BENI SUPERFLUI

BENI SUPERFLUI. - Si dicono b. s. quei beni temporali che non sono necessari né alla vita né allo stato dell'uomo.

Per vita s'intende non solo l'esistenza ma tutto l'assieme richiesto per evitare una condizione stentata e misera: quindi vitto, vestito, abitazione, istruzione, educazione, necessarie riserve per far fronte ad eventuali contingenze di malanni, rovesci e così via. La parola stato poi comprende anche, o aggiunge al precedente, tutto ciò che serve a condurre la vita con decoro e onesta agiatezza, secondo la condizione sociale di ciascuno; né dai beni necessari allo stato va escluso il lusso ragionevole e moderato, e in generale tutto quello che non degeneri in prodigalità. Nell'uno e nell'altro caso, di vita cioè e di stato, van compresi non solo l'individuo di cui si tratta ma anche, come dice s. Tommaso (in IV Sent. dist. 15, q. 2, a. 4, qʰ. 1), tutti quelli di cui l'individuo deve aver cura: famiglia, dipendenti, ecc...

I. SCOPO

Lo scopo dei b. s., non meno che dei necessari, è il loro uso e consumo da parte dell'uomo. Ora, la retta ragione, che ci presenta l'uomo non solo come individuo ma come membro della società, ci dice pure che, perché questa società sia ordinata, è necessario l'aiuto scambievole tra i vari membri di essa; e prima di tutto che la vita dei medesimi abbia i mezzi necessari alla sussistenza, a cui per il fatto stesso d'esser nato l'uomo acquista diritto.

Questa dottrina, ammessa e forse in certi casi esagerata più del dovere dall'odierna filantropia, è radicata nel diritto naturale e divino, come consta da Eccl. 4, 1: « Eleemosynam pauperis ne defraudes, et oculos tuos ne transvertas a pauperis »; e diviene nell'economia cristiana un precetto. Così in Lc. 11, 41: « Quod superest, date eleemosynam », Mt. 25, 41-42: « Discedire a me, maledicti, in ignem aeternum... esurivi enim et non dedistis mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum ». Dove è da notare: 1° che Cristo stesso dice di essere rappresentato dai poveri; 2° la sanzione di pena eterna pronunciata da Cristo a chi non soccorre l'indigente, ciò che suppone un precetto, e questo grave, almeno quando si tratta di sovvenire alla necessità estrema o quasi estrema, di cui si dirà più sotto.

L'osservanza di questo precetto è, attraverso i secoli, inculcata ed illustrata: a) Dai ss. Padri, come appare manifesto dai seguenti passi di s. Ambrogio, il quale nel De off., I, 30 dice: « Pasce fame morientem; si non paveris, occidisti »; e Serm. 64, de Temp.: « Esurientium panis est,

quem tu detines; nudorum indumentum est, quod tu rechudis; miserorum redemptio et absolutio est pecunia, quam tu in terram defodis. Lo stesso concetto ribadisce s. Basilio In Lc. 12, 18, « Destruam horren mea ». Cf. Sum. Theol., 2a-2ac, q. 32, a. 5, e q. 66, a. 7. b) Dai teologi e Dottori, di cui ci limitiamo a citare l'esponente massimo s. Tommaso d'Aquino che nell' op. cit., q. 32, a. 5, dopo di aver ricordato l'amor del prossimo essere un precetto « Diliges proximum tuum sicut te ipsum » (Mt. 22, 39), soggiunge essere quindi necessario che cada sotto lo stesso precetto tutto ciò senza di cui esso non può conservarsi: ora all'amor del prossimo appartiene non soltanto volergli bene, ma anche fargliene, secondo quel detto di s. Giovanni (Ep. I, 3, 18): « Non diligamus verbo, neque lingua, sed opere et veritate ». Il voler pertanto e fare bene a qualcuno, richiede che lo si soccorra quando è in necessità, ciò che si fa con l'elargizione dell'elemosina; la quale quindi è un precetto. c) Dal magistero della Chiesa. A questo riguardo è noto quanto abbiano fatto i Papi, richiamando i fedeli all'osservanza di questo precetto, e, secondo i casi e i tempi approvando o fomentando Ordini ed istituti religiosi e secolari, dedicati alle opere di beneficenza; e soprattutto Leone XIII nell'enciclica Rerum novarum, 15 maggio 1891; e Pio XI nell'enciclica Quadragesimo anno, 15 maggio 1931.

II. QUANTITÀ DA EROGARSÌ

Si distingua: quando il prossimo è di fronte al pericolo di perdere la vita o ad altro male veramente grave che non può da sé superare né fisicamente né moralmente, si dice trovarsi in necessità estrema o quasi estrema (la quasi estrema è chiamata anche gravissima ed all'effetto di cui parliamo è equiparata all'estrema); se può superarla, ma con notevole incomodo, la necessità si dice grave; se infine può farlo con qualche incomodo non notevole o non grave e in tutti gli altri casi, la necessità si chiama comune. Da ciò derivano questi principi: 1) nei casi di estrema o grave necessità tanto è da darsi o permettere che si prenda, quanto sia necessario ad uscire da tale necessità; nell'estrema anche dai beni necessari allo stato, nella grave dai soli b. s. (v. FURTO, CAUSE SCUSANTI del); 2) nella necessità comune o in opere di beneficenza, il superfluo da erogarsi varia secondo le facoltà del possessore. Ad evitare il peccato contro il precetto basterebbe, secondo molti, dare il 2 % del superfluo che resta netto da tutte le spese di salari, tasse e così via; né importa a chi si dia in particolare. Secondo altri dovrebbero dare il 5 % del superfluo. Forse le due sentenze possono bene conciliarsi in questo modo: che in proporzione del superfluo, se trattasi di ordinari benestanti, sia su per giù il 2 %; se di più facoltosi, la percentuale debba aumentare gradualmente sino al 5 %.

Questo quanto al precetto cristiano sull'uso del superfluo, che ad ogni modo, fuori della necessità estrema, non obbliga sub gravi, neanche, probabilmente, nella necessità grave tranne che non sia per divenire estrema. Ma in quanto ad atto di virtù cardinale o morale, dovrebbero consigliare a dare anche più da tutti i b. s., mobili ed immobili, onde avere una equa ripartizione come richiede una società bene ordinata, senza volere con ciò distruggere o intaccare diritti giustamente acquisiti.

III. IL MOTIVO O TITOLO

Il motivo della elargizione dei b. s.: 1) in quanto precetto è la compassione del prossimo per amor di Dio, un atto quindi di quella virtù teologale che si chiama carità; 2) in quanto atto virtuoso appartenente all'equità naturale consiste nella bontà che riluce in tale azione in quanto tende a soccorrere il nostro simile e quindi a promuovere il bene della società, ed è compreso nella virtù morale o cardinale della giustizia che dicesi generale, legale, ovvero, per lo scopo finale a cui tende, sociale. Questo va detto quando si tratta di sovvenire del superfluo

alla necessità comune od anche grave; perché allora chi dà, dà del suo, di ciò che gli appartiene. Quando però trattasi di venire incontro alla necessità estrema, allora subentra il titolo di giustizia stretta o commutativa; perché tipo facto che esiste tale necessità, tutti i beni, di chiunque essi siano, diventano comuni « et fiunt primi occupantis » che in tale necessità si trovi, e può usarne come cosa propria in quella misura che sia al caso necessaria. L'indigente in altre parole acquista dominio perfetto nell'estrema necessità, imperfetto negli altri casi.

Si dicono pure b. s. quelli acquistati sui beni ecclesiastici che restano dopo l'onesto sostentamento del beneficiato, ma di ciò in altra voce (v. BENI ECCLESIASTICI).

BIBL.: S. Tommaso, Sum. Theol., loc. cit.; S. Alfonso, Theol. moralis, I, ed. Gaudé, Roma 1905, nn. 31-33; C. Antoine, Corse d'Economie sociale, tradotta dal franc. da P. Martinelli, Siena 1901, pp. 619-22; J. Banchi, Vita sociale, Vicenza 1932, pp. 422-426; T. A. Iorio, Theologia moralis, I, 3a ed., Napoli 1948, nn. 261-65. Tommaso Angelo Iorio
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“BENI SUPERFLUI.” Enciclopedia Cattolica, vol. II (1949), p. 785. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/beni-superflui.