SEMINARISTICO

SEMINARISTICO. - È il tributo che l'Ordinario può imporre sulla rendita di tutti gli enti ecclesiastici diocesani onde provvedere alle necessità materiali del Seminario.

Il Concilio Tridentino, con l'istituire i seminari, aveva provvisto ai relativi bilanci, permettendo loro di incorporarsi benefici semplici e autorizzando una tassa speciale su tutti gli enti ecclesiastici (sess. XXIII de Ref., can. 18). Il Concilio aveva minuziosamente descritti i redditi soggetti all'imposta, ma molti dubbi si erano chiariti solo in seguito alla cost. aposta. Creditate di Benedetto XIII e specie con la larga giurisprudenza sopravvenuta.

Il CIC ha riaperto questa sorgente, lasciandola però facoltativa alle iniziative del vescovo (can. 1355), e ha risolto ogni questione stabilendo criteri sicuri per formare i ruoli dei contribuenti. Infatti, per il disposto del can. 1356, sono tenuti a versare il s., nonostante qualunque consuetudine o privilegio in contrario, la mensa vescovile, tutti i benefici anche regolari o di diritto patronale (comprese le parrocchie o le quasi-parrocchie anche se alimentate solo dalle offerte dei fedeli), le case di ricovero, le associazioni dei fedeli canonicamente erette e le fabbricerie aventi entrate proprie; e infine tutte le case religiose, a meno che vivano di sole elemosine o abbiano un collegio di tirocinio per maestri o per alunni al bene comune della Chiesa, come, p. es., un istituto missionario. L'aliquota del tributo non può in nessun caso superare il cinque per cento sull'imponibile accertato, e dovendo essere uguale per tutti non si ammette né una imposizione progressiva, né una imposizione decrescente; nemmeno è permessa l'esenzione di alcuna delle categorie contemplate, perché il tributo è generale. La liquidazione dell'imponibile si fa al netto degli oneri e delle spese necessarie e dedotte, per i benefici canonicali, le distribuzioni quotidiane o la quota del terzo di reddito che ad esse corrisponda. Sono pure esenti le offerte dei fedeli; e se queste costituiscono per intero il beneficio parrocchiale, un terzo è immune dalla tassa. Però negli oneri e nelle spese necessarie non sono compresi quelli occorrenti per il vitto, le vesti e l'abitazione del beneficiario e delle persone a carico e in genere le spese personali che il parroco o qualunque beneficiato sostiene per curare la sua salute, per mantenere la servitù, per i libri e per i viaggi, ecc. Sono invece detraibili i tributi imposti dall'autorità civile, le somme occorrenti per la manutenzione della casa e dei fondi beneficiari, per la coltivazione dei campi, per la raccolta dei frutti, per il salario agli operai, per l'acquisto dei semi e per la conservazione degli attrezzi di lavoro. Le elemosine delle Messe non sono da computare fra le rendite soggette al s. Non si può produrre appello o dedurre eventuali consuetudini o privilegi in contrario (can. 1356). Per il riconoscimento agli effetti civili e perché il s. sia computato a diminuzione delle rendite tassabili, occorre che il decreto vescovile venga riconosciuto con decreto presidenziale.

BIBL.: Directirium seminariorum in Sinis, Pechino 1919 (è un grosso volume con ricca documentazione e bibl.); S. Paventi, La Chiesa missionaria, manuale di missionologia dottrinale, Roma 1949, pp. 417-23. Saverio Paventi

SEMINARIO MESSICANO PER LE MIS-SIONI ESTERE. - È stato iniziato in seguito al voto espresso dal I Congresso nazionale dell'Unione missionaria del clero, tenuto a Guadalajara nel 1948. Con decreto del 15 marzo dello stesso anno, Propaganda dava la facoltà di erigerlo, come di fatti cominciò a funzionare dal sett. successivo. Saverio Paventi

SEMINARIO PER LE MISSIONI ESTERE DI YARUMAL. - Fu aperto il 3 luglio 1927 per iniziativa di mons. Michelangelo Builes.

Ha lo scopo di intraprendere il lavoro missionario in alcune regioni della Colombia. Il 29 giugno 1937 Propaganda lo pose sotto la sua dipendenza e il 20 giugno 1943 ne approvò temporaneamente le Costituzioni simili a quelle degli altri istituti missionari senza voto. Presentemente ha 72 sacerdoti e 20 fratelli e ad esso sono affidate due missioni. Saverio Paventi

SEMINARISTICO. - È il tributo che l'Ordinario può imporre sulla rendita di tutti gli enti ecclesiastici diocesani onde provvedere alle necessità materiali del Seminario.

Il Concilio Tridentino, con l'istituire i seminari, aveva provvisto ai relativi bilanci, permettendo loro di incorporarsi benefici semplici e autorizzando una tassa speciale su tutti gli enti ecclesiastici (sess. XXIII de Ref., can. 18). Il Concilio aveva minuziosamente descritti i redditi soggetti all'imposta, ma molti dubbi si erano chiariti solo in seguito alla cost. aposta. Creditate di Benedetto XIII e specie con la larga giurisprudenza sopravvenuta.

Il CIC ha riaperto questa sorgente, lasciandola però facoltativa alle iniziative del vescovo (can. 1355), e ha risolto ogni questione stabilendo criteri sicuri per formare i ruoli dei contribuenti. Infatti, per il disposto del can. 1356, sono tenuti a versare il s., nonostante qualunque consuetudine o privilegio in contrario, la mensa vescovile, tutti i benefici anche regolari o di diritto patronale (comprese le parrocchie o le quasi-parrocchie anche se alimentate solo dalle offerte dei fedeli), le case di ricovero, le associazioni dei fedeli canonicamente erette e le fabbricerie aventi entrate proprie; e infine tutte le case religiose, a meno che vivano di sole elemosine o abbiano un collegio di tirocinio per maestri o per alunni al bene comune della Chiesa, come, p. es., un istituto missionario. L'aliquota del tributo non può in nessun caso superare il cinque per cento sull'imponibile accertato, e dovendo essere uguale per tutti non si ammette né una imposizione progressiva, né una imposizione decrescente; nemmeno è permessa l'esenzione di alcuna delle categorie contemplate, perché il tributo è generale. La liquidazione dell'imponibile si fa al netto degli oneri e delle spese necessarie e dedotte, per i benefici canonicali, le distribuzioni quotidiane o la quota del terzo di reddito che ad esse corrisponda. Sono pure esenti le offerte dei fedeli; e se queste costituiscono per intero il beneficio parrocchiale, un terzo è immune dalla tassa. Però negli oneri e nelle spese necessarie non sono compresi quelli occorrenti per il vitto, le vesti e l'abitazione del beneficiario e delle persone a carico e in genere le spese personali che il parroco o qualunque beneficiato sostiene per curare la sua salute, per mantenere la servitù, per i libri e per i viaggi, ecc. Sono invece detraibili i tributi imposti dall'autorità civile, le somme occorrenti per la manutenzione della casa e dei fondi beneficiari, per la coltivazione dei campi, per la raccolta dei frutti, per il salario agli operai, per l'acquisto dei semi e per la conservazione degli attrezzi di lavoro. Le elemosine delle Messe non sono da computare fra le rendite soggette al s. Non si può produrre appello o dedurre eventuali consuetudini o privilegi in contrario (can. 1356). Per il riconoscimento agli effetti civili e perché il s. sia computato a diminuzione delle rendite tassabili, occorre che il decreto vescovile venga riconosciuto con decreto presidenziale.

287 SEMIPELAGIANESIMO - SEMITICHE LINGUE 288

vano una specie di fatalismo mistico, gli scrittori gialli, non avendo molta famigliarità con la metafisica agostiniana, non comprendevano una dottrina della Grazia, che si inquadrava nel complesso di un sistema comprendente l'economia universale del mondo e della Redenzione. Restando essi sul piano della vita pratica e sul compimento dell'virtù concreta, temevano che una abusiva esaltazione della Grazia divina finisse con l'annullare ogni merito dell'uomo; non sapevano innalzarsi fino alle leggi supreme, per cui il libero arbitrio si integra misteriosamente con i piani di Dio e secondo i quali il nostro destino non si realizza e non si svolge che nel fine a lui assegnato da Dio da tutta l'eternità. La predestinazione non è che l'applicazione al caso particolare di ciascuno del grande principe della provvidenza (s. Agostino, De praedestinatione Sanctorum, II, 35). È fuor di dubbio, d'altra parte, che negli ultimi libri la concezione di s. Agostino sul destino umano si manifesta più severa e più pessimista.

In fondo, però, qualunque fosse la controversia riguardante la iniziativa della Grazia o la predestinazione, il problema centrale rimane sempre la condizione del 'uomo': si trattava di sapere, infatti, se l'uomo aveva conservato o perduto la sua integrità dopo la caduta di Adamo; se il peccato originale ha pervertito completamente la nostra volontà, se ha lasciato intatta la nostra libertà, o l'ha soltanto infacchiata; e se l'ha infacchiata, in quale misura.

II. SVILUPPO DELLA CONTROVERSIA

Si conoscono, sebbene indirettamente, le obiezioni semi-pelagiane; esse appaiono assai timidamente nelle Collationes di Cassiano e poi nelle lagnanze più aspre attribuite a Vincenzo di Lerino. Esse furono talora molto gravi, se causarono una lettera di rimprovero del papa Celestino (Ep., 21: PL 30, 530) che proibiva di criticare in qualsiasi maniera la memoria di s. Agostino. Ma sono piuttosto gli scritti di s. Prospero di Aquitania che danno esatte informazioni sull'atteggiamento dei suoi avversari: lettera a Rufino, Poema de ingratis (sui senza-grazia) e Liber contra Col-latorem (PL 51). Nella sua critica secca e ingegnosa, ma spesso tagliente, Prospero difese le tesi agostiniane; con una sottile vena di parzialità sottiliò la concordanza esistente, ai suoi occhi, tra le teorie di Cassiano e Vincenzo e i principi essenziali del pelagianesimo. Agli scritti polemici di Prospero occorre aggiungere un trattato dogmatico di origine romana, Hypomnesicon (scritto verso il 435), e una collezione di carattere semi-ufficiale: Sedis Apostolicae Episcoporum auctoritates, i Capitolari celestiniani (PL 51, 205-12) che contengono le grandi linee della teologia cattolica intorno alla Grazia (cf. una lettera a Demetriae: Cum splendidissimae (PL 55, 162-80), che appartiene molto probabilmente a s. Leone Magno).

Nonostante questa costante affermazione della dottrina romana, il grande centro religioso di Provenza, l'abbazia di Lérins, il semenzaio che produsse il fiore dei vescovi gialli, rimase durante tutto il sec. V. refrataria all'influsso agostiniano; nel 473-75 Fausto, vescovo di Riez, non contento di rifiutare le tesi fataliste dell'eretico Lucido, respinse l'esistenza della Gratia specialis, cioè di una Grazia attuale adatta ai nostri bisogni particolari, esaltò gli effetti del libero arbitrio e si avvicinò molto alle prime posizioni di Pelagio (De gratia Dei, I, 11).

Verso l'a. 519, una inaspettata reazione partì dai monaci Scoti, teologi orientali guidati da Giovanni Massenzio, e soprattutto dai vescovi africani in esilio, con capo s. Fulgenzio di Ruspe (v.), seguace del più rigido agostinianesimo. La discussione si allargò e l'esposizione della Gallia di nuovo si divise: un concilio di vescovi della regione del Rodano, riuniti a Valenza, sembrò aver sostenuto piuttosto i principi di Fausto. Fu allora che s. Cesario, vescovo di Arles, d'accordo con Roma, decise di procedere a una dichiarazione solenne.

III. IL CONCILIO DI ORANGE (529)

In occasione della consacrazione delle basilica di Orange, presenti il patrizio Libero e 13 vescovi, s. Cesario proclamò la dottrina cattolica della Grazia. Dopo aver riportato alcuni dei testi più probativi di s. Agostino e di Prospero, s. Cesario trasse le seguenti conclusioni:

1) il libero arbitrio, disorientato e indebolito dal peccato di Adamo, non è più sufficiente perché l'uomo possa sollevarsi fino all'amore e al servizio di Dio, a meno che la Grazia e la misericordia non lo sospingano; 2) i giusti del Vecchio Testamento non devono i loro meriti che alla Grazia di Dio, non già al Bene naturale; 3) la Grazia del Battesimo permette a tutti i cristiani, con l'aiuto e il concorso di Cristo, di compiere i doveri necessari, per la salvezza, se hanno la volontà di raggiungerla lealmente; 4) in ogni azione buona il primo impulso viene da Dio: è quest'impulso che spinge a chiedere il Battesimo e, sempre con l'appoggio di Dio, a compiere i nostri doveri. Il Concilio respinse esplicitamente l'idea di una «predestinazione» al male.

Le dichiarazioni di Orange, faticosamente elaborate, nuova redazione e correzione di un progetto primitivo, di cui è stato ritrovato il testo (Mansi, VIII, 722), costituiscono un documento teologico di alto valore, ratificato dal Pontefice (Bonifacio II). Con esse vengono definitivamente scartate le teorie di ispirazione pelagiana, fondate sull'inviolabile autonomia del libero arbitrio e sul merito sostanziale delle nostre azioni personali; proclamano l'anteriorità e la supremazia della Grazia divina nell'opera della salvezza, ma affermarono nello stesso tempo l'efficacia del Battesimo per la restaurazione del libero arbitrio; inculcarono inoltre la responsabilità e gli obblighi personali di ciascuno nell'osservanza delle leggi divine. Si oppone, infine, tanto al fatalismo mistico o disperato dei predestinazioni, quanto al naturalismo pelagiano o semipelagiano. È un vero e proprio abuso quello commesso da certi teologi del sec. XVII, di fondarsi sulle considerazioni preliminari del Concilio di Orange per farne quasi la Magna Charta del giansenismo.

BIBL.: testi antichi: opere di Prospero di Aquitania (PL 51), di Fausto di Riez (CSEL, 21; PL 58, 783-836); atti del Concilio di Orange (Mansi, VIII, 711-19). Opere moderne: F. Arnold, Cesarius von Arleate und die gallische Kirche seiner Zeit, Lipsia 1894; M. Jacquin, La question de la predestination aux Ve et Vie siècle, in Revue d'hist. eccl., 7 (1906), pp. 260-300; M. Cappuyns, L'origine des «Capitula d'Orange», in Recherches de théol. ancienne et médiévale, 6 (1934), pp. 121-43; G. Plinval, L'attività dottrinale nella Chiesa gallo-romana, in Flèche-Martin-Frutaz, IV, pp. 397-419 (con bibl.). Giorgio de Phinval