beneficio, non toglie però il diritto di abitare nella casa del beneficio né quello di amministrare i beni stessi beneficiari, salva contraria espressa imposizione; i frutti eventualmente attribuiti contrariamente alla norma predetta non divengono propri del beneficiario e devono essere restituiti (ibid., § 2). Parimenti, quanto agli uffici o benefici dai quali il soggetto viene sospeso, si intende che la s. è diretta esclusivamente a quelli che il chierico possiede nella diocesi di chi lo sospende (can. 2281); a meno che non sia una s. infitta dal CIC o comunque da norme di diritto comune, nel qual caso essa opera di diritto ovunque (can. 2282). La s., però, da uno o più ordini lega il chierico ovunque, anche fuori del territorio del superiore che la inflisse.

Il chierico sospeso, a norma del can. 2265 non può eleggere, presentare e nominare agli uffici o benefici ec-

clesiastici; non può conseguire alcuna dignità, ufficio, beneficio, pensioni ecclesiastiche o altro incarico nella Chiesa; né può essere promosso agli Ordini. Tuttavia la promozione agli Ordini vale in ogni caso, mentre gli altri effetti penali, qualora la s. sia stata data con sentenza, hanno connessa l'invalidità (can. 2283). Parimenti il chierico colpito da s. che proibisce l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali può, ciò nonostante, lecitamente conferirli qualora per qualunque ragionevole motivo (sul quale non è tenuto di indagare) ne sia richiesto dai fedeli; ciò però non vale nel caso di s. incorsa con sentenza apposita, a meno che i fedeli richiedenti non si trovino in pericolo di morte: in quest'ultimo caso, infatti, il sospeso può assolvere dai peccati e anche, in mancanza di altri ministri, amministrare gli altri Sacramenti e Sacramentali (cann. 2284 e 2263). Va pure attentamente ricordato che la s. inflitta per sentenza del competente superiore e che comporti la proibizione di esercitare la giurisdizione (tanto in foro interno che esterno) rende invalidi gli atti stessi proibiti (così, p. es., le assoluzioni sacramentali nella confessione); mentre prima della sentenza li rende solo illeciti, salvo quanto è stato detto circa i casi di richiesta diretta dei fedeli entro e fuori pericolo di morte, ma non invalidi.

Quanto agli effetti della s. inflitta a una comunità o collegio di chierici, va notato che a norma del can. 2285 § 1 essi investono o i chierici che commiserono il delitto o la comunità in quanto tale o gli uni e l'altra cumulativamente. La s. che in questi casi viene data ai singoli chierici comporta gli effetti enumerati già sopra a seconda dei casi (can. 2285 § 2); quella data alla comunità in quanto tale comporta la proibizione di esercitare tutti e singoli i diritti spirituali che le competono come ente o corpo morale (ibid. § 2); quella data eventualmente ai chierici e alla comunità li assomma tutti (ibid. § 4).

La s. è una pena che non proibisce di ricevere i Sacramenti. Ciò spiega perché chierici e sacerdoti eventualmente sospesi, p. es., dalla celebrazione della Messa possono, qualora lo vogliano, ricevere la santa Comunione; tuttavia è evidente la necessità in questi casi che essi si siano prima confessati dei delitti commessi (can. 2250).

III. LE S. DEL CIC. - Le seguenti s. sono riservate alla S. Sede e siccome sono latae sententiae si incorrono senz'altro, per il solo fatto della violazione della norma canonica cui sono annesse: 1) s. generale per i vescovi consacranti e per i vescovi (o sacerdoti) concorsacranti che abbiano consacrato vescovo senza mandato apostolico un sacerdote; parimenti per il neo-consacrato (can. 2370); 2) s. generale per i chierici, non però se sono vescovi, che abbiano promosso agli Ordini o si siano lasciati promuovere ad essi simoniacamente, o abbiano così amministrati e ricevuti altri Sacramenti (can. 2371); 3) s. a divinis per coloro che si siano fatti ordinare da uno scomunicato o sospeso o interdetto per sentenza, oppure da un notorio apostata, eretico o scismatico (can. 2372); 4) s. dal conferire gli Ordini per un anno per chi ha ordinato un suddito altrui senza le lettere dimissorie del relativo Ordinario; per chi ha ordinato un proprio suddito che ha dimorato in altro territorio per tanto tempo quanto è presuntivamente sufficiente, a norma del can. 993, n. 4 e 994, per contrarre un impedimento qualora non siano state osservate le norme proprie di questi casi; per chi ha promosso agli Ordini maggiori senza il titolo canonico richiesto dal can. 974 § 1, n. 7; e infine per chi ha ordinato un suddito altrui anche con il permesso del suo superiore, a meno che non si verifichino le circostanze del can. 966 (can. 2373); 5) s. generale a beneplacito della S. Sede per i chierici religiosi ordinati in sacris qualora la loro professione sia stata dichiarata invalida per dolo nell'emissione (can. 2387); 6) s. generale per i chierici religiosi qualora siano stati legittimamente dimessi dalla religione per delitti che non comportano l'infamia di diritto, la deposizione o la degradazione, e comunque per delitti minori di quelli contemplati nel can. 646 (apostasia dalla fede cattolica, attentato matrimonio civile, fuga con una donna o rispettivamente con un uomo; can. 671, n. 1); 7) s. parziale contro i Capitoli e altre comunità a norma del can. 2394. All'Ordinario del luogo è riservata

la s. dall'ufficio, in cui incorre il chierico che abbia convenuto davanti ad un giudice laico una persona che gode del privilegio del foro, inferiore però di grado ai cardinali, ai Legati della S. Sede, agli Ufficiali maggiori della Curia Romana per gli uffici loro propri, al proprio Ordinario, a un vescovo, a un abate o prelato nullus, e ai superiori supremi di religioni di diritto pontificio (can. 2341). Al Superiore maggiore è riservata la s. generale che incorre il religioso ordinato in sacris, fuggitivo dalla religione (can. 2386).

Le s. non riservate contemplate nel CIC sono le seguenti: 1) s. per un mese dalla celebrazione della Messa per i superiori religiosi che avranno mandato ad ordinare i propri sudditi a vescovo diverso dal proprio (can. 2410); questa s. che è in forma di pena vendicativa va osservata per tutto il mese salvo ricorso accettato favorevolmente dalla S. Sede; 2) s. a divinis per il sacerdote che senza giurisdizione ha ascoltato confessioni sacramentali (can. 2366); 3) s. dalle confessioni per chi avrà assolto dai peccato riservati senza il debito potere (can. 2366); 4) s. dall'Ordine ricevuto senza o con false lettere testimoniali, o prima di aver compiuta l'età canonica, o saltando ordini precedenti (can. 2374); 5) s. a divinis per il chierico che avrà rassegnato le dimissioni e consegnato in mano a persone secolari l'ufficio, il beneficio o la dignità ecclesiastica di cui è insignito (can. 2400); 6) s. dalla giurisdizione per l'abate e prelato nullus che non riceve entro tre mesi dalla nomina la benedizione (nei casi nei quali questa è richiesta) da un vescovo (can. 2402); 7) s. a divinis per il vicario capitolare che contro le prescrizioni canoniche di cui al can. 958 § 1 n. 3 diede le lettere dimissoriali per le ordinazioni (can. 2409).

IV. CESSAZIONE DELLA S

La s. inflitta in forma di censura non cessa che con l'assoluzione data dalla competente autorità dopo che il sospeso si è pentito del delitto per il quale fu incorsa (can. 2248 § 1); l'assoluzione dalla s. in forma di censura non può essere negata a chi pentito la richiede, benché questi possa essere punito in cambio con s. che abbia la forza di pena vendicativa (can. 2248 § 2); una volta assolta la s. in forma di censura essa non rinasce salvo che non venga osservato quanto fu disposto dal superiore sotto la precisa minaccia di ricadervi (can. 2248 § 3). L'assoluzione dalla s. incorsa come censura può essere data in foro esterno (e allora vale anche per l'interno), o per il solo foro interno sia sacramentale che extrasacramentale (can. 2251). Tuttavia chi è colpito da più s. può essere assolto da una o più di esse senza che necessariamente debba esserlo da tutte (can. 2249 § 1). La s. inflitta come pena vendicativa cessa con la sua espiazione, ossia finito il tempo per il quale fu inflitta, oppure, qualora sia stata inflitta indeterminatamente o in perpetuo, mediante dispensa della competente autorità ecclesiastica (cann. 2236 §§ 1-2 e 2289).

Va attentamente notato che chi, sospeso dall'esercizio di un Ordine sacro (dal suddiaconato in su), sia mediante s. inflitta a modo di censura, sia mediante s. inflitta come pena vendicativa, ne esercita ciò non di meno il potere, anche per una sola volta, diviene senza altro irregolare per delitto con tutte le conseguenze (can. 985 n. 7).

BIBL.: cf. i trattati de poenis, de censuris; e in specie: G. Caviglioli, De censuris latae sententiae, Torino 1919; P. Cerato, Censurae nigrata, Padova 1921; A. Cipollini, De censuris latae sent., Torino 1925; R. Salucci, Il dir. penale secondo il CIC, Subiaco 1926-30; G. Stocchiero, Dir. penale della Chiesa e dello Stato, Vicenza 1932; M. Pistocchi, De suspensione ex informata conscientia, Torino 1933; F. Roberti, De delictis et poenis, Roma s. a., nn. 372-91; F. Cappello, De censuris, Torino 1950, nn. 405-564. Lorenzo Simeone
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“SOSPENSIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 595. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/sospensione.