OBLAZIONARI DI SANT'AMBROGIO

OBLAZIONARI DI SANT'AMBROGIO. - Così vengono anche chiamati i 10 uomini e le 10 donne, anziani e secolari, componenti la «Schola S. Ambrosii veglounum (vecchioni) et vegloniassarum (vecchione)», chiamata, nel sec. XII, da Berlodo

l a m a t e r i a d e l S . S a c r i f i c i o .

o r a n o n e s i s t o n o p i ù .

p p . 2 4 4 - 5 1 ; M o r o n i , X L V I I I , p p . 2 1 0 - 1 1 ; L . D u c h e s n e , O r i g i n e s
d u c u l t e c h r e t i e n , s a c d . , P a r i g i 1 0 0 9 , p . 2 0 7 ; J . A . J u n g m a n n ,
M i s s a r u m s o l l e m n i a , I I , V i e n n a 1 9 4 8 , p . 2 7 . A . P i e t r o F r u t a z

I I . L E « O B L A T I O N E S C O M M U N E S » . - L ' u s o d i q u e s t e

u n r e q u i s i t o l i t u r g i c o d i e s s a .

( V I I I , 3 1 : e d . F . X . F u n k , P a d e r b o r n 1 9 0 5 , p . 5 3 3 ) ,

f r u t t o d e l s a c r i f i c i o . P e r i l r i t o , v . O F F E R T O R I O .

I I I . L E « O B L A T I O N E S P E C U L I A R E S » . - L ' u s o d i
( c . 3 X 5 , 4 0 ) . S . P a o l i n o , p a r l a n d o d i c ò c h e s i o f f r i v a

d i s t r i b u z i o n e .

I V . L E O . C O M E I S T I T U T O G I U R I D I C O . - I n o r i g i n e , l e
e s s o d e p u t a t i .

s e c o m u n i c a ( e d . F r . M a a s s e n , M G H , C o n c i l i a , I [ 8 9 3 ] ,

Capilaria, in MGH). Nel Decretum, Graziano ha raccolto una documentazione molto indicativa circa l'obbligatorietà delle o. Basti ricordare il can. Omnis christianus (c. 69 D. I de Cousecr.), che riporta il can. 13 del Sinodo Romano del 1078 sotto Gregorio VII, e il can. Statutimus (can. 55 C. 16, q. 1), che, rifacendosi a una disposizione di Ana-stasio III (m. nel 913) commina una composizione pecuniaria e la scomunica contro i renitenti. Questi canoni, affiancati dai capi Cum secundum (c. 16 X, 3, 5) ad apostolicam (c. 42 X, 5, 3) furono i principali testi sui quali decretisti e decretalisti fondarono la dottrina circa l'obbligatorietà delle o. Come titolo precipuo di un tale obbligo, oltre il dovere di sostenere il ministro sacro, si invocava particolarmente la laudabilis consuetudo (c. 42 X, 5, 3).

V. EVOLUZIONE ULTERIORE

Il primo passo di questa fu costituito dal distacco delle o. particolari dalle o. comuni; esso, già sensibile nel sec. VI, si accompagnò a un raffreddamento generale nell'impulso a offrire, mentre il sopraggiunto concetto dell'obbligatorietà poneva le presse per l'autonomia di nuovi istituti, che si erano venuti sviluppando su di esse, quali ad es. la decima e le primizie. È certo che in origine queste furono delle semplici o. rese in seguito obbligatorie dalla consuetudine; nel sec. VII esse costituiscono già delle figure autonome. Anche il beneficio trova la sua prima radice nelle o. particolari. Contemporaneamente, anche le o. comuni ad altare subirono una trasformazione che le portò gradualmente a divenire esse pure individuali e particolari. All'offerta collettiva per la celebrazione della Messa si sostituì a poco a poco l'offerta dei singoli, per cui, accanto alla Missa communis o solenne, si vennero ad avere anche le Missae peculiares. Nasceva così e si consolidava tra il sec. VIII e il IX in una figura distinta, come legittima continuazione delle o. ad altare, lo stipendium Missae individuale (v. ELEUSINI, MISTERI). Le o. comuni s'incontrano tuttavia ancora nei secc. X e XI e solo nel sec. XII possono dirsi rimpiazzate dallo stipendio particolare. Nel medioevo, sotto il termine o., s'intendono più che tutto quelle peculiares, benché la distinzione dalle communes sembri ormai non aver più fondamento. L'accuzione del termine è vastissima. Vi si comprende tutto ciò che a qualsiasi titolo venga offerto in chiesa, alle varie cappelle e altari, e, fuori chiesa, ad domum. Non solo vi si comprende lo stipendio di Messa ormai autonomo e i iura stolae che ne sono la più genuina continuazione, ma anche molti altri istituti sorti e sviluppati sul cospite comune delle o., come il legato pio, le donazioni, le fondazioni pie, certe forme di tasse, le cause pie e le piae voluntates in genere.

VI. DIRITTO MODERNO

Anche oggi con il nome di o. s'intendono principalmente le offerte spontanee da raccolte in chiesa e fuori di chiesa a scopo di culto o di causa pia (can. 1503, 1182 § 2, 3; 630 § 4; 691 § 2, 5; ecc.), come pure parecchie altre forme, più o meno obbligatorie, di contributi e controprestazioni sacre, diritti di stola (v.), tasse ecclesiastiche (v.), le elemosine di Messa (can. 824-44), il cattedratico, SEMINARISTICO (v.) e altri tributi diocesani straordinari (can. 1505).
BIBL.: L. Thomassinus, Vetus et nova Eccl. disciplina, III, Lucae 1728, passim; E. Martène, De antiquis Eccl. ritibus, Basano 1788, p. 139 sgg.; S. Many, Praelect. de Missa, Parigi 1903, p. 77 sgg.; F. Brandelione, I lasciti per l'anima e la loro trasformazione, in Mem. del R. Ist. veneto di sc., lett. e arti, 28 (Venezia 1911), n. 7.