; CAPACITA. - E l'idoneità o attitudine di una persona fisica o giuridica ad essere soggetto di un rapporto giuridico, ovvero autore o destinatario di un atto giuridico. A questi due aspetti della c. corrispondono due denominazioni, parlandosi nel primo caso di c. giuridica o di diritto, nel secondo caso di c. di agire; ma il termine «c. giuridica» è usato anche in senso generico per comprendere entrambe le specie di c.
La c. giuridica in senso stretto o c. di diritto è dunque l'idoneità di una persona ad essere soggetto di un rapporto giuridico ossia ad avere un diritto (potere, potestà, facoltà, ecc.) oppure un dovere (obbligo, onere, ecc.) giuridico. Se tale c. si considera, come non può non essere considerata, in riferimento ai singoli atti nei quali i poteri e i doveri giuridici si svolgono, sono da tener presenti per la c., tanto il potere o dovere di compiere l'atto, quanto l'idoneità che ha o no il soggetto di avere i poteri o doveri che sono conseguenza giuridica dell'atto stesso : cioè, perché l'atto sia valido, ossia non sia nullo per incapacità dei soggetti, è necessario che i soggetti abbiano la c. non solo relativamente a quei poteri o doveri la cui esistenza, prima dell'atto, è necessario presupposto di questo (situazioni giuridiche iniziali), ma anche relativamente a quei poteri o doveri che sono effetto giuridico di esso (situazioni giuridiche finali); e ciò vale tanto per gli autori dell'atto quanto per i destinatari.
Così, per limitarci ad esempi tratti dal diritto canonico, l'amministrazione dei Sacramenti, per esser valida, richiede che chi li amministra abbia le qualità necessarie perché si possa avere il potere di amministrarli (p. es., la qualità di vescovo per conferire gli Ordini maggiori), e che chi li riceve abbia le qualità necessarie per poter acquistare quei diritti e quegli obblighi che sono conseguenza del Sacramento (ad es., la qualità di battezzato e il sesso maschile, necessari per poter acquistare la potestà di Ordine, derivante dal sacramento dell'Ordine).
La c. di agire si ha invece quando una persona ha tutte le qualità (personali), richieste dalla legge per poter compiere un atto validamente, ossia producendo (purché concorrano anche gli altri requisiti, diversi dalla c., prescritti per quell'atto) gli effetti giuridici propri di quell'atto, o per essere destinatario di quell'atto stesso.
E chiaro che non può avere la c. di agire, relativamente ad un determinato atto, chi non ha, rispetto ad esso, la c. giuridica.
Non è invece sempre vero l'inverso; può cioè accadere, anzi spesso accade, che chi è privo della c. di agire rispetto ad un atto, abbia invece la c. giuridica, nel qual caso egli non può compiere validamente l'atto se non per mezzo di un'altra persona (rappresentante).
Così, ad es., nei contratti e generalmente in quasi tutti gli atti giuridici che si possono compiere a mezzo di un rappresentante, chi non ha raggiunto la maggiore età (che nel diritto canonico, come in gran parte delle legislazioni civili, si ha al compimento dei 21 anni) non ha la c. di agire, perché non può compiere validamente l'atto; ha però la c. giuridica, ossia la idoneità ad essere
citolare del diritto necessario per compiere l'atto e dei diritti e obblighi derivanti dal contratto (ad es., diritto di proprietà, obbligo di pagare il prezzo, ecc., nella compravendita); e perciò può compiere l'atto soltanto per mezzo di un rappresentante che sia maggiorenne.
Vi sono però atti, nei quali le due specie di c. coincidono, in modo che chi è privo di una qualsiasi di esse, è privo anche dell'altra. Ciò avviene in tutti gli atti che non possono essere compiuti per mezzo di un rappresentante (ad es., amministrazione e ricezione dei Sacramenti, testamento, emissione di voti, ecc.), e in vari altri, determinati dalla legge.
Nel matrimonio, p. es., le varie qualità personali richieste nei due contraenti (età, possibilità di compiere la copula, non essere chierico in sacris, ecc.) sono necessarie tanto per la c. giuridica, quanto per la c. di agire, in modo che chi è privo di taluna di esse non può contrarre il matrimonio, neanche a mezzo di altri, essendo esse necessarie per poter divenire coniuge, ossia per acquistare quel complesso di diritti e di doveri che derivano dal matrimonio.
Di c. si parla anche riguardo agli atti illeciti, e, in particolare, ai reati, perché la legge richiede, affinché sussista un reato, che l'autore di esso abbia determinato qualità (età, sanità mentale, in diritto canonico anche l'esser battezzato, ecc. e, per molti delitti, la qualità di chierico o viceversa di laico, un determinato sesso, e così via); e, per molti reati, richiede anche determinato qualità nel soggetto passivo, ossia in chi è vittima del reato (età, sesso, qualità di chierico, ecc.); dimodiché chi non ha tutte quelle qualità non può rispettivamente essere autore o soggetto passivo del reato (p. es., in diritto canonico non si ha il delitto di reato se la vittima non è una donna o un impubero).
Non di rado le norme giuridiche che regolano la c. delle persone sono fondate sulla natura stessa delle cose, in quanto cioè da qualità personali che (per cause naturali, o, in diritto canonico, anche soprannaturali) rendono di fatto possibile o impossibile il compimento dell'atto o il prodursi di un effetto giuridico, la legge fa derivare la c. o incapacità, giuridica o di agire, per quell'atto; altre volte dalla minore idoneità naturale la legge fa derivare la incapacità giuridica o di agire; altre volte infine la legge fonda su cause puramente giuridiche (o legali) la c. o incapacità delle persone secondo criteri di giustizia o di opportunità.
Tra le cause che più influiscono sulla c. nel senso cioè di rendere una persona capace o incapace per molti atti, si notino le seguenti: la nascita (per quelle legislazioni, che, come il diritto canonico, riconoscono una sia pur limitata c. di ogni uomo vivente, anche se non ancora nato), l'età, il sesso (v. DONNA; ERMAFRO-DITISMO), la sanità e l'infermità mentale (v. INFERMITÀ), la qualità di persona fisica (uomo) o giuridica (associazione o istituzione). In diritto canonico poi, a differenza della maggior parte delle legislazioni civili, influiscono sulla c. anche: la qualità di battezzato o di non battezzato (v. BATTESIMO), la qualità di cattolico o di cattolico (v. ACATTOLICO), la qualità di celibe o vedovo o di coniugato (il coniugato non può contrarre altro matrimonio, né essere ammesso validamente al noviziato religioso), la legittimità o illegittimità della nascita (v. AFFILIAZIONE), la appartenenza ad uno o ad altro rito, la qualità di chierico o di laico (e, a sua volta, la qualità di chierico minore o maggiore), la qualità di religioso e varie altre.
Dato che le qualità personali richieste dalla legge per la c. variano relativamente ai vari atti giuridici, non esiste mai una c. assoluta per tutti i rapporti giuridici e per tutti gli atti giuridici; però esiste una incapacità assoluta, se tra le qualità che la legge richiede per la c., ve ne sono una o più costanti, richieste cioè congiuntamente o alternativamente per qualsiasi rapporto ed atto: il che realmente accade in quasi tutte le legislazioni civili, che non ricono
scono alcuna c. (per nessun rapporto giuridico e per nessun atto giuridico) a chi non è almeno nato vivo (per es., legislazione italiana e tedesca), o a chi non è nato vivo e vitale (così in Francia). Chi si trova in tale situazione non ha la personalità giuridica, mentre è persona chi ha almeno quella qualità.
In diritto canonico comunemente si afferma che indispensabile per l'esistenza della personalità sia nell'uomo la qualità di battezzato, ritenendosi cioè che sia privo di qualsiasi c. giuridica o di agire chi non abbia ricevuto il Battesimo. Ma poiché vi sono rapporti giuridici, disciplinati dal diritto canonico, di cui può esser titolare anche uno che non sia battezzato (ad es., molti rapporti giuridici patrimoniali), ché anzi la c. di ricevere il Battesimo l'ha soltanto il non battezzato, si è recentemente sostenuto che qualsiasi homo vitator (cioè uomo vivente su questa terra), compreso il feto animato non ancora nato il quale ha la c. di ricevere il Battesimo (cf. can. 746) e inoltre, sebbene senza importanza pratica, anche la Cresima, e, se di sesso maschile, l'Ordine, debba esser considerato persona: con questa avvertenza, che chi ha ricevuto il sacramento del Battesimo (Battesimo di acqua) è persona in Ecclesia (cf. can. 87), chi non lo ha ricevuto è persona extra Ecclesiam. S'intende che ciò vale per le persone fisiche (uomini); mentre per le persone giuridiche (associazioni, istituzioni, ecc.) altri sono i principi che regolano l'esistenza della personalità e quindi della c. (v. PERSONA).
Estinzione della c. si ha, nel diritto moderno, soltanto con la morte, dato che tutte le altre cause che influiscono su quella, se anche la attenuano talvolta notevolmente (come in diritto canonico la scomunica e la professione solenne, in diritto civile l'interdizione), non hanno mai per effetto la sua completa estinzione, come invece, in altre epoche, lo aveva la così detta morte civile.
L'estinzione della c. per morte è stata sempre ammessa dai teologi e dai canonisti, che, fin dal sec. XII (cf. citazioni in P. Cipriotti, p. 195, nota 64) ne hanno dedotto, ad es. che un risuscitato non deve esser considerato tuttora legato dal matrimonio contratto nella prima vita.
Negli ordinamenti giuridici che ammettono l'istituto della presunzione di morte (v. PRESUNZIONE), anche la morte presunta ha per effetto l'estinzione completa, ma per sé non definitiva, della c.