ETÀ

ETÀ. -

I. DIRITTO CANONICO

In genere è una
causa naturale, che ha influenza sia sulla capacità
giuridica che sulla capacità di agire (v. CAPACITÀ):
mentre la prima, l'idoneità ad essere soggetto di di-
ritti, si acquista da ogni essere umano con la nascita e
può essere limitata esplicitamente dalla legge per i
singoli atti, la seconda, l'idoneità al compimento
di atti giuridici e all'esercizio dei propri diritti, di

regola si acquista dal soggetto con il raggiungimento
della maggiore e., ad eccezione di quei diritti per
l'esercizio dei quali la legge fissa un'e. differente.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore
e. al ventunesimo anno e la presunzione, che si
acquisti l'uso della ragione al compimento del settimo
anno e che il maschio sia pubere a quattordici anni
e la femmina a dodici. Chi non ha ancora compiuto
i sette anni di e. si dice infante o fanciullo o pargolo
(can. 88).

Durante la minore e. il soggetto è, di regola,
inabile all'esercizio personale dei diritti, ma alcune
potestà ed obblighi esistono già prima del compimento della maggiore e.

L'infante non è tenuto all'osservanza delle leggi
mergerente ecclesiastiche (cioè quelle che non sono
di diritto divino: can. 12). Normalmente non gli
si può amministrare né il sacramento della Cresima,
né l'Eucarestia (cann. 788 e 854); con l'acquisto
dell'uso della ragione, che può avvenire anche prima
del sette anni, comincia l'obbligo di confessarsi (se
conscio di peccato mortale) e di comunicarsi al-
meno una volta l'anno e la capacità di ricevere
l'Estrema Unzione (can. 940 § 1) e di pronunciare
voti (can. 1307 § 2). Però la Cresima può essere am-
ministrata agli infanti in caso di pericolo di morte,
o se sussiste altra grave causa (can. 788); e l'Eucari-
stia può, anzi deve, essere loro amministrata in caso
di pericolo di morte, se siano in grado di discernere
il Corpo di Cristo dal comune cibo e di adorarlo ri-
verentemente (can. 854 § 2). Con il compimento
del settimo anno comincia l'obbligo dell'osservanza
delle leggi ecclesiastiche in genere e dell'astinenza
in particolare (can. 1254 § 1). Con la pubertà si
acquista la capacità a partecipare ad elezioni (can.
167 § 1 n. 2), a scegliersi la chiesa per i propri fu-
nerali e il cimitero per la sepoltura (can. 1224 n. 1),
e con il compimento del quattordicesimo anno a
stare personalmente in giudizio nelle cause spirituali
o connesse con le spirituali (can. 1648 § 3).

Il CIC richiede, inoltre, il compimento del quat-
tordicesimo anno di e. per l'ammissione nel novi-
ziato, del sedicesimo per la professione religiosa
temporanea e del ventunesimo per il suddiaconato
e per la professione perpetua, sia solenne sia semplice.

Il raggiungimento di un massimo di e. non com-
porta perdita di diritti, ma soltanto esonero da al-
cuni obblighi; con l'inizio del sessantesimo anno
cessa, ad es., l'obbligo dell'osservanza del digiuno
(cann. 1254 § 2).

In diritto penale l'e. è una circostanza di cui si
tiene conto nell'applicare la pena al colpevole; gli
impuberi non sono soggetti alle pene latae sententiae,
e normalmente neppure alle censure o alle più
gravi pene vendicative ferendae sententiae, e in so-
stituzione di tali pene si applicano ad essi delle pu-
nizioni educative (can. 2218 § 1 e 2230).

La capacità di agire si acquista con la maggiore e.;
il minore nell'esercizio dei suoi diritti è soggetto alla
potestà dei genitori e del tutore, eccezione fatta
per quei diritti, per i quali la legge lo esonera espli-
citamente dalla patria potestà (can. 89).

II. IMPEDIMENTO MATRIMONIALE

Particolare importanza ha l'e. per il matrimonio.

Presso gli Ebrei era consuetudine che i fanciulli non
potessero contrarre il vincolo prima del compimento del
tredicesimo anno e le fanciulle del dodicesimo, purché
ambedue capaci di generare. In Atene occorreva l'e. di
diciotto anni per i fanciulli e di quindici per le fanciulle.
I Romani ritenevano che la pubertà naturale si svilup-

passe unitamente alla maturità mentale, ed ammettevano, quindi, la celebrazione del matrimonio al momento del raggiungimento della pubertà. Vi era disaccordo fra le due scuole di giuristi, Proculeiani e Sabiniani, sulla prova dell'esistenza della pubertà negli uomini, giacché questa ritenevano necessaria l'ispezione corporale, mentre i Proculeiani sostenevano che la pubertà giuridica o legale si raggiungesse con il compimento del quattordicesimo anno per l'uomo e del dodicesimo per la donna; tesi che fu accolta successivamente da Giustiniano.

Era usanza dei popoli germanici di contrarre matrimonio in e. matura, ma dalle antiche leggi non è dato desumere se vi fosse un'e. determinata. Nelle leggi visigote era sancita la proibizione di contrarre matrimonio se l'uomo fosse più giovane della donna. Il re Liutprando proibì il matrimonio agli impuberi di ogni sesso. Presso gli Anglosassoni vigevano in materia le stesse norme che regolavano l'e. per abbracciare lo stato religioso.

La Chiesa, nei primi secoli, si attenne alle norme tradizionali, stabilendo con il raggiungimento della pubertà la capacità di contrarre matrimonio. Ma gravi difficoltà sorsero con il propagarsi dell'uso di promettere i figli in tenera età con gli sponsali sia de futuro sia de praesenti: a questa licenza furono posti dei freni da Alessandro III, distinguendo l'e. legittima per gli sponsali e quella per il matrimonio, adottando per quest'ultimo il limite romano del raggiungimento della pubertà e per gli sponsali il compimento del settimo anno, e stabilendo il principio che gli sponsali de praesenti degli impuberi dovessero ritenersi, per presunzione di diritto, sponsali de futuro. Con il propagarsi della religione nell'Oriente la Chiesa, di fronte ai differenti costumi di quei popoli, applicò con prudenza il suo diritto, senza emanare nuove norme.

Questo impedimento è di diritto ecclesiastico: è, infatti, indipendente dal raggiungimento della pubertà. Indipendentemente dalla capacità a prestare consenso, in diritto naturale non esiste una e. determinata per contrarre matrimonio, anche perché non è richiesta per la validità del vincolo la capacità attuale di generare. In tal modo, se è invalido il matrimonio celebrato prima della aetas canonica, ancorché vi sia già la capacità di generare, dopo il compimento di quell'e. è valido il matrimonio contratto da colui, che al momento della celebrazione non era ancora capace di generare per un ritardo nel normale sviluppo, non per anomalia del fisico (v. IMPOTENZA).

Nell'antico diritto, fino al CIC, era richiesto il raggiungimento della pubertà legale, fissata in e. differenti per l'uomo e per la donna a causa del differente sopravvenire della potentia generandi nell'uno e nell'altra: nella donna è, infatti, più precoce, ma scompare anche prima che nell'uomo, il quale, più tardo nell'inizio, la conserva fino ad un'età più avanzata. Non dalla sola e., però, dipende il sopravvenire e il perdurare di questa capacità, ma anche da altri fattori, fra i quali precipiti il clima, la temperatura e la attività dei singoli individui.

Prima del CIC nella Chiesa latina, e prima del motu proprio Crebrae allatae del 22 febbr. 1949 nella Chiesa orientale, l'impedimento (dirimante, salvo che nel diritto dei Maroniti) sussisteva fino ai 14 o ai 12 anni compiuti rispettivamente per l'uomo e per la donna: esso però era condizionato alla effettiva mancanza o di discrezione o di capacità generativa (nisi multitia suppletet aetatem), di modo che non vi era l'impedimento se il soggetto, pur non avendo ancora raggiunto l'e. stabilita, avesse però sufficiente discrezione di giudizio e capacità di generare.

Nel diritto vigente si richiede per la validità del matrimonio l'e. di 16 anni compiuti per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067 § 1 del CIC e can. 57 § 1 del citato motu proprio, in AAS, 41 [1949], p. 101).

Ciò non soltanto per assicurare una maggior maturità psichica e la pubertà fisiologica, ma per molti altri motivi di ordine morale, sociale e igienico: infatti, l'oscillazione tra il tredicesimo e il diciotte-

simo anno per l'uomo e fra il dodicesimo e il quindicesimo per la donna nel raggiungimento della potentia generandi, il consolidamento dei fisici per una sana riproduzione, la maturità mentale per una piena comprensione degli obblighi derivanti dal matrimonio, la capacità lavorativa per un onesto sostentamento della famiglia hanno convinto il legislatore non solo a fissare il termine legale in una e. più avanzata di quella, in cui legalmente si presume raggiunta la pubertà, ma ad aggiungere un grave ammonimento: i pastori di anime cioè debbono cercare di distogliere dal matrimonio i giovani che non hanno ancora raggiunto l'e. in cui, secondo i costumi del luogo, si usa contrarre matrimonio (can. 1067 § 2 del CIC e can. 57 § 2 del motu proprio cit.).

Per i matrimoni degli infedeli vige il principio, che vale il matrimonio contratto da ambedue i coniugi infedeli impuberi, purché dotati di maturità di raziocimo e purché non esittono impedimenti di diritto naturale o divino (Resp. S. C. S. Ufficio 5 ag. 1839) o di diritto civile (che vincola gli infedeli).

Se uno dei due contraenti è battezzato e l'altro ne, l'impedimento sussiste solo nel caso che il battezzato non abbia raggiunto l'e. stabilita dalla Chiesa, ovvero che il non battezzato sia privo della discrezione di giudizio necessaria al matrimonio.

L'impedimento cessa con il raggiungimento dell'e. richiesta dalla legge. Il matrimonio contratto prima di tale e. è nullo e la nullità non si sana con il raggiungimento dell'e. richiesta.

L'impedimento può anche essere dispensato, purché sussista nei contraenti un raziocinio sufficiente a permetter loro di comprendere che il matrimonio è una società permanente tra l'uomo e la donna per procreare i figli (can. 1082 § 1). Senza questa maturità di raziocinio l'impedimento non è più di diritto ecclesiastico, ma di diritto naturale e, come tale, non può essere dispensato.

Ma, anche se vi è tale sviluppo psichico, la Chiesa non vuole concedere la dispensa o chi non sia almeno pubere. Concessa la dispensa, ai coniugi è proibita la esibizione fino a che non siano capaci al coito, per il pericolo dell'incontinenza conseguente alla esibizione. Il S. Ufficio ha ritenuto, che, in territorio di missioni, nel caso di fanciulli coniugati ancora impuberi e convertiti con la famiglia al cristianesimo, se il matrimonio è valido, i missionari debbano far opera di persuasione alla separazione non solo del letto ma anche dell'abitazione fino al raggiungimento della pubertà (Resp. 2 maggio 1866).

Raramente è concessa la dispensa: occorre una causa pubblica, come la concordia di un regno, di una città e di due famiglie divise da profondo odio. In pericolo di morte può essere concessa anche per causa privata.

III. DIRITTO ITALIANO

Il Codice civile italiano fissa il raggiungimento della maggiore e. al compimento del ventunesimo anno, e con ciò la capacità di compiere tutti gli atti, per i quali non sia stabilita un'e. differente (art. 2). Ad esempio, è con il compimento del diciottesimo anno che il minore «può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salvo le leggi speciali che stabiliscono un'e. inferiore» (art. 3).

Per il matrimonio il Codice del 1865 fissava per l'uomo il compimento del diciottesimo anno e per la donna del quindicesimo; il vigente codice, preceduto in ciò dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 847, si è adeguato al diritto canonico, stabilendo il compimento del sedicesimo anno per l'uomo e del quattordicesimo per la donna, e ammettendo la dispensa per gravi motivi e contrarre matrimonio dopo il compimento del quattordicesimo anno d'e. per l'uomo e del dodicesimo per la donna (art. 84).

Rim.: T. Sanchez, De matrimaniae, Venecia 1614, l. I, d. 16, e l. VII; A. Reiffentuel, Int. canonicum, minorum, Macerata 1746, l. II, p. 46; F. X. Wernz, Int. decretalium, IV, Prato 1912, p. 105; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, Napoli 1912, p. 210; G. Cheboli, Int. matrimaniae invio C. J. C., Trento 1921, p. 84; Wernz-Vidal, V (1925), p. 274; I. Delmaillo, Agr. III DDC, I, coll. 215-28, e bibliografia ivi citata; A. Vernecchi, Creusen, Epitome iuris canonici, Roma 1927; P. Gupero, De matrimaniae, Città del Vaticano 1932, p. 385; F. M. Cippello, De matrimaniae, Roma 1936, pp. 35 e 428; H. De Messaucher, Trostante de actibus humanis, 3e ed., Malines 1939, pp. 50-51; F. Marsi, Delle persone fisiche, in Commentario del 1er libro del Codice civile, diretto da M. D'Amelio, Firenze 1940, pp. 91 e 279. Giulio Pacelli

Cite this article

“ETÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 407. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/eta.