OBLAZIONI. - Denominazione generica, liturgica e giuridica, usata ab antiquo per indicare le offerte spontanee fatte dai fedeli in chiesa e fuori di chiesa, particolarmente in ordine alla celebrazione della Messa, in occasione dell'amministrazione dei Sacramenti e di altre funzioni e prestazioni sacre, come atto di culto e di devozione o anche per causa pia.
I. CONCETTO GENERALE. - Scopo primario e diretto dell'o. è l'ossequio a Dio, scopo secondario e integrante è il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri ad esso deputati.
Le o. come atto di culto verso la Divinità sono un istituto antichissimo che s'incontra presso tutte le religioni ed ebbe un particolare sviluppo presso il popolo d'Israele. Specialmente nel Lesirico si ha il più preciso e completo ordinamento legislativo circa le o. in determinati tempi dell'anno, gli israeliti erano tenuti a offrire nel Tempio parte dei prodotti dei campi e degli animali; particolari o. erano previste, inoltre, per l'impetrazione di favori, per ringraziamento, per l'espiazione dei peccati, per la purificazione da impurità legali, per la guarigione delle malattie, segnatamente dalla lebbra, ecc. Anche i primogeniti dovevano essere oggetto di o. al Tempio, riscattati poi con altro genere di offerte (Lec. 12, 2-8).
Il cristianesimo, che nel nuovo sacrificio, istituito da Gesù Cristo, riflette il simbolismo del sacrificio di Melchiedech, ha ereditato e interpretato dal sistema ebraico il concetto fondamentale delle o., in ordine principalmente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico.
II. LE « OBLATIONES COMMUNES ». - L'uso di queste risale alla prassi della Chiesa del tempo degli Apostoli. I fedeli usavano offrire all'altare il pane e il vino che doveva servire al S. Sacrificio, del quale si ritenevano in tal maniera, con il sacerdote, gli offerenti. Le o. che risultavano superflue per il sacrificio si consideravano cedute a sostentamento del celebrante e dei ministri, con evidente imitazione dei sacrifici dell'antica legge.
Il primo affermarsi di un tale sistema sembra ricollegarsi con l'agape cristiana dei tempi apostolici. Ciascun fedele faceva la sua o.: il superfluo alla celebrazione del rito formava oggetto di una fraterna refezione fra i presenti; il rimanente veniva distribuito ai poveri. Quando, più tardi, l'agape si staccò dal rito della Messa propriamente detta, l'uso delle o. restò unito a questa, divenendo un requisito liturgico di essa.
L'uso rituale delle o. s'incontra già nelle consuetudini delle primissime comunità cristiane. S. Paolo sembra supporlo quando rimprovera ai fedeli di Corinto taluni abusi che si verificavano in quella comunità in occasione dell'agape (2 Cor. 11, 20-34). I canoni apostolici danno l'impressione di disciplinare un uso già antico, quando sanciscono il divieto di ricevere all'altare altre o. all'infuori di quelle rituali del pane e del vino; è fatta eccezione solo per il frumento novello e l'uva al tempo della vendemmia e si tollera l'offerta dell'olio per il candelabro o dell'incenso per il rito dell'o. (cann. 3-4). Altri generi non possono costituire materia lecita di o. all'altare, ma devono rinviarsi
alla casa del vescovo e da questo distribuirsi al clero. Le Costituzioni apostoliche ribadiscono ai vescovi l'obbligo della successiva distribuzione al clero delle eulogiet delle offerte cioè, quae in mysticii oblationibus superum. (VIII, 31: ed. F. X. Funk, Paderborn 1905, p. 533). Il can. 24 del III Concilio di Cartagine (a. 397) proibisce che si offra all'altare quam quod ipse Dominus tradidit, cioè pane e vino ovvero uva e frumento: permette solo l'offerta di miele e latte nella festa di Pasqua.
Fare l'o. era un preciso diritto, negato a chi non era in piena comunione con la Chiesa, ai catecumeni, agli scomunicati e ai penitenti non ancora riconciliati: diritto a cui si annetteva grande importanza anche perché soltanto quelli che offrivano si riguardavano partecipi del frutto del sacrificio. Per il rito, V. OFFERTORIO.
III. LE « OBLATIONES PECULIARES ». - L'uso di queste è pure molto antico. Esse nascono e si affermano accanto alle comuni, quando l'autorità esclude dalle o. ad altare le offerte non compatibili con la materia del sacrificio. In un primo tempo tali o. si fecero foris septam altaris, benché in chiesa: in seguito ad donum Episcopi. Non più, quindi, o. collettiva per una comune partecipazione al sacrificio eucaristico, ma o. individuale per devozione dei singoli.
I già citati canoni apostolici e il can. 24 del III Concilio di Cartagine documentano la consuetudine antichissima di offrire altri generi oltre la materia per il sacrificio. Anche l'uso di offrire danaro a titolo di o. in chiesa e anche all'altare, è molto antico; si citano esempi del iv sec. L'esistenza nelle chiese di una cassetta per le o. in danaro, detta arca, corba o anche gazophilacium, è attestata da s. Giustino, Tertulliano, s. Paolino di Nola, s. Agostino e altri. Già nell'antichissima liturgia etiopica le o. particolari risultano distinte dalle comuni, perché fatte prima dell'Offertorio, mentre le comuni avvenivano durante il canto del medesimo. Nei Capitolari di Carlomagno la distinzione è anche più netta; nell'epoca carolingia, infatti, si usò tollerare che anche le o. particolari tornassero a offrirsi in chiesa, ma fu stabilito che l'offerta fosse fatta prima della Messa o almeno prima della lettura del Vangelo. Qualunque cosa poteva essere oggetto di o. particolare, purché si trattasse de propria et licitis rebus (c. 3 X 5, 40). S. Paolino, parlando di ciò che si offriva a Nola alla tomba di s. Felice martire, attesta che venivano offerti tappeti, manufatti, oggetti d'oro e d'argento, lampade, profumi e altro; s. Agostino parla dell'offerta di panni, abiti, biancheria e di altri oggetti di vestiario. Per tal modo il termine o. acquistava un significato molto vasto, fino a comprendere qualunque cosa che venisse offerta alla chiesa o al sacerdote, a qualunque titolo, a scopo di culto e di devozione e anche per causa pia; anche un edificio, un fondo, un censo, una pensione, un canone enfiteutico, una decima, una fondazione e via dicendo.
In origine, le o. particolari, come le comuni, erano destinate al vescovo e al clero. Ben presto, però, si riscontra la loro divisione in quattro porzioni: una, a beneficio del vescovo, un'altra per il clero, la terza per i poveri, la quarta accreditata alla chiesa (c. 23, C. XII, 9,2). Più tardi, vescovi e concili disciplinarono diversamente la distribuzione.
IV. LE O. COME ISTITUTO GIURIDICO. - In origine, le o. erano offerte spontanee e volontarie. Ma già a partire dal sec. v si nota la tendenza a ritenerele obbligatorie, man mano che, con il decrescere della pietà e del fervore dei fedeli, veniva accentuandosi una graduale diminuzione nelle o. Vescovi e concili, preoccupati del grave problema che presentava il sostentamento del clero, fino allora basato esclusivamente sul sistema delle o. spontanee, presero a parlare di vero obbligo e diritto, il cui titolo prossimo era, da una parte il debito ossequio a Dio, dall'altra il dovere di contribuire al mantenimento del culto e dei ministri ad esso deputati.
Il can. 4 del Concilio di Mâcon del 585 stabilì l'o. obbligatoria del pane e del vino ogni domenica, sotto pena di scomunica (ed. Fr. Maassen, MGH, Concilia, I [1893], p. 166). I Concili e i capitolari dell'evo carolingio trattano spesso dell'o. (cf. s. V. Oblatio negli indici dei Concilia e dei
Capitularia, in MGH). Nel Decretum, Graziano ha raccolto una documentazione molto indicativa circa l'obbligatorietà delle o. Basti ricordare il can. Omnis christianus (c. 69 D. 1 de Consecr.), che riporta il can. 13 del Sinodo Romano del 1078 sotto Gregorio VII, e il can. Statuimus (can. 55 C. 16, q. 1), che, rifacendosi a una disposizione di Anastasio III (m. nel 913) commina una composizione pecuniaria e la scomunica contro i renitenti. Questi canoni, affiancati dai capi Cum secundum (c. 16 X, 3, 5) e Ad apostolicam (c. 42 X, 5, 3) furono i principali testi sui quali decretisti e decretalisti fondarono la dottrina circa l'obbligatorietà delle o. Come titolo precipuo di un tale obbligo, oltre il dovere di sostenere il ministro sacro, si invocava particolarmente la laudabilis consuetudo (c. 42 X, 5, 3).