TONSURA. - Rito sacro istituito dalla Chiesa, mediante il quale il fedele battezzato e cresimato, col taglio dei capelli e con l'imposizione della cotta, nonché con una formola propria, da laico diventa chierico.
La t. clericale, però, non è da confondersi con quella monastica o religiosa, mediante la quale il candidato si separa dal stato religioso (v.). Questa si conferisce anche alle novizie e non si amministra con la formola propria della t. chiericale.
La t. non è un ordine, ma un rito che precede gli Ordini sacri come si rileva chiaramente dal Concilio di Trento. (sess. XXIII, cap. 2 De Sacram. Ordinis e cap. 6 De Reformat.; sess. XIV, cap. 2 De ref.). Quanto alla forma della t., quella romana aveva la forma di una corona, quella celtica invece di una mezza corona, in quanto i celti, ecclesiastici e monaci, si radevano tutta la parte anteriore della testa da un orecchio all'altro lasciando una striscia di capelli sulla fronte. Tale originale t. suscitò vivaci polemiche nel sec. VII tra celti e missionari inviati da Roma per l'evangelizzazione degli Angli (cf. Fliche-Martin-Frutaz, V, pp. 319, 329, 505).
La t., che, all'inizio, si conferisce col primo Ordine, dal sec. VII se ne separa, dapprima soltanto per i bambini, poi anche per gli adulti; e la prassi d'iniziazione degli adulti, mediante la t., allo stato clericale fu approvata dalla Chiesa e riservata al vescovo (cap. 11. X de aetate 1, 14 Decr., Innoc. III); dal quale testo risulta che tale prassi fu universalmente ammessa fin dal sec. XII e rite-

Tonsura - Vescovo in atto di tagliare i capelli a un chierico. Miniatura del Pontificale Romano adattato all'uso di Besançon (1" metà del sec. xiv) - Parigi, Biblioteca nazionale, ms. lat. 17336, f. I.
TOSUROA - TÓRÁH
nuta, a parte quanto riguarda l'età, anche dal Concilio di Trento.
DURITO VIGENTE. - Ministro ordinario per il conferimento della t. è il proprio vescovo (can. 955) ai sensi del can. 956. Ministri straordinari nel diritto antico erano soltanto i cardinali preti nei loro titoli; nel diritto vigente sono tutti i cardinali (can. 239 § 1, n. 2) e non solo per i chierici dei loro titoli, ma per tutti, purché, s'intende, muniti delle dimissioni del proprio Ordinario. Sono inoltre ministri straordinari della t. gli abati regolari di governo, quantunque senza territorio, purché siano sacerdoti, abbiano ricevuto la benedizione abbaziale e si tratti dei loro sudditi, in virtù della professione almeno semplice (can. 625), pena la nullità, salvo che l'abate non sia insignito del carattere episcopale (can. 957 § 2).
Quanto ai requisiti da parte del candidato, il can. 973 CIC stabilisce: la t. e gli ordini minori si conferiscono soltanto a coloro che intendono farsi preti e si prevedono degni (cf. l'istruzione della S. C. dei Sacramenti del 27 dic. 1930: AAS, 23 [1931], p. 120 sgg. circa la petizione del candidato da esibirsi al rettore del seminario due mesi prima dell'Ordinazione). Requisiti questi che, oltre quelli richiesti ad validità (can. 968 § 1), devono riscontrarsi con altri espressamente indicati (can. 974), per la liceità di ogni ordinazione. Per l'età del tonsurando la disciplina immediatamente anteriore al CIC stabiliva il sentimento completo (C. 41, 9 in 60; Conc. Trid., sess. XXIII, C. 4 De reform., Pontificale Romanum: De ordinibus conferendis). In alcuni luoghi, però, per diritto particolare, si richiedeva l'età di 14 anni. Nel diritto vigente nessuna età è stabilita direttamente; è sancito però che la t. non si può conferire prima dell'inizio del corso teologico, per il chierico sia secolare, sia religioso (can. 976 § 1). Mediante la t., che esprime la rinuncia al mondo e la consacrazione a Dio, il laico diventa chierico (can. 108 § 1) e viene incardinato automaticamente a quella diocesi per il servizio della quale è stato tonsurato (can. 111 § 2); vien fatto capace di giurisdizione e di ricevere benefici (can. 108 § 1, 119 § 3); acquista i diritti e privilegi propri dei chierici (can. 119-23); può fare da suddìcano, per quanto senza manipolo, nella Messa solenne; è tenuto a speciali doveri (can. 124-25 ecc.) ed a portare la t., salvo le consuetudini particolari; e ad evitare ogni ricercatezza nella chioma (can. 136). Se i chierici minori smettano l'abito e la t. ed ammoniti non si emendino, dopo un mese decadono dallo stato clericale salvo il disposto dal can. 2379 e del can. 188, 7.
La prima t. si può conferire in qualunque giorno ed ora (can. 1066 § 4) ed anche negli oratori privati (can. 1009 § 3). Il rito della t., come viene descritto nel Sacramentario Gregoriano, che riporta la disciplina del sec. VIII, consta del taglio dei capelli e dell'invito ai fedeli perché invochino dal Signore la grazia per il nuovo chierico. Il rito odierno è descritto dal Pontificale Romanum nel titolo De ordinibus conferendis et de clerico faciendo.
Il rito essenziale comprende il taglio delle estremità dei capelli in cinque parti del capo: cioè sulla fronte, sull'occipite, sulle due orecchie, ed in mezzo alla testa, accompagnato con le parole «Dominus pars hereditatis meae et calicis mei tu es qui restitutes hereditatem meam mihi». Se invece poi dei capelli veri si tagliano quelli della coma addititia, il conferimento della t. è dubbio e, perciò, deve chiedersi la sanatoria o deve ripetersi sotto condizioni. Non appartiene certo all'assenza del rito l'imposizione della coda con formula «Induat te Dominus» ecc. La t. è un sacramentale.