TEMPO PROIBITO. - Il can. 1108 § 1 del CIC sancisce il principio della libertà per contrarre il matrimonio in qualsiasi tempo, abolendo i divieti locali esistenti ancora qua e là che impedivano le nozze nei giorni di penitenza. Ciò non toglie che il diritto particolare possa ritenersi, o anche formarsi, con carattere direttivo ed esortativo, perché i fedeli osservino anche lo spirito del quinto precetto della Chiesa: Non celebrare solennemente le nozze nei t. p. La lettera del precetto, alla luce del can. 1108, si accontenta che i fedeli si astengano, contraendo nel t. p., da pompe e solennità eccessive, che turbino lo spirito di penitenza e distraggano dal raccoglimento cristiano.
T. p. è, attualmente, quello dell'Avvento e della Quaresima, ed eventualmente il tempo dell'interdetto locale, generale o particolare, compresi i giorni nei quali gli effetti dell'interdetto vengono sospesi (cann. 2270-72).
La Chiesa, nei matrimoni contratti in questo periodo, con una limitazione di carattere prevalentemente liturgico, nega alla sposa la solenne benedizione nuziale (can. 1108 § 2). Ma, con fine senso di adattamento, intende la solennità esterna con una certa larghezza e non vieta in modo assoluto il suono delle campane, dell'organo, gli ornamenti sull'altare e gli addobbi alla chiesa, il corteo nuziale, il pranzo, e simili; solo esorta i fedeli ad astenersi da eccessivo sfarzo. Ammette inoltre che gli Ordinari locali in casi particolari possano stabilire divieti temporanei con carattere anche penale e preventivo, e, d'altra parte, che possano dispensare, concedendo, anche fuori della Messa, la solenne benedizione nuziale nei t. p. (can. 1108 § 3).
Un Concilio di Laodicea del sec. IV stabilì per primo il divieto di celebrare le nozze in Quaresima. Nell'866 papa Nicola I ricorda ai Bulgari tale proibizione. Nel sec. XI il divieto, osservato con rigore, si estende dalla settuagesima alla domenica in albis, per le tre settimane precedenti la festa di s. Giovanni Battista (24 giugno), e dall'Avvento all'ottava dell'Epifania. Tale prassi divenne legge universale con Clemente III (1187-91), le cui disposizioni furono ricevute nelle Decretali di Gregorio IX. Questa disciplina, che in antico aveva unito anche il divieto di consumare il matrimonio contratto in t. p., rimase sostanzialmente in vigore fino alla pubblicazione del CIC.