FARMACISTA. - Il f., medico (v.), ha in comune con lui, sebbene in sottvedine, la nobiltà e l'importanza della missione. Anche la professione del f. è perciò gravida di molte responsabilità, specialmente oggi, dato che la principale attività del f. non è più, come in passato, quella di attendere, nel suo modesto laboratorio, alla preparazione dei medicinali, ma quella di farsi rivenditore d'una colluvia di specialità e di prodotti brevettati che l'industria farmaceutica mette in commercio.
Si pongono perciò al f. due quesiti morali: è lecito sostituire le specialità con altri prodotti pari di sua fabbricazione? e come deve regolarsi circa la pubblicità?
In merito al primo, la giustizia vieta l'imitazione fraudolenta del prodotto e la sua introduzione in commercio con il termine brevettato. Una tale contraffazione è anche punibile a termini di legge (cf. Cod. pen., artt. 473-474). La sostituzione invece delle specialità con prodotti pari, di uguale o forse maggiore efficacia curativa, non si può dire illecita, almeno quando il richiedente non presenta ricetta medica ed è avvertito della sostituzione. Questa appare anzi giustificata e commendevole quando, p. es., l'alto costo della specialità indurrebbe il cliente a privarsi dell'acquisto, e quando il valore terapeutico del prodotto specializzato è dimostrato scarso o nullo. Non è infatti raro il caso di una pubblicità imprudente e facilona che, approfittando delle disposizioni psicologiche del pubblico, annunci come infallibili medicinali di poco e nessun valore curativo (cf. G. Lami, Questioni deontologiche in tema di specialità medicinali, in Studium, 44 [1948], p. 25 sg.). Dovrebbe perciò essere cura del f. esaminare la composizione dei medicinali brevettati e specializzati onde controllarne l'effettiva composizione.
Anche nel caso di richiesta con ricetta medica non si può dichiarare senz'altro illecita la sostituzione quando risulta che il medico non si è preoccupato tanto del nome quanto dell'efficacia del rimedio prescritto.
A riguardo della pubblicità (di quella immediatamente rivolta al pubblico), il f. deve sempre ispirarsi ad un alto senso morale. 1) Non deve quindi creare dei bisogni fittizi. 2) Non deve assolutamente permettersi la pubblicità di strumenti di medicinali il cui uso sia moralmente illecito, come, ad es., di mezzi antifecondativi e abortivi (cf. T. U. legge di pubblica sicurezza, art. 112; R. Decreto 31 maggio 1946, n. 567, art. 2; Cod. pen., artt. 553, 555), di disinfettanti venerei, di prodotti afrodisiaci, dei barbiturici, ecc. A maggior ragione gli è vietata la vendita di questi prodotti.
Applicando a questo proposito i principi morali della cooperazione, va ricordato che è sempre illecita la vendita di ciò che non può avere che un fine cattivo, mentre è discussa la liceità della vendita di strumenti che hanno una destinazione prevalentemente, ma non esclusivamente, cattiva.
È lecito invece vendere tutto ciò che viene chiesto lecitamente (E. Genicot-I. Salamans, Iustit. theol. mor., 14ª ed., I, Bruxelles 1939, n. 238). Se dubita con seria probabilità che la ricetta sia apocrifa, conformandosi anche alle disposizioni di legge (cf. T. U. leggi sanitarie, art. 155), esigerà dal cliente una carta di riconoscimento.
All'infuori della richiesta con ricetta, il f. non dovrà corrispondere al cliente prodotti nocivi o pericolosi perché, oltre all'esorbitare dalla sua competenza, si renderebbe anche connivente di eventuali abusi. Del resto, anche quando venisse richiesto di preparati per sé innocui, ma dubitasse seriamente che chi li richiede intende usarne a scopi illeciti, prima di cederli dovrà, se gli è possibile, accertarsi dell'uso e rifiutarli se questo gli risultasse disonesto. Comunque, quanto maggiore è la presunzione d'un uso cattivo, tanto più grave dev'essere anche la ragione per cooperarvi.
Deve inoltre rispettare le tariffe fissate (cf. T. U. leggi sanitarie, art. 125). Deve avvertire il cliente quando, per ignoranza o per errore, gli avesse somministrato qualcosa di nocivo e di inefficace. In qualità di collaboratore del medico deve rispettare, al pari di questo, il segreto professionale. Oggetto poi di segreto è tutto ciò che, a motivo della sua professione, il f. apprende dal medico, dalla ricetta, dall'interessato o da terzi. Queste dovere è grave anche di fronte alla legge (cf. Cod. pen., art. 622), la quale però ammette dei limiti, come, ad es., per i casi di malattia infettiva (cf. T. U. leggi sanitarie, art. 254), di tossimento (loc. cit., art. 156; T. U. leggi di pubblica sicurezza, art. 155), di procurato aborto e, in genere, di qualsiasi reato la cui conoscenza si è avuta nell'esercizio della professione sanitaria (cf. Cod. pen., art. 365), a meno che il referto esponga la persona assistita a procedura penale (Cod. pen., art. 384).
È pure obbligato alla riparazione dei danni che avesse arrecato per negligenza gravemente colpevole a che non avesse impedito, potendolo, dopo di aver posta inavvertitamente la causa.
Particolarmente delicata è la posizione del f. nel confronto del medico. La correttezza professionale e il dovere di non assumersi delle indebite responsabilità, gli impongono di non sostituirsi al medico nemmeno quando venisse espressamente richiesto dal cliente, a meno che si tratti di rimedi ordinari che non esigono particolare competenza. Dovrà procurare di accrescere la fiducia del paziente nell'opera del medico ed esortare i restii a farvi ricorso quando lo giudichi necessario ed opportuno. D'altro canto non deve stringere per affarismo con il medico contratti illeciti.
Nei rapporti con i colleghi, dove pure si esige massima correttezza e cordialità, particolarmente deplorevoli sono due forme di sleale concorrenza: quella del ribassismo nel confronto delle tariffe stabilite, ribassismo che si attua ordinariamente con la truffa sul medicinale (peso e qualità); e quella dell'impiego di personale non qualificato sia al banco di vendita che in laboratorio.
Molte leggi (in Italia forse troppe) regolano la professione del f. Più però che la molteplicità delle norme gli gioverà un vivo senso del dovere unito a una soda formazione morale.