ELEMOSINA. -
I. CONCETTO
Dal greco ἐλεημοσάνη = compassione, in genere significa ognisoccorso dato a chi si trova nel bisogno; abbraccia quindi tanto l'aiuto materiale quanto l'aiuto spirituale. Nel più comune uso significa aiuto materiale a chi ne ha bisogno; e di questo specificamente si tratta.
II. OBBLIGO
La S. Scrittura e la tradizione stabiliscono chiaramente l'obbligo di aiutare anche materialmente chi si trova nel bisogno. Il Vecchio Testamento lo contiene espressamente, ad es., in Deut. 15, 11; Tob. 4, 7-12; Ps. 40, 1-4; proclama benedetto chi viene in aiuto del povero (cf., ad es., Ps. 111, 5-9; Prov. 14, 21; 22, 9); afferma che l'e. ottiene tutte le grazie, non esclusa la cancellazione dei peccati (cf., ad es., Tob. 4, 7-9; 12, 9; Eccli. 3, 33; 7, 36; Dan. 4, 24); è preferibile ai digiuni ed agli stessi sacrifici (cf., ad es., Is. 1, 11-17; 58, 5-7). Anzi il Vecchio Testamento stabilisce anche alcune forme concrete di aiuto ai poveri (cf., ad es., Lev. 19, 9 sg.; 23, 22; Deut. 14, 28; 24, 20).Il Vangelo ritorna su questi concetti, non solo con il suo precetto di amare fattivamente il prossimo, ma anche con indicazioni esplicite (cf. la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro, Lc. 16, 19-31, dell'economo infedele, Lc. 16, 1-13; il giudizio finale, Mt. 25, 41-46), sottolineando che l'aiuto deve essere dato a tutti, anche agli stranieri e ai nemici (parabola del buon Samaritano, Lc. 10, 30-37) e senza ostentazione (Mt. 6, 2-19). Soprattutto Gesù Cristo ha dato a tale aiuto materiale un nuovo potente impulso, dichiarando di considerare come fatto a sé tutto quello che si fa anche al più piccolo dei suoi fratelli (Mt. 25, 40) e proponendo la cessione di tutti i beni ai poveri come uno dei presupposti della perfezione (Lc. 18, 18-23).
Nella linea del Vangelo è la predicazione apostolica (cf., ad es., I Tim. 6, 17-19; Jac. 2, 13; I Io. 3, 17) e tutta la predicazione dei Padri e dei pontefici. Per i primi si veda, ad es., Hermas, 2, 2; Tertulliano, Apolog., 39: PL 1, 470-78; s. Cipriano De opere et eleemosynis, 1, 30-34; PL 4, 602-22; s. Agostino, Serm., 36, 41, 45, 60, 61, 85, 86: PL 38, 215-21; 217-51; 251-54; 402-409; 409-14; 520-23; 523-30; s. Gregorio Magno, Mor., 21, 16-17: PL 76, 204-205; Clemente Alessandro, Paedag., 3, 6: PG 8, 603-607; Stramata, 2, 18: PG 8, 1015-39; s. Cirillo Gerosolimitano Catech., 15, 26: PG 33, 907; s. Gregorio Nazianzeno, De pauperum amore: Ps. 35, 858-910. Per i Pontefici si vedano soprattutto le encicli. Rerum Novarum di Leone XIII = Quadragesimo anno di Pio XI.
La riflessione dei teologi ha ulteriormente approfondito l'obbligo dell'e., pretendono il motivo e l'entità: alcuni ritengono che si tratti solo di dovere di carità (cf., ad es., Soto, De iustitia et iure, I, V, q. 3, a. 4; L. Lessio, De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus, 2, 12, 12; 16, 1; e fra i recenti M. Zara, Et motivo de la limosna, in Fomento social, 3 [1948], pp. 421-26); altri invece parlano di una giustizia sociale (cf. ad es., Caetano, De eleemosynae praecepta; e fra i moderni C. Damen, De recto usu bonorum superfluorum, in Miscellanea Vermeerich, I, Roma 1935, pp. 63-79). Qualcuno anzi giunge perfino alla giustizia commutativa, almeno per i beni superflui (ad es., A. Horváth, Eigentumsrecht wach dem hl. Thomas von Aquin, Graz 1929).
L'entità del dovere i teologi la fanno dipendere dalle disponibilità di chi deve soccorrere e dal grado di necessità di chi dev'essere soccorso. Solitamente distinguono tre gradi di necessità: comune, grave, estrema (v. BENI SUPERFLUI). Ad essi fanno corrispondere tre forme di superfluo: il superfluo all'individuo, ossia ciò che non è strettamente necessario a vivere; il superfluo alla persona, ossia ciò che non è indispensabile ad un certo sviluppo delle proprie facoltà; il superfluo allo stato, ossia ciò che non è necessario per un completo sviluppo della propria vita secondo le esigenze del proprio stato e della propria persona. Secondo qualcuno si è tenuti a dare solo in caso di necessità estrema; secondo altri anche in caso di necessità grave (ad es., L. Lessio, De iustitia et iure,
ccc., 2, 12, 12); secondo altri infine anche nella necessità comune (ad es., Fr. Suarez, De charitate, 7). Per ciò che concerne il motivo del dovere sembra si debba dire che nasca da fonti diverse: a) dal dovere di amar fattivamente il prossimo come se stessi; b) dalla destinazione delle cose a vantaggio di tutta l'umanità; c) dal dovere per ogni membro della società di concorrere al bene comune secondo le proprie possibilità. La carità infatti impone di dividere con gli altri quello che noi abbiamo, stabilendo in tal modo una certa identità di condizioni; la destinazione universale dei beni fa sì che il superfluo vero e proprio debba essere devoluto a vantaggio degli altri; l'appartenenza alla società infine impone a ciascuno il dovere di mettere a disposizione di essa, secondo le proprie possibilità, ciò che è indispensabile per il bene comune. È ovvio che i diversi motivi possono convergere su uno stesso oggetto, che dovrà in certi casi essere dato sia per motivo di carità, sia per la destinazione universale dei beni, sia per solidarietà sociale.
Quanto alla misura del soccorso da dare e alla gravità del dovere non si dovrà insistere tanto sulle distinzioni fra i diversi gradi di necessità e di superfluo, quanto piuttosto sull'atteggiamento generale del donatore. Più che è precisare il suo superfluo ed il grado di necessità del povero da soccorrere, chi ha deve ricordare che ha di fronte un fratello e non un estraneo e quello che vorrebbe fosse fatto a sé se si trovasse nella condizione del povero che aiuta.
Infine, quanto al modo di far pervenire il soccorso materiale, le forme possono essere indefinitamente varie. Saranno da preferire quelle che meno favoriscono l'imprevidenza e la pigrizia, che più mettono gli aiutati in grado di fare poi da sé, che meno umiliano, ecc. Solo la ricerca di forme sempre più prudenti e più delicate potrà togliere all'e. quell'aspetto antipatico che purtroppo molti vi trovano, e permetterà di debellare molte delle difficoltà che le si fanno abitualmente.
Giovanni Battista Guzzetti
III. L'E. NEL DIRITTO CANONICO. - La pratica dell'e. ebbe parte larghissima nella vita della Chiesa fin dai suoi primissimi tempi; e l'assistenza ai poveri e la distribuzione delle e. vi costituivano una delle precipue e specifiche funzioni di ministri appositi: i disconi. Più tardi si introdusse, e - in particolare a partire dal sec. IX ca. - si diffuse in molte regioni l'uso di concedere il riscatto dei peccati mediante e. o di commutare in e. alcune pene canoniche; talora anche con tassazioni ad ammontare determinato. Ma per i frequenti abusi e cui tale pratica diede luogo, non mancarono, da parte di sinodi e concili, severe proibizioni e restrizioni in proposito.
Rimossi gli abusi, la pratica dell'e. restò nella disciplina della Chiesa come penitenza satisfattoria; e anche presentemente il CIC novera l'e. fra le principali penitenze: can. 2313 § 1: Praecipuae poenitentiae sunt praecepta... 4 Erogandi eleemosynus in pios usus.
L'e. costituisce anche una delle fonti del patrimonio ecclesiastico. Ne fu anzi la prima, poiché nel periodo apostolico si sopperiva ai bisogni della Chiesa e dei suoi ministri essenzialmente con oblazioni volontarie dei fedeli, sia mediante offerte in natura, sia in contribuzioni pecunarie. Pur essendosi poi in seguito, nel corso dei
secoli, aggiunti ad assicurare alla Chiesa i mezzi per il conseguimento dei suoi fini altri cespiti di entrate patrimoniali di diritto pubblico e privato, le libere oblazioni hanno sempre conservato una parte importante, e talora preminente, nella economia della Chiesa stessa. Di tali oblazioni od offerte - che in senso lato comprenderebbero tutte le elargizioni libere e spontanee di cose non dovute, per finalità soprannaturale, e pertanto anche tutti i negozi a titolo gratuito cosiddetti ad causas pias, per atto inter vivas (donazione) o mortis causa (testamento) - sono particolarmente disciplinate dal diritto canonico le offerte od e. (oblazioni in senso più stretto), costituite dalle donazioni manuali fatte a beneficio di persone od enti ecclesiastici, o a scopi di culto o di carità, ma che non abano vita a una entità giuridica permanente (istituzione, fondazione) e dove al rapporto fra l'offerente e l'accettante, esauritosi nella tradizione della cosa offerta, non conseguono effetti giuridici successivi. Come regola generale il CIC, fatta eccezione per i religiosi per i quali sono dettate norme apposite, pone il principio che è vietato ad ogni privato, chierico o laico, di questuare o far colletto (stipem cagere) per qualunque istituto o finalità ecclesiastica a pias senza il beneplacito apostolico, o senza il permesso scritto del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo (can. 1503). Si ritiene però che consuetudini locali possano legittimare altre questue e collette, in chiese o per le case, in occasione di speciali circostanze, o per date opere pie (Propagazione della Fede, S. Infanzia, ecc.).
Anche le associazioni pie non possono raccogliere e. se i rispettivi statuti non le consentano e non vi sia espressa autorizzazione dell'Ordinario (can. 691). I parroci sono liberi invece di raccogliere e., nei limiti della loro parrocchia, per sopperire alle necessità della opere loro affidate, salvo l'obbligo di amministrare e distribuire le e. stesse secondo la volontà degli offerenti (can. 415 § 2 n. 5; 630 § 4). L'amministrazione delle oblazioni è sottoposta al controllo dell'Ordinario del luogo, sia che si tratti di oblazioni a favore di parrocchia, missioni o altre chiese (can. 1182), sia a favore di associazioni pie (can. 691).
Quanto ai religiosi, solamente gli Ordini mendicanti (regulares, qui ex istituto mendicantes vocantur; can. 621 § 1; vale a dire i mendicanti in senso stretto, come i Minori e i Cappuccini), hanno il diritto di questuare, ossia di raccogliere e. nel territorio della diocesi ove è situata la loro casa. È sufficiente, a tal fine, la licenza dei rispettivi superiori religiosi. Fuori diocesi occorre anche quella dell'Ordinario locale (can. 621).
I religiosi non mendicanti invece non possono raccogliere e. senza privilegio speciale della S. Sede, se si tratta di religiosi di diritto pontificio; per i religiosi di diritto diocesano, si richiede invece il permesso scritto dell'Ordinario del luogo ove è situata la loro casa, e di quello del luogo ove intendono questuare (can. 622). Speciali istruzioni della S. Sede (decreto De eleemosynis 21 giugno 1908; Singulari quidem 27 marzo 1896) a cui il CIC rinvia (cann. 623-24), disciplinano rigorosamente le modalità da osservare per le questue dei religiosi, fra le altre è notevole quella per cui è loro vietato ordinariamente di questuare isolati; le eccezioni, consentite per religiosi maschi di ottima fama, non sono ammesse per le religiose.
Una particolare specie di e. è quella che viene corrisposta per la celebrazione o l'applicazione di Messe. Essa viene anche designata in linguaggio tecnico con il termine di stipendium, che lo stesso codice assume come equivalente a quello di e. (v. LIBIA. III P. I, tit. III, a IV, De Missarum eleemosynis seu stipendiis). Tale terminologia, che si riattacca all'uso latino di denominare stipendium ciò che davasi ad ogni soldato pal mantenimento (e così anche s. Paolo nel celebre passo: quis militat suis stipendiis unquam?... Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt, adunt: et qui altari deservium cum altari participant? Ita et Dominus ordinovis iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio
vivere: I Cor., 9, 7-14), donde poi la qualifica di stipendio a tutto ciò che i ministri dell'altare avessero per il mantenimento, vale già in certo modo a porre in luce l'elemento giustificativo della prestazione di cui si tratta. Elemento che si identifica nello scopo di procurare al celebrante un mezzo di sostentamento, restando escluso, com'è del resto in genere per tutte le prestazioni che vengono date al sacerdote in occasione di atti del suo ministero spirituale (v. STOLA, DIRITTI di), ogni concetto di pagamento di prezzo e tanto meno di controvalore pecuniario del sacrificio celebrato o applicato
Gli stipendi per Messa ebbero origine dalle offerte che, dalle origini primissime, i fedeli facevano per la celebrazione del Sacrificio eucaristico, e dalle quali quanto sopravanzava, dopo prelevati il pene ed il vino necessari al banchetto eucaristico, veniva destinato ad alimento dei poveri e per il mantenimento del clero. Da tale forma di oblazione generica derivò poi - è incerto se solo alla fine del sec. XV e principio dell'VTT o già anteriormente - la forma dell'oblazione specifica per la Messa, onde venisse celebrata secondo i desideri e le applicazioni volute dagli offerenti. Col diffondersi della pratica dello stipendio per la Messa ebbero parallelamente ampio sviluppo le controversie teologiche in proposito, in cui mentre si veniva determinando la dottrina sul frutto e sull'applicazione del Sacrificio eucaristico, si discuteva sulla natura e liceità dello stipendio della Messa, e in particolare sul problema capitale se non dovesse vedersi in essa la materia della simonia. Questo punto veniva, fra altri, ampiamente sviscerato da s. Tommaso, che, postosi il quesito sulla liceità della dazione pecuniaria pro Sacramentis, rispondeva quod Sacerdes non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis Eucharistiae aut Missae decantantae (hac enim esset simoniacum), sed quasi stipendium suae sustentationis (Sum. Theol., 2a-2bc, q. C. art. 2).
Con il suo diffondersi, a partire specie dal sec. XII la pratica dello stipendio per Messe non fu senza dar luogo, per la cupidigia del guadagno e la corruzione dei tempi, a notevoli abusi. Tale il generalizzarsi dell'uso di celebrare una Messa sola per soddisfare a vari stipendi insieme; tali la celebrazione delle cosiddette Messe secche, ossia Messe abbreviate, senza Consacrazione e Comunione e mancanti di molte preghiere, con cui si cercava di soddisfare alle varie obbligazioni assunte; la collezione di un numero enorme di Messe, ecc. Abusi che si prestarono largamente agli attacchi da parte degli eresiarchi medievali a fra tutti specialmente dell'inglese G. Wyclef ma che provocarono anche i ripetuti energici interventi dei papi (Innocenzo III, c. 3, X, III, 41; Onorio III, c. 12 ibid.) e dei concili (Parigi 1215; Ravenna 1311; Toletano 1325), finché il Concilio ecumenico di Costanza (1414-18), condannando l'eresia wicleffita con il decreto Fidem catholicam, confermato poi da Martino V, consolidava l'istituto dello stipendio per la Messa nell'ordinamento canonico. Con il Concilio di Trento (sess. XXV, Decr. de observandis et evitandis in celebratione Missae) e le successive dichiarazioni della Congregazione del Concilio e dei Pontefici (in particolare può ricordarsi la cost. Auctorem fidei, di Pio VI, 28 ag. 1794, contro gli errori del Sinodo di Pistoia, che fra l'altro aveva contestato la validità delle applicazioni speciali della Messa a la possibilità di godere il frutto della Messa versando un'è), veniva a elaborarsi compiutamente la disciplina in materia, che trovava da ultimo sistemazione definitiva nel CIC (cann. 824-24).
Le norme fondamentali stabilite dal diritto canonico in ordine alle e. per Messe, sia che si tratti degli stipendi cosiddetti manuali (cioè quelli versati volta per volta dai fedeli alla richiesta di celebrazione o applicazione di Messe), sia degli stipendi fondati (cioè quelli che si percepiscono dai redditi di fondazioni), sia infine della categoria intermedia degli stipendi ad instar manualium (quelli cioè di Messe fondate che non possono più applicarsi come stabilito dalle tavole di fondazione, e per-
ELEMOSINA - ELEMOSINIERE SEGRETO DI S.S.
tanto vanno corrisposti ad altri sacerdoti perché vi soddisfacciano), sono le seguenti. Vietato in linea di massima al sacerdote di ricevere (tranne che per le tre Messe di Natale) stipendio per più di una Messa giornaliera, anche se celebri più volte, a eliminare abusi è inoltre proibito: 1) di applicare la Messa secondo una richiesta di applicazione futura (e. di applicazione per stipendi in spe), e di ricevere un'e. offerta successivamente per la Messa anteriormente applicata; 2) accettare l'e. per una Messa che deve celebrarsi o applicarsi ad altro titolo (ad es., pro populo); 3) accettare duplice e. per la celebrazione e l'applicazione della stessa Messa, salvo che non consti in modo certo che un'offerta è stata versata per la sola celebrazione senza applicazione.
La misura dell'e. è stabilita per decreto dell'Ordinario, e in mancanza dalla consuetudine della diocesi; il sacerdote può però riceverne, sia una maggiore volontariamente offertagli, sia una minore se non vi sia divieto dell'Ordinario. Altre norme dettagliate regolano le modalità per la esecuzione degli oneri di Messe derivanti dalla erogazione ed accettazione delle e. la cui sorveglianza è devoluta all'Ordinario del luogo, e, per le chiese dei religiosi, ai rispettivi superiori. È bandita severamente infine ogni specie di commercio o negoziazione sull'e. per Messe e sono previste sanzioni canoniche per chi contravvenga a tale divieto, o non celebri od applichi le Messe per cui ha ricevuto l'e., anche esigua (cann. 2324, 827, 848).
Si è discusso molto sulla natura giuridica del rapporto che, a seguito del versamento dello stipendio per Messe, viene a costituirsi fra l'offerente e il sacerdote accettante, e in particolare se si tratti di un rapporto obbligatorio, in forza del quale l'adempimento possa richiedere, contro l'eventuale inadempimento, la protezione del diritto. In proposito si è distinto il caso in cui chi versa l'e. richieda solamente l'applicazione del frutto speciale e del S. Santificio (v. MESSA) secondo le sue intenzioni, e quello in cui l'offerente chieda la celebrazione, con o senza applicazione. Nel primo caso si ritiene che giuridicamente non sorga rapporto obbligatorio, perché il facere richiesto (l'applicazione) non è accertabile trattandosi di atto interiore e segreto, a perciò giuridicamente incoercibile. Quindi l'oblazione si riduce a una semplice donazione manuale da cui non sorge alcuna azione per adempimento. Nel secondo caso invece, in cui è richiesta la celebrazione, poiché oggetto del rapporto è il labor extrinsecus, ossia l'esterna attività che il sacerdote deve esplicare nella celebrazione, può ravvisarsi fra l'offerente e il celebrante in negozio bilaterale. Resta però sempre incerto di che contratto qui si possa parlare. Alcuni autori parlano di contratto di locazione d'opera, o di contratto da ut facias, analogamente a quanto dichiara espressamente il CIC per le fondazioni pie (can. 1514 § 2); altri ritengono si tratti di un contratto di mandato; altri ancora (con opinione che sembra preferibile) che si tratti di donazione modale. Recenti dottrine tendono invece a ricondurre il rapporto sotto la figura (analoga a quella dei diritti di stola) del tributo o tassa ecclesiastica, ma a ciò può obbiettarsi che non si vede nel rapporto fra l'offerente e il celebrante, un elemento pubblicistico che giustifichi la natura di tassa.
Nell'ordinamento positivo italiano, prescindendo da quanto può rientrare nella disciplina generale dell'attività di assistenza e beneficenza pubblica (v. ISTITUZIONI ED OPERE DI BENEFICENZA), o abbia rapporto con fenomeni considerati da norme repressive di interesse sociale (v. MENDICITA) e limitandoci così a considerare l'e. in quanto attività di contenuto religioso, interessa ricordare l'art. 2 del Concordato, in base al quale le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili effettuare collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà. È da rilevare però che identica concessione è accordata anche ai ministri dei culti acattolici dal R. D. 28 febbr. 1930, n. 280, per le collette eseguite nell'interno e all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto. - Vedi tav. XV.