FURTO. - Ogni ingiusta sottrazione di cose altrui, fatto a scopo di lucro, contro l'opposizione ragionevole del padrone.
I. ELEMENTI ESSENZIALI DEL F
La definizione data, che si può chiamare alquanto generica, nel senso che dà i soli elementi essenziali di ogni f., viene poi meglio determinata in quella che viene data per ogni singola sua specie. Pertanto appare subito da essa ciò che è indispensabile a costituire un f. di qualunque specie: 1) che ci sia non solo la sottrazione materiale di beni altrui, ma che ciò avvenga ingiustamente: in questo caso è da ritenersi ingiusta ogni sottrazione di beni altrui fatta senza alcun titolo oggettivo che giuridicamente e moralmente la permetta; 2) che detta sottrazione sia fatta a scopo di lucro: si avrebbe infatti solo un ingiusto danneggiamento nel caso che i beni altrui venissero presi per essere distrutti o deteriorati; 3) che questo avvenga contro l'opposizione del padrone, opposizione che, perché abbia la sua forza morale, deve essere giusta ossia motivata. Quest'ultimo elemento è di particolare importanza in tutti i problemi che toccano il f. L'opposizione ingiustificata all'azione di un terzo, diretta a prendere un oggetto o a ritenerlo, è moralmente e giuridicamente inesistente, eliminando per ciò stesso dalla medesima azione la natura di f. D'altra parte bisogna pure ricordare che, generalmente parlando, il padrone è sempre in diritto di rinunciare alla sua proprietà a di non opporsi a che altri ritenga del suo; nel qual caso anche cessa sempre il f.; è però necessario che detta rinunzia sia spontanea. Infine è pure naturale che, a parità di condizioni, sia tanto più grave un f. quanto più ragionevolmente il padrone si oppone. A detto scopo però non è necessario che egli manifesti con atti positivi la sua riluttanza alle azioni di f. da parte di terzi: basta che egli non accontenta positivamente. In casi dubbi, salvo rarissime eccezioni, si presume che il padrone sia contrario a che altri prendano del suo.I tre elementi essenziali del f. ora riferiti (sottrazione di cose altrui, scopo di lucro, opposizione del padrone) non si trovano mai soli. Essi sono uniti ora all'una era all'altra circostanza, a tre soprattutto. Di queste, che costituiscono f. specificamente diversi, la prima è da considerarsi come connaturale e costituisce il f. semplice: essa consiste nel fatto che il f. avviene occultamente. Per precisione tecnica è necessario tener presente che occultamente qui non vuole affatto significare che il f. debba avvenire in maniera che il padrone non l'avverta, ma solo che contro il padrone non deve essere usata violenza fisica o morale che lo costringa a non reagire o lo renda a ciò impotente. Per quanto riguarda la sua valutazione morale, in questo genere di f. si ha un'ingiusta reale circa i beni di fortuna del prossimo; nulla più. La seconda circostanza, che può unirsi agli elementi su descritti e che manca nel f. semplice, è la violenza. Anche qui è opportuno ricordare che si tratta esclusivamente di violenza, fisica o morale, fatta al padrone, che pertanto deve essere presente al f.; non è violenza perciò ogni altro atto per quanto violento, per es., la rottura di cancelli, di porte, di finestre, per poter più facilmente rubare. Questo genere di f., che tecnicamente è chiamato rapina, è specificatamente, come dicono i moralisti, distinto dal f. semplice; meglio si può dire che oltre ad essere un f. è anche un'offesa personale al padrone: per questo nella rapina vi sono sempre due peccati di ingiustizia, uno circa i beni patrimoniali del prossimo, l'altro contro l'immunità personale di esso. Questa seconda specie di f. si distingue dalla prima solo per il modo con cui il f. viene commesso. La terza circostanza invece differenzia il f. dalle due specie precedenti solo per l'oggetto. Si ha infatti il f. cosiddetto sacrilegio quando vengono rubati oggetti saci o destinati al culto. Anche qui i peccati sono sempre due: uno di ingiustizia per il f. di beni altrui, l'altro di sacrilegio per l'offesa alla virtù della religione. La precedente osservazione circa la differenza specifica della rapina dal f. semplice ritiene il suo valore pure per quanto concerne la differenza tra il f. sacrilegio e le due specie predette: per questo più che di differenza specifica tra l'uno e le altre, nel f. sacrilegio bisogna parlare di sacrilegio oltre che di f. È poi ovvio che si ha una rapina sacrilega nel caso che il ladro di cose sacre usi violenze contro chi è legittimamente destinato a custodirle. Le infrazioni alle leggi morali in questo caso si accumulano a si hanno non più due, ma tre peccati. In conseguenza di quanto è stato finora detto la presente esposizione riguardante il f. ha valore non solo per il f. semplice ma anche per quello qualificato di rapina e di sacrilegio: tutte e tre queste specie infatti convengono nei tre elementi essenziali su riferiti. È noto poi che al f. è pienamente equiparata la mancata restituzione di quanto fu ritrovato ed appartiene ad altri, la mancata restituzione di quanto fu estorito con inganno, e il mancato pagamento dei debiti.
II. VALUTAZIONE MORALE DEL F
Parlando della moralità del f. tutti i moralisti, senza alcuna eccezione, convengono nel classificarlo tra i peccati di per sé gravi, benché riconoscano pure unanimemente che possa alle volte essere solamente peccato veniale. Sarà bene anche su questo punto chiarire quanto può in apparenza sembrare oscuro. Per questo, pur prescindendo dalla S. Scrittura, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, che espressamente ritiene grave il peccato di f. in quanto conduce alla morte eterna («i ladri e i rapinatori non possederanno il Regno di Dio»: I Cor. 6, 10); prescindendo anche dal perpetuo consenso della Chiesa e dei Padri in questo senso, e dal fatto che il f. è posto nel Decalogo tra i peccati che offendono gravemente la legge naturale (settimo comandamento: non rubare), bisogna convenire che se non fosse proibito sotto pena di peccato grave, il f. non solo ostacolerebbe grandemente il convivere pacifico ed il progresso del consorzio umano, diminuendo e annientando i reciproci rapporti di carità e di giustizia, ma renderebbe impossibile permanentemente ogni rapporto sociale. Con ciò non si vuole certamente affermare che ogni singolo f. costituisca sempre un peccato mortale: è facile dimostrare il contrario rifacendoci alla definizione e considerando i tre elementi essenziali del f. Appare fin troppo chiaramente infatti che un prelievo di beni altrui in quantità minima, un arricchimento indebito nel ladro, parimenti in materia leggera, e infine un danno al proprietario altrettanto leggero da non renderlo sostanzialmente e gravemente contrario all'azione del ladro, non possono creare uno stato di grave responsabilità nel ladro stesso, né conseguentemente un peccato grave: tanto più che, pur con dette violazioni, l'ordine sociale e la giustizia commutativa rimangono sufficientemente integri.Il problema invece piuttosto grave sta nella difficoltà di determinare in concreto quando il f. costituisce peccato mortale, quando solo veniale. Avendo infatti detto che il f. è un peccato di per sé grave, facilmente si potrebbe essere indotti ad attribuire la maggiore o la nessuna gravità della colpa esclusivamente alla maggiore o minore quantità dell'oggetto rubato: niente di più errato. Certamente l'elemento oggetto nel f. ha un peso non indifferente, ma non è il solo né sempre il principale. È necessario per questo rifarsi nuovamente agli altri due elementi essenziali di ogni f., ossia all'illecito arricchimento del ladro e all'opposizione del padrone. Cominciando da quest'ultimo, benché sia opportuno ricordare che non sempre la gravità o meno del f. si trova in relazione diretta con la maggiore o minore opposizione del padrone (un uomo particolarmente avaro potrebbe opporsi violentemente e risentirsi sensibilmente anche in modo grave per f. di minime proporzioni); pure essa influisce in qualche modo sulla gravità del f., anche perché è facile comprendere che persone diverse possono, e spesso giustissimamente, essere più o meno contrari e privarsi di un medesimo oggetto: tale diversità dipende dal carattere del derubato, dal suo grado di fortuna, e da altre circostanze; in detti casi sarà ovviamente più o meno grave l'affronto e quindi l'ingiustizia a seconda della diversità di dette circostanze, sempre che siano in qualche modo avvertite dal ladro. Per quanto poi riguarda l'illecito arricchimento la cosa appare più evidente. Sarebbe strano davvero permettere ai ladri di arricchirsi anche di notevoli quantità di beni altrui con la scusa che essi non arrecano grave danno al prossimo (il che in realtà è certamente possibile, ad es., in f. leggeri distribuiti tra moltissime persone), e quindi concludere che, così agendo, non commettono che un peccato veniale. Anche questo elemento quindi, ossia la proibizione di arricchirsi senza un titolo legittimo, ha il suo peso nel determinare come a quando il f. costituisca peccato grave. Né va dimenticata un'altra circostanza che, benché fuori degli elementi propri del f., è nondimeno ad essi collegata, circostanza costituita dall'esigenza di garantire in ogni tempo il bene comune e rendere possibile la vita con le sue relazioni. Si vuole dire che, in difetto degli altri elementi, anche questo può avere ed ha un peso alle volte determinante, soprattutto in quelle circostanze nelle quali si verifica il caso di f. che, pur essendo in materia grave, non arreca grave danno a terzi, né cozza contro un'opposizione grave del derubato, né genera notevole arricchimento nel ladro (basti pensare a f. anche di diverse decine di migliaia di lire, fatti e miliardari, o a società economicamente potenti, e allo Stato medesimo, da persone già oltremodo ricche). Si dirà quindi che sarà f. grave anche quello che, pur essendo leggero, attesi solamente gli elementi essenziali del f., tuttavia offende gravemente il bene comune, rendendo difficili le relazioni di società. Soggettivamente però occorre sempre che questa speciale malizia sia avvertita dall'agente.
III. MATERIA DEL F
Tuttavia, benché tutti questi elementi abbiano il loro influsso, e talvolta ognuno determinante, data la natura del f. che è un peccato di ingiustizia verso il prossimo che viene lesa nei suoi beni patrimoniali, ordinariamente l'ultima parola, per quanto concerne il f. grave e quello leggero, spetta precisamente alla quantità di detti beni rubati, ossia, come dicono i moralisti, alla materia del f.In realtà non è neppure facile determinare con precisione matematica quale materia debba considerarsi grave e quale leggera nel f. D'altronde questa difficoltà non può meravigliare. Se si parte dal concetto che nel f. è necessario vagliare simultaneamente non solo gli elementi essenziali, essi pure non sempre ben definiti, ma molte altre circostanze che, per quanto estrinseche, tuttavia sono per morale necessità congiunte quasi sempre con quelli; e se si tiene presente che in tutto o in parte detti elementi e queste circostanze sfuggono a una valutazione di ordine matematico, perché frutto ed effetto di libero concorso personale e di stati soggettivi fisici o psicologici difficilissimi a interpretarsi, non sorprenderà che in concreto, fermandosi alla sola materia del f., sia pressoché impossibile dire in cifre precise quale di essa sia grave quale leggera. Ciononostante, essendo pur necessario tentare, almeno con cifre approssimative e in via di principio, di dare delle regole che servano come indirizzo relativamente sicuro in questo problema, a maggior precisione si pongono alcune proposizioni base, sulle quali ognuno potrà nei singoli casi pratici fondare i suoi giudizi. Queste proposizioni partono dalla considerazione che nella serie di tutti i f. possibili oltre ad una materia che bisogna assolutamente considerare sempre come leggera, e ad una materia che bisogna assolutamente considerare sempre grave, qualunque siano le circostanze che accompagnano a l'una e l'altra, ne esiste una che rubata a determinare persone costituisce peccato grave, rubata ad altre solo peccato veniale, ossia una materia che è grave o leggera solo relativamente.
Prima di tutto vi è una materia che è assolutamente e sempre leggera; essa non costituisce né può oggettivamente costituire mai oggetto di ingiustizia grave. Tale materia, astrattamente parlando, è costituita da beni che se rubati non arrecano per sé né grave danno alla società né grave danno ad offesa alla persona che viene di essi derubata né un notevole arricchimento nel ladro. Praticamente questi beni sono costituiti da quelle cose che non si è soliti, o quasi, curate con qualche ansietà. Per esemplificare: il f. di poche lire, di un bottone, di uno spillo di ferro, di pochi grammi di cibo, ecc. Come ognuno vede, questi beni, se rubati, non possono costituire che materia di peccato veniale; sarebbe infatti contro gli stessi principi di diritto naturale, data la sproporzione che ne deriverebbe, giudicare grave un f. di cose così leggera. Per opposto però bisogna ammettere una materia assolutamente e quindi oggettivamente sempre grave. Cioè vi è un limite nel f., superato il quale non si può più parlare in nessun modo di materia leggera. Detto limite è richiesto perentoriamente dal bene comune: questo infatti sarebbe in realtà grandemente ostacolato se, pur superato quel limite, ci si trovasse ancora di fronte a colpa solamente leggera. È ovvio infatti che a questo modo si darebbe il via a f. enormi e dannosissimi, sia per i privati che per la società, in quanto, costituendo essi solo peccato veniale, non sarebbero che pochissimo e niente curati dalla massa degli uomini. Per maggior chiarezza poi va notato che il termine, assolutamente, qui vuole indicare che il peccato di f. in detta materia rimane ugualmente grave, e quindi la giustizia commutativa è gravemente violata anche nell'eventualità che il derubato, data la sua enorme fortuna economica, non risenta grave danno da detto f., o che il ladro non guadagni che una modesta somma. Quale sia poi questa materia e somma equivalente è determinato dai moralisti, benché in questo non siano completamente d'accordo. Più fondata pare l'opinione di quelli che fanno ascendere tale cifra al corrispondente del salario di un mese di lavoro di un operaio di media categoria. Oggi, a titolo esemplificativo, normalmente parlando, sarebbe da considerarsi materia assolutamente grave la somma che va dalle 25 alle 30 mila lire italiane, cartacee, cioè il salario di un mese di lavoro di chi guadagna da 800 a 1000 lire al giorno. Praticamente quindi oggi non è possibile in nessun caso rubare 25-40 mila lire senza fare peccato mortale anche se detta somma eventualmente non arrechi grave danno ad alcuno. Bisogna pure tener presente che la materia assolutamente grave è la sola che va calcolata nel f. perpetrati a danno di opulente società o di privati straordinariamente ricchi, non costituendo per loro un grave danno neppure relativo una somma minore.
Si è detto che esiste pure una materia grave solo relativamente. È ovvio infatti che non può costituire f. grave solamente la somma che arriva alla materia assolutamente grave. Troppo disordine a troppi gravi danni si avrebbero (che si dovrebbero ciò nonostante considerare peccati veniali) nel caso che ci si dovesse fermare a considerare solo la materia assolutamente grave. Si intende poi per materia relativamente grave quella somma di beni che, rubata, costituisce di fatto un grave danno per il derubato, danno che invece sarebbe leggero nell'eventualità che la medesima somma venisse rubata ad un altro economicamente più ricco. Anche qui è la medesima legge naturale che insinua molto chiaramente non essere lo stesso rubare 800-1000 lire a un modesto operaio e rubarle invece a una persona ricchissima, e che la somma relativamente grave debba cambiare necessariamente col cambiare della categoria cui le persone appartengono, appunto perché ad una arreca danno il f. della somma a, ad un'altra solo la somma a. Generalmente è materia relativamente grave nel f. la somma corrispondente ad una giornata di lavoro e al necessario per poter vivere un giorno secondo la propria posizione sociale. Conseguentemente detta materia oscilla con l'oscillare delle posizioni sociali delle persone. Vi è infine una materia relativamente leggera. Essa è costituita da quella somma di beni che, benché per altri costituisca materia relativamente grave, pure, dato lo stato della persona cui è rubata, essa non costituisce che materia leggera; ad es., un f. di un migliaio di lire perpetrato a danno di un ricchissimo signore.
Ma anche sulle precedenti proposizioni riguardanti la materia del f. vanno fatte alcune osservazioni. Prima di tutto le cifre riferite valgono solo se trattasi di f. tra persone estranee; sarà per questo necessario almeno raddoppiarle, ad es., nei casi di f. tra coniugi, e dei figli verso i genitori, ecc.; è ovvio infatti che tanto i genitori verso i figli che un coniuge verso l'altro sono molto meno contrari al f. che non se si trattasse di persone che non hanno con loro alcuna relazione: in fin dei conti i beni rimangono in famiglia e servono per l'uso della famiglia. Secondariamente la somma definita per avere la materia relativamente grave dovrà pure raddoppiarsi se non viene rubata con un'unica azione ma ad intervalli di tempo e in piccole proporzioni: in questo modo infatti, essendo il danno distribuito in un lasso di tempo più lungo e in piccole quantità, è per ciò stesso meno sentito e quindi meno grave. Che anzi se con piccoli f. si ruba a diverse persone, senza arrivare a un danno relativamente grave per nessuna di esse in particolare, i moralisti richiedono giustamente, per potersi raggiungere la materia grave, il doppio della somma assolutamente grave, quindi da 50 a 60 mila lire, e a condizione che questi piccoli f. siano moralmente uniti ossia tanto vicini tra loro da costituire un'unica azione morale; che altrimenti non si raggiungerebbe mai la materia grave, ma rimarrebbero tanti f., tutti leggeri. In terzo luogo bisogna tener conto anche di varie circostanze attenuanti. Per questo è richiesta una somma maggiore per avere la materia grave nel f. di cose incustodite e esposte (ad es., di frutti di alberi prospicienti la strada, di rimasugli di grano o paglia nei campi); e di cose prodotte naturalmente senza lavoro (ad es., funghi, fragole, arbusti); e di ritagli; e di oggetti piccoli e diversi (ad es., di un pomo, di un ago) rubati allo stesso padrone. Queste cose infatti nell'uso comune valgono di meno per l'una o l'altra circostanza su riferite. Ordinariamente anche in questi casi ci vorrà una somma doppia per arrivare alla materia grave. Infine va notato che il f. esulerà sempre in quei casi nei quali il proprietario non è contrario o non lo è sostanzialmente, e ciò in quanto ognuno può rinunciare ai suoi diritti.
IV. CAUSE PERMISSIVE O SCUSANTI IL F
Sono la cosiddetta necessità estrema e l'occulta compensazione. A dire il vero, parlando con proprietà, non vi sono cause che permettono il f., poiché essendo esso un peccato non può essere mai ammesso; il senso quindi di questo enunciato è che in alcune circostanze (estrema necessità, compensazione occulta) viene a mancare qualcuno degli elementi essenziali e costitutivi del f., e quindi il f. stesso.1. Necessità estrema
In relazione alla giustizia commutativa si chiama necessità estrema quel momento o stato particolare nel quale una persona si trova sotto la minaccia di morte imminente o di una sfortuna equivalente. Oltre la morte, comunemente è ammesso che costituiscano pure lo stato di necessità estrema la schiavitù propriamente detta, un'infamia gravissima, la rovina completa o quasi della salute, una mutilazione gravissima, lostupro. Questo disgrazie perché creino l'estrema necessità devono essere imminenti né devono potersi evitare in altro modo che con prendere beni altrui. La teologia morale cattolica insegna che nell'estrema necessità già esistente o inevitabile in altre maniere a ognuno è lecito appropriarsi dei beni di qualsiasi persona in quanto ciò è indispensabile per liberarsene. In altri termini in quei casi tutti i beni che esistono, e che effettivamente sono indispensabili per liberare una persona dalla morte o da equivalente disgrazia, possono essere presi come se non appartenessero ad alcuno, senza che per questo ci sia un f., a condizione che essi non superino quelli richiesti per eliminare detta necessità. Tanto avviene per diritto naturale: poiché in qualsiasi modo sia avvenuta tra gli uomini la distribuzione dei beni, essendo stata essa intesa e ordinata in riferimento al bene comune, è assoggettata per sua natura alla condizione che per essa non venga a determinarsi un torto estremo alla medesima persona per il cui maggior bene è stata istituita. Al presentarsi quindi del caso di estrema necessità tale distribuzione è come se non fosse avvenuta, sempre a condizione che si prenda solo quanto è davvero richiesto per liberarsi dallo stato predetto.
Per esemplificare: chi è sul punto di morire di fame può prendere cibi sufficienti per sfamarsi dovunque li trovi; chi è inseguito a morte da assassini può prendere un cavallo o una bicicletta o un'automobile di altri per sfuggire (salvo in questi casi l'onere della restituzione, bastando il solo uso di questi beni per eliminare l'estrema necessità); chi per liberarsi dalla schiavitù si appropria di una grande somma di denaro altrui non commette un f., purché la restituisca, a pericolo scampato, se la possedeva altrove. Questo stesso è lecito, per sé, a favore di altri, purché non si abusi. Né il padrone può positivamente opporsi a detti prelievi, poiché in colui che si trova in necessità estrema vi è vero diritto di appropriarsene, diritto che non può essere violato. Questo principio può fare una certa impressione, ma questa viene con relativa facilità sormontata se si pensa che in ultima analisi Dio creò tutto a servizio dell'uomo e a questo deve principalmente servire.
2. Compensazione occulta
Se due persone sono vicendevolmente debitrici e creditrici tra loro per un medesimo valore di cose o della medesima somma di denaro, non si richiederà che l'una e l'altra si addebitino a vicenda. Qui c'è già un compenso reciproco. Questo compenso è chiamato legale. Qui si tratta invece del compenso extralegale che appunto per questo si usa chiamare dai moralisti occulta compensazione, ossia l'appropriazione, all'insaputa del debitore, di cose che egli ci deve (v. COMPENSAZIONE OCCULTA).V. IL F. COME DELITTO
Da quanto si è detto sopra appare che nel f. c'è più che materia per costituire, oltre che un illecito morale, anche un delitto, dato il perturbamento che causa nelle relazioni sociali. Non fa quindi meraviglia che tutti i diritti (qualche isolata deviazione, come la disposizione che si dice introdotta a Sparta da Licurgo, per cui si puniva non il f. in sé, ma la mancanza di destrezza nel f., anche se storicamente accertata non muta la sostanza delle cose) l'abbiano considerato e lo considerino come delitto. Solo che nei vari diritti possono avere maggiore considerazione alcune specie qualificate di f., mentre altre sfuggono alla repressione penale, la quale deve necessariamente arrestarsi di fronte ad un certo formalismo giuridico, da cui non infrequentemente è possibile evadere, ed evadono i più scaltri. È così possibile che mentre il volgare ladro di strada sia incarcerato per qualche centinaio di lire, colui che ha ammassato la sua fortuna, traendo dei profitti illeciti, con malversazioni, favoritismi o altro, resti del tutto impunito. Lo Stato fa quello che può: resta poi il tribunale della coscienza e quello di Dio. Il diritto italiano comprende il f. sotto il tit. 13°, dei delitti contro il patrimonio, includendo in essi il f.(Cod. pen. it., artt. 624-26) e alcune altre specificazioni, come la sottrazione di cose comuni (art. 627), la rapina (art. 628), l'estorsione (v. artt. 629-30), l'usurpazione (art. 631), le deviazioni di acque a modificazioni dello stato dei luoghi (art. 632), l'invasione di terreni ed edifici (art. 633) e, allontanandosi sempre più dalla figura specifica del f., tratta sotto lo stesso titolo anche del delitto di turbativa violenta del possesso (art. 634) e delle varie configurazioni di danneggiamento (artt. 635-39).
Nel diritto penale canonico la condanna per f. importa nel laico l'esclusione automatica (ipso iure) degli atti legittimi ecclesiastici e l'allontanamento da qualsiasi ufficio, che il reo possa eventualmente ricoprire nella Chiesa; di più l'obbligo giuridico, oltre che morale, di riparare i danni (can. 2354 § 1). Il chierico poi che commettesse un simile delitto può essere sottoposto a pene di varia natura proporzionalmente alla colpevolezza, pene che possono andare dalle censure alla deposizione (can. 2354 § 2).
BIBL.: sources