FEDELTÀ

FEDELTÀ. - Deriva da fides ed ha il senso di servare fidem. È una virtù molto affine alla veracità, di cui anzi si può dire faccia parte, e viene concordemente definita dai moralisti come la virtù che induce la persona ad eseguire con la dovuta sincerità ed esattezza quanto essa ha detto e promesso. Benché affine, la f. è distinta dalla veracità. Per quest'ultima si intende solamente la perfetta equazione tra quanto si pensa e quanto si manifesta all'esterno con parole, segni o fatti, prescindendo dal fattore promessa che può anche non aversi, mentre è indispensabile nella f. Conviene tuttavia con la veracità in quanto è propria della f. la perfetta equazione tra la promessa fatta e l'esecuzione di quanto viene promesso. Pertanto è concepibile la veracità disgiunta dalla f., non però la f. disgiunta dalla veracità. Da quanto si è detto segue che la f. promessa (v.) della quale poi segue le sorti per quanto riguarda gli obblighi che produce. Data questa particolare intima relazione tra la f. e la promessa, la dispendenza di quella da questa, vanno distinte varie specie di f. le quali, pur convenendo tutte nel fattore uguaglianza tra il promesso e l'operato, vengono sensibilmente a differenziarsi a seconda che si differenziano tra loro le varie promesse.

Ora vi è una promessa che è propria di ogni contratto, che anzi è a questo connaturale e da esso inscindibile; da questa promessa risulta un obbligo di giustizia comunitaria; ed è ovvio che in questo caso l'obbligo di f. è perfettamente uguale all'obbligo di giustizia e quindi vanno le l'altro costituiscono una medesima cosa. Ciò avviene non solo nei casi di contratti espliciti e in forma, quali una compravendita, una permuta, il matrimonio è notissimo il termine f. coniugale, onere gravissimo di giustizia dell'uno verso l'altro coniuge; ma anche in quelli impliciti costituiti dai quasi-contratti (v. QUASI CONTRATTO) presi in senso rigoroso, come avviene nelle varie professioni che hanno relazioni dirette a indire nel prossimo: gli obblighi professionali dei medici, dei notai, dei magistrati, dei parroci, ecc., eseguiti con la dovuta cura creando una vera virtù di f. professionale. In tutti questi casi siamo nel campo della giustizia.

Un certo obbligo di f. sorge pure in altri casi analoghi quasi-contratti, benché non rivestiti delle medesime caratteristiche dei. In questi casi però l'obbligo di f. non costituisce, almeno in via ordinaria, un onere di giustizia comunitaria, né, violato che sia, impone oneri particolari di riparazione di danni dovuti a infedeltà. Così qualunque incarico o mansione, presi in senso molto largo, se eseguiti con esattezza e cura adeguata, si dicono eseguiti con f. Non è però difficile che in questi casi possa sorgere un obbligo di f. dovuto per stretta giustizia comunitaria.

Tanto nel caso di contratti vero e proprio o quasi-contratto, quanto in questi ultimi casi, la f. non è presa nel suo proprio senso specifico. È infatti ammesso dai moralisti che il termine f. indichi precisamente un obbligo diverso da quello di giustizia comunitaria. È in questo ultimo senso, entrato poi comunemente nell'uso di tutti i popoli, si verifica perfettamente la nozione di f., presa appunto come esecuzione di quanto è stato spontaneamente promesso per una liberalità e non come prestazione di servizio ricevuto. È il caso della promessa pura semplice, dalla quale esula o per espressa volontà della persona o per la natura stessa delle cose l'obbligo di giustizia. Bisogna quindi ritenere che la f. più che un obbligo di giustizia sia ad indicare un obbligo solo mo-

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(da Savel Fidelin, 21 [1018], tux. 1. 1.)
Fedele da Sirmarino: - Ritratto. Discuno a penna di ignoto

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FEDELTÀ - FEDERAZIONE

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rale e di coscienza di far coincidere con le promesse fatte quanto poi deve essere messo in opera.

Anche quanto all'obbligo di coscienza nell'esecuzione di ciò che si è promesso bisogna tener presente le precedenti osservazioni. Pertanto mentre nel primo caso (contratti, quasi-contratti) vi è sempre obbligo di giustizia di stare a quanto promesso o dovuto, e nel secondo (casi analoghi a quelli del primo) tale obbligo può molto facili-mente seguire; nell'ultimo (sola promessa, pura e sem-plice), fatta qualche rarissima eccezione, dovuta più ad intervento di circostanze estranee che alla natura stessa della promessa, l'obbligo di stare alla promessa fatta è sempre di sola f. (con esclusione di quello di giustizia). Conseguenza grave che distanza enormemente l'an- d'alla f. è che mentre nella f. che coincide con la virtù della giustizia commutativa l'obbligo che ne deriva è grave o leggero a seconda che si tratti di materia grave o leggera, nella f. semplice, ossia nella f. nel suo senso più tecnico, esso è sempre leggero; e quindi mentre nei primi due casi vi è l'obbligo di riparazione dei danni ven- ralmente verificatisi a causa di infedeltà, tale onere esiste nell'ultimo anche se l'infedeltà alla promessa sia inesauribile e niente affatto motivata.

Il motivo di questa affermazione, così grave all'ap-parenza, sta nel fatto che in colui al quale la promessa vien fatta non vi è diritto stretto alla cosa promessa, poiché essa appartiene a chi la promette, né la trasmissione del diritto avviene solamente per l'avvenuta promessa. Ciò viene provato dal fatto che generalmente chi promette intende solo obbligarsi leggermene: ed è egli solo che può far nascere l'una o l'altra obbligazione secondo quanto intende: e in secondo luogo dal fatto che un obbligo grave non è richiesto di necessità dal bene comune o sociale, che anzi questo è procurato enormemente di più dal solo obbligo leggero: è ovvio infatti che se per ogni promessa puramente liberale dovesse sorgere un obbligo grave di coscienza molti si tratterebbero dal farla, soprattutto quelli che per essere più delicati di coscienza praticamente in osservato anche se munita di solo obbligo lieve.

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