TASSE ECCLESIASTICHE

TASSE ECCLESIASTICHE. - Sono, accanto alle contribuzioni spontanee - donazioni, disposizioni di ultima volontà, oblazioni (v.) -, una delle fonti del reddito della Chiesa, la quale ha il diritto di esigere dai fedeli, indipendentemente dall'autorità civile, i mezzi necessari al culto divino e al sostentamento dei chierici (cf. can. 1496 CIC).

Anche nel sistema tributario della Chiesa esiste la distinzione tra imposte, prelievi coattivi di ricchezza effettuati per sopperire al soddisfacimento di bisogni collettivi, e t., dovute quale corrispettivo di servizi prestati da uffici ecclesiastici. Vanno DECIMA (v.) e i tributi vescovili in genere: tra questi alcuni sono ordinari, cattedratico (v.) seminaristico (v.); altri - straordinari - possono essere imposti, in misura moderata (can. 1505), su tutti i beneficiari secolari o religiosi per sopperire a qualche particolare necessità della diocesi.

I vescovi possono, inoltre, imporre un tributo sulle chiese, benefici ed istituti ecclesiastici all'atto della fondazione o della consacrazione (can. 1506), come anche pensioni temporanee gravanti sul titolare di un beneficio (can. 1429).

Tra le t. vanno ricordate quelle per il conferimento dei benefici, per la concessione del pallio e quelle di cancelleria e giudiziarie dovute alla S. Sede (v. TASSE DI CURIA); quelle di cancelleria, per dispense e giudiziarie

dovute ai vescovi (can. 1909); e le t. di stola (v. STOLA, diritti di) spettanti ai parroci. Rodolfo Danieli

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“TASSE ECCLESIASTICHE.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 1080. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/tasse-ecclesiastiche.