TEMPO, COMPUTO DEL

TEMPO, COMPUTO del. - *De temporis supputatio* è un titolo, sconosciuto nell'antico diritto canonico, introdotto tra le *Normae generales* del CIC (tit. III, cann. 31-35) per dare i principi generali sul modo di computare il t. in rapporto alle prescrizioni legali.

I. DIRITTO CANONICO

A base del computo è il calendario gregoriano. Il giorno è diviso in 24 ore da una mezzanotte all'altra; la settimana consta di 7 giorni; il mese si calcola in modo uniforme di 30 giorni, e l'anno di 365, eccetto i casi in cui i mesi e gli anni si prendono per la durata che hanno sul calendario (can. 32). Il decreto delle ore di una giornata si misura in rapporto al giorno solare; e si ha il *ter. vero* determinato dal passaggio del sole sullo stesso meridiano e chiamato medio dentro lo spazio di 24 ore (can. 33 § 1); il *medio* determinato dalla media aritmetica dei giorni solari veri, come se il sole tagliasse sempre la linea di un meridiano a 24 ore esatte di distanza; il *legale ordinario*, che è il convenzionale sullo stesso fuso orario, e *straordinario* che in determinate circostanze ritocca l'ordinario, per specifici scopi che uno Stato si prefigge. Il t. è vario da un luogo all'altro, nello stesso momento. Per regolare la vita economica si cercò di fissare, con accordi tra gli Stati civili (Congresso internazionale di Roma del 1884), le variazioni, dividendo il mondo in 24 fusi orari o zone, ciascuno di 15 gradi partendo dal meridiano di Greenwich.

L'Italia si regola sul 15° meridiano del fuso orario che incide sull'Etna e più precisamente su Termoli (Campobasso): per conseguenza, il t. vero, astronomico, si ha solo sulla linea del meridiano 15°: il resto d'Italia, destra o a sinistra del meridiano, ha il t. vero in anticipo o in posticipo dell'ora segnata sugli orologi, che è l'ora ufficiale delle ferrovie. Così per le principali città italiane si ha un più o meno largo intervallo, in anticipo o in posticipo, tra il t. legale e il t. vero.

I. *T. e sue divisioni.* - Il t. continuo non soffre interruzioni, mentre il t. interrotto spezza il suo decorso, per cui la sua durata totale non è che la somma dei giorni statici. Quando nei testi legali un mese viene indicato con il nome che ha nel calendario, il t. si considera continuo, e, si, il mese di febb. che può avere 28 o 29 giorni; ma quando non ne viene indicato il nome, si considera interrotto, p. es., un mese di ferie è la somma di 30 giorni effettivi di ferie, senza tener conto della durata del mese nel calendario. Il gergo giuridico ha accentuato il significato dell'espressione *continuo*, mettendola in opposizione a t. utile, secondo che la legge tenga conto o no di un qualsiasi impedimento ad agire. In forza di combinazioni artificiali, il t. può essere utile in principio e continuo nel decorso, se la legge tieni calcolo dell'impedimento, cessato il quale il t. riprende a decorrere in modo continuo fino alla sua estinzione; oppure può protrarsi il punto d'arrivo, se questo cade in un giorno feriato, nel quale cioè non si può agire; oppure ne sospende il decorso, riprendendosi, cessata la sospensione (can. 35).

È anche t. utile il periodo che la legge concede per l'adempimento di un'obbligazione (cf. il can. 859 § 2), la quale può essere soddisfatta in qualsiasi momento dentro i termini (principio e fine), assegnati dalla legge stessa. Così chi vi è obbligato può recitare l'Ufficio divino in qualsiasi momento delle 24 ore della giornata, passata la quale l'obbligo cessa per quel giorno e incomincia quello del giorno successivo (can. 33 §1); si dice in tal caso che il t. era stato assegnato «ad finiendam obligationem». Altre volte invece l'obbligo continua anche trascorso il termine fissato: p. es., il t. per far Pasqua è il cosiddetto t. pasquale: se uno non riceve la S. Comunione dentro il t. stabilito, manca bensì all'obbligo, ma il precetto di comunicarsi almeno una volta l'anno gli perdura e non cessa se non quando incomincia il t. per l'anno seguente. In tal caso si dice che il t. era stato assegnato «ad un'ademption obligationem» (can. 859 § 4). Da notare che secondo il CIC le espressioni «tertio, quinto, decimo, vigesimo» quocque anno sono significano: ogni 3, 5, 10, 20 anni, laddove classicamente significherebbero ogni 2, 4, 9, 19 anni.

Il computo degli anni e dei mesi designati con il proprio nome o in modo inequivocabile si estende per tutta la durata di quegli anni e di quei mesi, per quanto la durata dei singoli anni e dei singoli mesi non sempre sia identica. Nel computo delle ore di una giornata si deve stare all'orologio che, per norma, è regolato sull'orologio del fuso orario. Tuttavia per gli atti della vita religiosa privata è lecito al fedele seguire a piacimento il t. vero o medio astronomico, l'ora legale del fuso orario o l'ora legale straordinaria vigente sul posto. È controverso tra i canonisti se la enumerazione degli atti di vita religiosa privata contenuta nel can. 33 § 1 sia tassativa o dimostrativa. Ragioni evidenti di analogia, nell'intento di favorire la libertà, fanno ritenere più consona alla mente del legislatore e allo scopo della legge l'interpretazione che ritiene quella enumerazione soltanto dimostrativa. È anche lecito variare la scelta del computo per i diversi atti, a meno che l'uso simultaneo di computi diversi non si risolva nel violare una di due leggi che coincidano nel caso. P. es., se uno, di venerdì, attenendosi al computo legale, quando l'orologio ha segnato già la mezzanotte volesse cibarsi di grasso, non mancherebbe alla legge dell'astinenza; ma l'indomani non potrebbe fare la S. Comunione, neanche sotto il pretesto che la mezzanotte verrà non era ancora venuta quando egli ha preso cibo; difatti, costui o violerebbe la legge dell'astinenza o violerebbe la legge del digiuno eucaristico. Ma a questo riguardo si tengano presenti le recentissime disposizioni apostoliche (6 genn. 1953).

2. Computo del t

Il computo naturale procede matematicamente «de momento ad momentum» (D. IV, 4, 3 § 3). Se il periodo deve essere continuo, si segue rigorosamente il calendario. Se invece il periodo è interrotto, una settimana si estende per 7 giorni interi, un mese per 30 e un anno per 365, se però il testo legale assegna il punto di partenza del t. e questo cade al principio della giornata, si conta il punto di partenza, ma non si conta il punto di arrivo; p. es., un mese di vacanza dal 15 genn. finisce la mezzanotte precedente il 15 febbr.; quindici giorni a cominciare dal 10 genn. terminano a mezzanotte del 14 genn. Ma se il punto di partenza non cade al primo cippo, bensì nel corso della giornata, questo non si computa: p. es., nei fatali dieci giorni concessi per gli appelli o i ricorsi contro sentenze o decreti processuali non computa il giorno della notifica. Infine, se il t. assegnato coincide con il mese in corso, si estende per tutto il mese, come questo è preso nel calendario, quindi di 28, 29, 30, o 31 giorni. Ciò si verifica pure quando il punto di arrivo non trova corrispondenza con il punto di partenza: la sospensione per un mese a cominciare dal 31 genn. termina allo spirare del febbr. successivo, dopo cioè 28 o 29 giorni.

Per la rinnovazione di atti specifici a scadenza fissata non si ammette soluzione di continuità e la rinnovazione si deve fare alla data precisa dell'atto precedente: la professione temporanea emessa per un anno il 10 agosto si deve rinnovare il 10 agosto 1953, in qualsiasi momento della giornata, dalla mezzanotte alla mezzanotte (can. 34). Il can. 33 § 2 canonizza il diritto civile territoriale in materia di scadenze di contratti, in obbligazioni convenzionali, principali o accessorie, nella decorrenza degli interessi di mora, dei danni e dei rischi derivati dall'ina-dempimento. Anche i termini di una moratoria eventualmente concessa ai debitori dal giudice civile possono trovare applicazione del diritto canonico, e ciò in applicazione del principio generale enunciato dal can. 1529.

II. Diritto liturgico

Il diritto liturgico segue un altro ordine di idee nel computo del t. (can. 2, 31); nel Messale e nel Breviario il t. è lunare, non solare; il giorno si computa dai primi vespri fino al crepuscolo del giorno seguente. Un computo diverso del t. regola pure il diritto delle indulgenze (can. 921 § 3, 922, 923).
Bibl.: L. Foenutus, Tract. de momento temporis, Venezia 1603; I. Antonelli, De tempore legali tractatus absolutis., Roma 1660; I. Lacau, De tempore, ivi 1921; A. Van Hove, De consuetudine. De temporis supputatione, Malines 1933; A. J. Dubé, The general principles for the reckoning of time in Canon Law, Washington 1941; V. Panzarasa, La riforma del calendario, Torino 1948; A. Bride, Temps (supputation du), in D'ThC, XV, coll. 107-10; G. Michiels, Normae gener. iur. can., II, Roma 1949; A. Gennaro, La nuova disciplina ecclesiastica sul digiuno eucaristico e sulle Messe vespertine, Torino 1953. Agostino Pugliese