ETÀ

ETÀ. -

I. Diritto canonico

In genere è una causa naturale, che ha influenza sia sulla capacità giuridica che sulla capacità di agire (v. CAPACITÀ): mentre la prima, l'idoneità ad essere soggetto di diritti, si acquista da ogni essere umano con la nascita e può essere limitata esplicitamente dalla legge per i singoli atti, la seconda, l'idoneità al compimento di atti giuridici e all'esercizio dei propri diritti, di regola si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di quei diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva. Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizi o dei diritti, si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti, si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti, si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti, si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti, si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e, ad eccezione di che la maggioranza di questi diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'effettiva.

passé unitamente alla maturità mentale, ed ammettendo, quindi, la celebrazione del matrimonio al momento del raggiungimento della pubertà. Vi era disaccordo fra le due scuole di giuristi, Proculeiani e Sabiniani, sulla prova dell'esistenza della pubertà negli uomini, giacché questi ritenevano necessaria l'ispezione corporale, mentre i Proculeiani sostenevano che la pubertà giuridica e legale si raggiungesse con il compimento del quattordicesimo anno per l'uomo e del dodicesimo per la donna; tesi che fu accolta successivamente da Giustiniano.

Era usanza dei popoli germanici di contrarre matrimonio in e. matura, ma dalle antiche leggi non è dato desumere se vi fosse un'è. determinata. Nelle leggi vi-siste era sancita la proibizione di contrarre matrimonio se l'uomo fosse più giovane della donna. Il re Liut-prando proibì il matrimonio agli impuberi di ogni sesso. Presso gli Anglosassoni vigevano in materia le stesse norme che regolavano l'e. per abbracciare lo stato reici-gioso.

La Chiesa, nei primi secoli, si attenne alle norme tradizionali, stabilendo con il raggiungimento della pubertà la capacità di contrarre matrimonio. Ma gravi difficoltà sorsero con il propagarsi dell'uso di promettere i figli in tenera età con gli sponsali sin de futuro sia de preve-senti: a questa licenza furono posti dei freni da Alessandro III, distinguendo l'e. legittima per gli sponsali e quella per il matrimonio, adottando per quest'ultimo il limite romano del raggiungimento della pubertà e per gli sponsali il compimento del settimo anno, e stabilendo il principio che gli sponsali de praesenti degli impuberi dovessero ritenersi, per presunzione di diritto, spostarsi de futuro. Con il propagarsi della religione nell'Oriente la Chiesa, di fronte ai differenti costumi di quei popoli, applicò con prudenza il suo diritto, senza emanare nuove norme.

Questo impedimento è di diritto ecclesiastico: è, infatti, indipendente dal raggiungimento della pubertà. Indipendentemente dalla capacità a prestare consenso, in diritto naturale non esiste una e. determinata per contrarre matrimonio, anche perché non è richiesta per la validità del vincolo la capacità attuale di generare. In tal modo, se è invalido il matrimonio celebrato prima della aetas canonica, ancorché vi sia già la capacità di generare, dopo il compimento di quell'e. è valido il matrimonio contratto da colui, che al momento della celebrazione non era ancora capace di generare per un ri-tardo nel normale sviluppo, non per anomalia del fisico (v. IMPORTENZA).

Nell'antico diritto, fino al CIC, era richiesto il raggiungimento della pubertà legale, fissata in e. differenti per l'uomo e per la donna a causa del differente sopravvenire della potentia generandi nell'uno e nell'altra: nella donna è, infatti, più precoce, ma scompare anche prima che nell'uomo, il quale, più tardo nell'inizio, la conserva fino ad un'età più avanzata. Non dalla sola e., però, dipende il sopravvenire e il perdurare di questa capacità, ma anche da altri fattori, fra i quali precipiti il clima, la temperatura e la attività dei singoli individui.

Prima del CIC nella Chiesa latina, e prima del motu proprio Crebara allatae del 22 febbr. 1949 nella Chiesa orientale, l'impedimento (dirimente, salvo che nel di-ritto dei Maroniti) sussistevano fino ai 14 o ai 12 anni compiuti rispettivamente per l'uomo e per la donna: esso però era condizionato alla effettiva mancanza o di discrezione o di capacità generativa (nisi malitia suppletae aetatem), di modo che non vi era l'impedimento e il soggetto, pur non avendo ancora raggiunto l'e. stabilità, avesse però sufficiente discrezione di giudizio e capacità di generare.

Nel diritto vigente si richiede per la validità del matrimonio l'e. di 16 anni compiuti per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067 § 1 del CIC = can. 57 § 1 del citato motu proprio, in AAS, 41 [1949], p. 101).

Ciò non soltanto per assicurare una maggior maturità psichica e la pubertà fisiologica, ma per molti altri motivi di ordine morale, sociale e igienico: infatti, l'oscillazione tra il tredeciesimo e il diciote-ismo anno per l'uomo e fra il dodicesimo e il quindicesimo per la donna nel raggiungimento della po-tenzia generandi, il consolidamento dei fisici per una sana riproduzione, la maturità mentale per una piena comprensione degli obblighi derivanti dal matrimonio, la capacità lavorativa per un onesto sostentamento della famiglia hanno convinto il legislatore non solo a fissare il termine legale in una e. più avanzata di quella, in cui legalmente si presume raggiunta la pubertà, ma ad aggiungere un grave ammotionamento: i pastori di anime cioè debbono cercare di distogliere dal matrimonio i giovani che non hanno ancora raggiunto l'e. in cui, secondo i costumi del luogo, si usa contrare matrimonio (can. 1067 § 2 del CIC e can. 57 § 2 del motu proprio cit.).

Per i matrimoni degli infedeli vige il principio, che vale il matrimonio contratto da ambedue i coniugi infedeli impuberi, purché dotati di maturità di raziocinio e purché non esistano impedimenti di diritto naturale o divino (Resp. S. C. S. Uffizio 3 ag. 1886) o di diritto civile (che vincola gli infedeli).

Se uno dei due contraenti è battezzato e l'altro no, l'impedimento sussiste solo nel caso che il battezzato non abbia raggiunto l'e. stabilità della Chiesa, ovvero che il non battezzato sia privo della discrezione di giudizio necessaria al matrimonio.

L'impedimento cessa con il raggiungimento dell'e. richiesta dalla legge. Il matrimonio contratto prima di tale e. è nullo e la nullità non si sara con il raggiungimento dell'e. richiesta.

L'impedimento può anche essere disposto, pur-che sussista nei contraenti un raziocinio sufficiente a permettere loro di comprendere che il matrimonio è una società permanente tra l'uomo e la donna per procedere i figli (can. 1082 § 1). Senza questa maturità di raziocinio l'impedimento non è più di diritto ecclesiastico, ma di diritto naturale e, come tale, non può essere dispensato.

Ma, anche se vi è tale sviluppo psichico, la Chiesa non suole concedere la dispensa a chi non sia almeno pubere. Concessa la dispensa, ai coniugi è proibita la coabitazione fino a che non siano capaci al coito, per il pericolo dell'incontinenza conseguente alla coabitazione. Il S. Uffizio ha ritenuto, che, in territorio di missioni, nel caso di fanciulli coniugati ancora impuberi e convertiti con la famiglia al cristianesimo, se il matrimonio è valido, i missionari debbano pur opera di persuasione alla separazione non solo del letto ma anche dell'abitazione fino al raggiungimento della pubertà (Resp. 2 maggio 1866).

Raramente è concessa la dispensa: occorre una causa pubblica, come la concordia di un regno, di una città di due famiglie divise da profondo odio. In pericolo di morte può essere concessa anche per causa privata.

III. DIRITTO ITALIANO

Il Codice civile italiano fissa il raggiungimento della maggiore e. al compimento del ventunesimo anno, e con ciò la capacità di compiere tutti gli atti, per i quali non sia stabilità un'e. differente (art. 2). Ad esempio, è con il compimento del diciottesimo anno che il minore e può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'e. inferiore (art. 3).

Per il matrimonio il Codice del 1865 fissava per l'uomo il compimento del diciottesimo anno e per la donna del quindicesimo; il vigente codice, preceduto in ciò dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 847, si è adeguato al diritto canonico, stabilendo il com-pimento del sedicesimo anno per l'uomo e del quat-ortodesimo per la donna, e ammettendo la dispensa per gravi motivi contrare matrimonio dopo il com-pimento del quattordicesimo anno d'e. per l'uomo e del dodicesimo per la donna (art. 84).

ETÀ — ETAM

BIML: T. Sanchezz, D. multinunzio, Venezia 1614, 1. I. d. 16.
I. VII; A. Reiffenstuel, Ius canonicum universum, Macerata
1746. I. II, p. 46; F. X. Verna, Ius dactyliarum, IV. Prato 1672,
p. 105; R. De Ruggiero, Istitutio in diiritio civile, Napoli 1725,
p. 310; G. Cheddi, Ius matrimoniale in vita C. I. C., Trento
1021, p. 65; Vernz-Vidal, V (1033), p. 225; J. Delmaile,
Agn. DDC. I. coll. 315-18, e bibliografia ivi citata; A. Ver-
mecher- J. Creusen, Epitome iuris canonici, Roma 1927; P.
Gasparri, De matrimonio, Città del Vaticano 1933, p. 289; F. M.
Cappello, De matrimonio, Roma 1939, pp. 35-48; H. De Mes-
macker, Tractatus de actibus humanis, 5a ed., Malines 1939,
pp. 70-73; F. Marco, Delle persone fisiche, in Commentario del 10
libro del Codice civile, diretto da M. D'Amelio, Firenze 1940,
pp. 91 e 277.