EROICO, ATTO

EROICO, ATTO. - È chiamato eroico ogni atto umano che non può esser posto dalla persona, se non con straordinaria o grandissima difficoltà morale. Non è sempre possibile determinare con assoluta sicurezza quando vi è l'eroismo, in quanto circostanze oggettive e soggettive di vario genere talora imponderabili, concorrono a costituire l'a. c. Anche l'esercizio della virtù, per quanto ordinaria e di facile osservanza se presa nelle singole sue manifestazioni, può costituire vero eroismo, se protratta per tutta la vita o per un periodo molto lungo ed osservata con particolare perfezione. beatificazione (v.) canonizzazione (v.) dei servi di Dio. Questo eroismo però, che si può chiamare abituale, è diverso da quello richiesto per compiere una sola azione o una serie di poche azioni, per le quali è richiesto nel soggetto il disprezzo della stessa vita o di uno dei beni massimi della persona, p. es. della libertà.

I teologi e i moralisti intendono parlare di a. e. in questo secondo senso quando trattano dell'oggetto della legge, e si domandano se sia possibile imporre alla massa dei sudditi o ad alcuni di essi a. e. di questa natura. Seguendo l'indirizzo della Chiesa, la risposta è negativa, qualora la legge riguardi i sudditi in massa: la legge non può imporre a. e. l'anno eccezione a questa norma le leggi divino-naturali non solo perché Dio è assoluto nadrone della vita di ognuno, ma anche perché in realtà, nell'imporle, Dio dà sempre i mezzi naturali e soprannaturali necessari alla loro osservanza. Per questo ognuno deve piuttosto subire la morte che rinnegare la fede. Ma all'infuori delle leggi divino-naturali, nemmeno le leggi divino-positive fanno eccezione, in quanto, per i casi nei quali è necessario un vero eroismo perché siano osservate, si presume legittimamente che Dio ne sospenda l'obbligo. Così, ad es., nessuno sarà obbligato a santificare la festa ascoltando la Messa o astenendosi dal lavoro, se, per andare in Chiesa, si corra serio pericolo di venire uccisi dal nemico o se non lavorando venisse a mancare il necessario sostentamento per continuare a vivere.

Le leggi invece puramente umane, tanto civili che ecclesiastiche, non possono mai imporre a. e. in via generale; lo possono in casi particolari, solo a condizione che ciò sia assolutamente richiesto dal bene comune oppure che le medesime persone si siano poste spontaneamente in situazioni sociali tali, che richiedano azioni eroiche. Per il primo motivo la sentinella dovrà compiere il suo dovere, anche a costo della propria vita, essendo ciò richiesto dal bene comune; per il secondo, i chierici in nozie e i religiosi dovranno osservare la castità perfetta; i parroci e i pastori di anime rimanere generalmente al loro posto, anche con il pericolo della vita; i religiosi votati al servizio degli appesati o dei lebbrosi, servirli anche con il pericolo prossimo di contagio mortale.

In conseguenza dei principi esposti, normalmente le leggi non impongono a. e. Comunque, osservano i moralisti, che se ciò facessero, salve le eccezioni predette, esse non avrebbero effetto. La ragione di ciò sta nel fatto che tra le condizioni richieste dalla legge perché sia valida, vi è che la sua osservanza sia praticamente possibile. Né è difficile dimostrare che una legge che impone ai sudditi in via generale a. veramente e. sarebbe praticamente inosservabile o per lo meno intollerabile: cesserebbe perciò di essere diretta al bene comune in quanto inutile e quindi cesserebbe di essere legge.

È necessario però tener presente che il giudizio riguardante l'eroicità di un'azione è di regola riservate al legislatore. Rarissimamente potrà darsi il caso, che i sudditi si esimano dall'obbedire, adducendo il motivo che l'azione imposta è eroica. Ciò vale anche per i casi di precetti dati direttamente alle singole persone.

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Per l'a. e. di carità in suffragio delle anime del Purgatorio, V. ATTO EROICO DI CARITÀ.

BIBL.: D. M. Prümmer, Theol. mor., I, Friburgo in Br. 1935, n. 184; H. Noldin-A. Schmitt, Theol. mor., I, Innsbruck 1935, n. 140; A. Piscotta-Gennaro, Theol. mor., I, Torino 1942, n. 344; H. Merkelbach, Theol. mor., 5ª ed., I, Parigi 1947, nn. 280 e 326; S. Indolicato, De «sanctitate», quae pro bonificatione et canonizatione serosorum Dei requiritur probando, in Monitore ecclesiast., 75 (1950), pp. 109-23. Lorenzo Simcone
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“EROICO, ATTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 329. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/eroico-atto.