FEDE, BUONA (E CATTIVA)

FEDE, BUONA (e CATTIVA). - Tra i diversi significati della parola fede (latino fides) c'è anche quello di fiducia e del suo fondamento (fedeltà, lealtà, veracità). Ed è tenendo mente a questo significato che si parla di b. o cattiva f. nell'ambito della morale o del diritto. Agisce in b. f. colui che agisce secondo lealtà e veracità, senza'ombra di dolo o di frode. Sicché la b. f. può definirsi una convinzione di liceità formatasi nel soggetto, esente da colpabilità morale o almeno giuridica, per quanto oggettivamente erronea.

La vera b. f. è quella teologica, ed è l'assenza di colpa morale per mancanza di attenzione e di consenso al vero carattere dell'oggetto morale. L'altra b. f., giuridica, è la presunzione che la legge fa, in determinate circostanze, dell'esistenza della b. f. teologica, o meglio dell'assenza di dolo. Sono molti i rapporti etici e giuridici rispetto ai quali è da prendersi in considerazione la b. f. cattiva f. teologica giuridica.

Innanzi tutto tanto il CIC che il Codice civile italiano parlando della b. e cattiva f. nella materia del possesso e

della prescrizione (CIC, can. 1509-12; Cod. civ. it., artt. 1140-70), ma non in senso del tutto univoco.

Il Codice italiano stabilisce: "è possessore di b. f. chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La b. f. non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La b. f. è presunta" (art. 1147 cpvv. 1-3). Questi principi, che rispecchiano evidentemente il diritto naturale, concorrono con il diritto canonico e con la morale. Si deduce dal primo che è possessore di cattiva f. chi ha coscienza di ledere l'altrui diritto (non bastando allo scopo il solo possesso materiale di beni altrui); dal secondo che l'ignoranza non è legittimamente colpevole non crea la cattiva f. (lo stesso si dica di un dubbio solo negativo); dal terzo che la b. f. si presume (s'intende per il foro esterno e fino a prova contraria). È bene però ricordare che il Codice italiano, oltre al senso predetto, attribuisce alle volte al termine b. f. anche il senso di buona volontà, correttezza civile, sincerità (p. es., artt. 785, 1337, 1358, 1366, 1375, 1416, 1460, 1909, 2036, 2920).

Ora, coincidendo la malafede con la violazione formale del diritto altrui, ed essendo per conseguenza la b. f. fondamentale richiesta per diritto naturale, non è da meravigliarsi che il CIC ritenga quest'ultima assolutamente necessaria in ogni momento, prescrivendo nel celebreremo can. 1512 che nessuna prescrizione può aver valore se non è corroborata da b. f. non solo all'inizio del possesso, ma per tutta la durata della prescrizione. Fu tanta anzi in questo la forza del diritto canonico, fin dal suo sorgere, nel sostenere detto principio che tutte le legislazioni coesistenti ne risentirono, almeno parzialmente, non escluso l'aggredito diritto romano. E mentre per quest'ultimo era sufficiente nella usucapio e nella longi temporis praescriptio che la possessio non fosse né vi (non furtiva) né clam (non da spoglio clandestino), ne perciò, giuridicamente trasferire il dominio e solo più tardi si richiede la "bona fides" almeno all'inizio del possesso (in quanto si ritiene che la mala fides superveniens non noscit); sotto detto influsso, in periodi posteriori, si richiede la b. f. per tutta la durata (si disse: mala fides superveniens noscit). Ci fu un momento, è vero, che sembrò verificarsi un influsso in senso contrario. Graziano accolse nel Decretum (dictum ad c. 15, C. 16, q. 3), per la prescrizione, il principio romano che esigeva soltanto in bona fides iniziale, nel momento dell'acquisto del possesso. Ma la reazione a questa deviazione si manifestò subito nella dottrina dei canonisti, e nella legislazione conciliare (c. 20, X, II, 26).

È necessario pertanto delucidare questa parte essenziale della b. f. Secondo la dottrina cattolica e il diritto naturale è necessario che chi detiene cose altrui non abbia mai, per tutto il tempo richiesto per prescrivere, la coscienza che esse appartengono ad altri. Fu sotto Innocenzo III che, per reazione a Graziano, il Concilio Lateranense IV (1215), al can. 41 disse espressamente: "è necessario che colui che prescrive non abbia in alcun momento coscienza di possedere cose altrui". E per riflesso la reg. 2 del c. 1. VI di Bonifacio VIII (1208) sanzionò che un possessore di b. f. non può mai prescrivere; la norma passò quindi nel CIC, can. 1512. È del resto il settimo comandamento, "non rubare", che proibisce di ritenere ciò che non è proprio (v. furto).

Pertanto le legislazioni civili che si oppongono al predetto principio sulla b. f., non hanno né possesso avere alcun valore giuridico in coscienza. Per rifarsi a quella italiana che o non richiede la b. f. in nessun momento del possesso, come quando si tratta di usucapione ventennale (cf. artt. 1158, 1160 cpv. 1, 1161 cpv. 2, per fermarsi ai soli beni immobili, all'università dei beni, e a beni mobili non iscritti nei pubblici registri); o si contenta di una b. f. solo iniziale (art. 1147 cpv. 3), come nell'usucapione decennale (art. 1159, 1160 cpv. 2, 1161 cpv. 1 ecc.), per sé si dovrebbe dire che essa è immortale, se intende essere produrre i suoi effetti anche in coscienza e immortale, anche se gli stessi non hanno la prescrizione. Ma è giustamente pensabile (e la natura stessa della legislazione civile, che non si cura direttamente del foro interno, induce a crederlo), che l'intenzione del legislatore nel redigere il detto articolo sia stata quella di negare un'azione giuridica in chi non possedete il suo per venti o dieci anni senza averlo mai contestato (anche se ciò avviene inesplosivamente), e di liberare il giudice dall'onere difficilissimo, per non dire niente affatto possibile, di dover provare una cattiva f. che non solo non appare all'esterno, ma che non può neppure essere a priori presunta in chi per detta durata possedete dei beni mobili o immobili senza essere molestato. Sotto questo aspetto e nel senso spiegato si potrebbe ritenere moralmente lecito o almeno tollerabile che una norma di diritto civile non si adegui perfettamente a quanto viene dettato dal diritto naturale che in fondo esso non rinuncia positivamente. Comunque rimane fuori discussione che è assolutamente indispensabile, perché la prescrizione produca i suoi effetti in coscienza, la b. f. interna o teologica dall'inizio alla fine del tempo richiesto a prescrivere. Le quali osservazioni valgono evidentemente per qualunque legislazione.

Ciò nonostante è ritenuto come probabile che, nel solo caso della prescrizione liberativa, sia sufficiente, anche per quanto riguarda la coscienza, che chi conosce l'altrui diritto (e che quindi in un certo senso è in cattiva f.), non si opponga positivamente che questi lo faccia valere: in quanto il non opporvisi e il restare internamente disposto a soddisfarlo qualora venga rivendicato, costituisce una certa quale b. f., almeno negativa, come alcuni moralisti la chiamo, anche se l'altrui diritto è conosciuto. Di questa opinione sono, tra gli altri, A. Vermeersch (Theol. mor., II, Roma 1937, n. 37; B 2), D. Prümmer (Med. stud. theol. mor., II, Friburgo in Br. 1936, n. 60), T. Iorio (Theol. mor., II, Napoli 1947, n. 584). Non si potrà accusare di grave ingiustizia il debitore che non parla avendo interessi contrari.

Va notato infine che la b. f. cessa dando luogo alla cattiva f. non solo a norma di legge con l'interruzione della prescrizione (Cod. it., artt. 2043 cpvv. 1-4; 2044; CIC, can. 1725, n. 4), ma anche ogni qualvolta, per qualunque motivo, chi prescrive viene conosciuta che quanto possiede appartiene ad altri.

Per concludere, benché di diritto naturale e per legislazione canonica sia richiesta la b. f. per tutta la durata del possesso necessario alla prescrizione, tuttavia non si possono condannare del tutto le leggi civili che ciò non ammettono espressamente, contenendosi di una b. f. solo iniziale o del solo fatto del possesso materiale: esse intendono con tali norme salvaguardare esclusivamente il buon andamento giuridico senza curarsi direttamente della coscienza che sfugge al loro controllo; che anzi appare probabile che la b. f. negativa, pur essendo unita alla conoscenza concreta del diritto altrui, possa alle volte liberare anche in coscienza da oneri certi.

In base i questi principi i moralisti risolvono le questioni che interessano le obbligazioni del possesso.

sore in b. f., in cattiva f. e in dubbia f. con tutta una casistica, che investe il campo della restituzione. Ma la b. o cattiva f. investe un po' tutto il campo del lecito e del' illecito, perché è principio fondamen-tale della teologia morale che non coscienza (v.), in quale però, comandando o proibendo una cosa, può essere vera o falsa senza sua colpa. La coscienza vincibilmente erronea è regola legittima dell'agire umano, ma solo per acci-dens, supposta cioè la b. f., la quale giustifica questa dissonanza tra la regola di moralità soggettiva ed oggettiva. Fin dove sia possibile questa falsa persun-sione sarà detto, quando si parlerà di ignoranza, comprendendo sotto questo termine anche l'errore. È opportuno a volte lasciare tranquillo colui che agi-sce in questa falsa persuasione (lasciare in b. f.), quando dall'illuminazione dell'intelletto di colui che è in procinto di agire che ha posto una serie di azioni in quel senso e si prepara a porre altre, ne po-trebbe derivare un forte perturbamento di coscienza, per le difficoltà da superare o altro, con il conseguente pericolo di trasformare una violazione puramente ma-teriale della legge, in violazione formale, o, come di-cono i moralisti, il peccato materiale in peccato formale.

Senza scendere a troppe esemplificazioni, è questo il caso di operazioni illecite, ma la cui illecità è difficile a comprendersi specialmente in certi mo-menti (v. EMBRIOTOMIA); di alcuni atti illeciti tra i coniugi, ma erroneamente ritenuti leciti e difficilmente evitabili nel singolo caso. In materia matri-moniale la b. f. ha inoltre un largo campo di appli-cazione nel cosiddetto matrimonio putativo, con riverbero nella legittimità dei figli, nella convalida-zione e sanazione in radice, ecc.

Allargando il campo ad altri Sacramenti, perfino la recezione dei Sacramenti dei vivi in stato di peccato mortale, ma in b. f., produce l'effetto di ottenere anche la prima grazia con la sola attrizione. L'Estroma Unzione produce questo effetto certamente e diretta-mente; gli altri Sacramenti probabilmente e per accidens.

Ma la cosa è diversa quando si tratta non più della liceità, ma della validità degli atti. L'omissione di un elemento essenziale o di una condizione sine qua non, fatta anche in b. f., non fa sì che l'atto da invalido diventi valido. Questo principio ha un'ap-plicazione immensa nel campo del diritto della morale. Ad es., nel campo dei Sacramenti, la confe-zione o l'amministrazione di un Sacramento, con variazioni sostanziali nella materia o nella forma, rende il Sacramento nullo, anche se ciò si è fatto con la più perfetta b. f. Ciò accade o perché l'oggettiva posizione degli elementi è richiesta dalla natura stessa delle cose, com'è il caso della materia e forma dei Sa-cramenti, oppure dalla volontà del legislatore, com'è il caso di una determinata forma ordinaria o straor-dinaria richiesta ora dalla Chiesa per il matrimonio, o dalla natura di certe leggi (irritanti = inabilitanti, almeno come principio generale, can. 16 § 1). A volte però il legislatore si mostra comprensivo verso chi agisce in b. f. = riconosce certi effetti anche a leggi irritanti = inabilitanti (can. 99 § 1). Per quanto ri-guarda la validità dei rescritti, la cui petizione con-teneva omissioni sostanziali o accidentali, fatte in b. o cattiva f., V. PRESCRITI.

S'intende comunque che il campo proprio della b. f. è quello della liceità e non della validità degli atti, è il foro interno, più che il foro esterno.

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