FECONDAZIONE ARTIFICIALE. - Con questa espressione s'intende comunemente l'introduzione del seme maschile negli organi interni femminili in modi e con mezzi diversi da quelli predisposti dalla natura.
I. TEOLOGIA MORALE
Per intendere esattamente tali parole occorre tener presente che la trasmissione della vita nei viventi superiori, con soli nell'uomo, avviene mediante l'incontro e la fusione di due elementi diversi, lo spermatozoo e l'uovo, prodotti solitamente da due individui diversi, denominati ri- spettivamente maschio e femmina. La fusione avviene nel corpo di quest'ultima. Per l'incontro dei due elementi la natura ha provvisto i due individui di organi appositi.Senonché l'uomo ha trovato modo di farlo anche artificialmente. I primi tentativi di f. a. furono compiuti sugli animali: sui pesci (salmon e trota) da H. Weltheim e L. Jacobi (1725); sui mammiferi domestici (coniglio e cane) da L. Spallanzani (1779) da P. Rossi (1782). Ai tentativi diede forma recente: tifica E. Ivanov (1889-1930), indicando anche il metodo di applicazione agli animali domestici. Si ebbe così nella zootecnica uno sviluppo molto ampio ed efficace della f. a., cominciando dalla Russia a passando man mano agli altri paesi del mondo.
L'esperimento, trasportato nel campo umano, incontrò sul principio ostacoli notevoli, sia di ordine tecnico e biologico, sia soprattutto di ordine morale; quindi non procedette che con lentezza e cautela; tanto che fino al 1927 non si contarono in tutto il mondo che 88 casi. Ma nell'ultimo ventennio i proto-gressi diventarono assai rapidi e vaste applicazioni vennero tentate, specialmente nei paesi anglosassoni.
I metodi usati si riducono sostanzialmente a quattro: 1) si preleva direttamente il seme dall'epididimo, mediante puntura della coda di esso e poi lo si inietta più o meno profondamente negli organi interni femminili; 2) si ottiene il seme mediante masturbazione, lo si raccoglie in siringa, quindi lo si inietta come sopra; 3) si ottiene il seme mediante coito interrotto o condomato, lo si raccoglie e lo si inietta come sopra; 4) si ottiene il seme mediante rapporti normali, lo si raccoglie mediante siringa dal fondo vaginale, lo si inietta, ecc.
Il moltiplicarsi dei casi di f. a. nel campo umano ha reso vivo il problema della sua lucidità morale. Prima di affrontarlo è da notare che la denominazione di f. a. non è esatta, poiché ciò che si opera artificialmente non è la fusione delle due cellule (ossia la fecondazione), ma semplicemente l'introduzione dello sperma negli organi interni femminili. Per tale motivo parecchi propongono - e giustamente - di sostituire l'espressione «f. a. con intensa animazione artificiale» o «spermiogena». Inoltre la questione può essere trattata da parecchi punti di vista: storico, medico, sociale, giuridico, morale. Qui ci si limita all'ultimo aspetto, per di più limitatamente al campo umano e nella linea del pensiero cattolico.
La questione affiorò verso la fine del secolo scorso. Se ne occuparono A. Eschbach (Dispu-tiones physiologica-theologica..., Parigi 1884, pp. 69-70), E. Berardi (Praxis confessiorum..., I, 3a ed., Faenza 1898, n. 2109, pp. 400 sg.) e D. Palmieri (A. Ballerini - D. Palmieri, Opus theologico-morale, VI, 2a ed., Prato 1894, tr. X, sect. S. n. 1304, p. 689). Il primo sostenne che la f. a. è lecita solo se si tratta di seme di marito e ottenuto non onanisticamente o per masturbazione. Il secondo e il terzo si accontentavano della prima condizione.
Nella questione intervenne il S. Uffizio con un decreto del marzo 1897 in cui si diceva, tra l'altro: «Proposito dubio: An adhiberi possit artificiali mulieris fecundatio? Omnibus diligentissimo examinare perennis praehabitoque R. D. Consultorum voto, lidem E. N. Cardinales respondendum man-darunt: Non licere. Feria vero VI, die 26 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. Impertita, facta de supradictis accurata relatione S. M. D. N. Leoni PP XIII, Sanctitas Sua resolutionem E. morum Patrum adprobavit et confirmavit».
Dopo tale decreto la questione perse a poco non poche ognichi carattere di praticità e di urgenza e trovò presso gli autori sempre minore attenzione. Si ebbe un risveglio in questi ultimi anni: il diffondersi della pratica della f. a. suscitò discussioni vivaci e dissensi notevoli.
In genere i moralisti cattolici distinguono fra f. a. con seme di marito e f. a. con seme di uomo che non sia marito e che, per analogia con chi dona parte del proprio sangue, si chiama «donatore». Per la f. a. con seme di marito si distingue fra casi normali (ossia quelli in cui la inseminazione può avvenire nei modi e con i mezzi predisposti dalla natura) e casi eccezionali. Per questi ultimi si distingue ancora in rapporto ai modi con cui il seme è ottenuto.
Onde le seguenti questioni: 1) è lecita la f. a. anche con seme di donatore?; 2) la f. a. con seme di marito è lecita anche nei casi normali?; 3) che dire della f. a. con seme di marito nei casi eccezionali?
La prima questione si presenta praticamente solo per donne sposate che desiderano avere figliuoli e non ne possono avere dal proprio marito. Tutti i cattolici sono d'accordo nel dare una risposta negativa. Per tutti la f. a. con seme di donatore è sempre illecita, qualunque sia la condizione della donna da fecondare dell'uomo.
che fa dono del proprio seme (sposati, non sposati, vedovi), qualunque sia il motivo per cui vi si ricorre e il modo con cui il seme è ottenuto.
Ritornano a questo riguardo tutte le considerazioni che si fanno contro la liceità dei rapporti sessuali fra persone non sposate. Del proprio potere generativo - e quindi del seme che ne fa parte - l'uomo non può disporre che nel matrimonio uno e indissolubile in favore dell'altro coniuge: si tratta infatti di generare degli uomini che hanno bisogno anche di essere istruiti ed educati, ciò che praticamente si può avere solo nel matrimonio stabile, anzi uno ed indissolubile. Nell'ipotesi che si sta considerando, l'uomo disporrebbe del proprio seme fuori del matrimonio, in favore di una persona che non è la propria legittima sposa. Commetterebbe quindi una colpa, che sarebbe ancora più grave se uno dei due o entrambi fossero sposati con altra persona: si avrebbe allora la colpa specifica dell'adulterio.
Si aggiungono alcune considerazioni di ordine sociale. Innanzitutto si aprirebbe la via a facili mascheraure di concepiamenti abusivi in seguito a relazioni illegittime e nel tempo stesso non si offrirebbe sufficiente garanzia sociale a chi concepisce effettivamente in seguito a f.a. Come potrebbe infatti una donna dimostrare che ha concepito in seguito a f.a. e non in seguito a relazioni sessuali peccaminose? E, d'altra parte, come accusare una donna di concepimento peccaminoso e, per riflesso, di rapporti sessuali illeciti quando fosse permessa la f.a. non semei di donatore?
Per tali motivi tutti i cattolici indistintamente rifiutano la f.a. con seme di donatore. Né regge il confronto con la donazione di parte del proprio sangue. Le cellule germinali infatti sono sorgenti di vita, anzi - per il caso che si sta considerando - di vita umana; per conseguenza sono soggette a tutte le condizioni a cui è legata la trasmissione legittima della vita umana, ossia al matrimonio uno e indissolubile. Su questo punto è stato assai esplicito Dio XII nel suo discorso ai partecipanti al quarto Congresso internazionale dei medici cattolici (cf. l'Osservatore Romano del 17 ott. 1949).
Anche per la seconda questione non esistono vere e proprie differenze fra i cattolici: tutti sono d'accordo nel respingere la liceità. Infatti l'unione sessuale adempie oltre che alla funzione generativa anche ad una funzione di intimità che è di notevole importanza per il consolidamento e l'approfondimento della vita matrimoniale. Ad essa quindi non si può rinunciare, almeno normalmente; mentre ciò avviene nella f.a.
Assai viva invece la discussione e molto profonde le divergenze sulla terza questione. Le opinioni affiorate si possono ridurre sostanzialmente a tre correnti principali. La prima sostiene che nei casi eccezionali la f.a. con seme del marito è sempre lecito, comunque il seme sia ottenuto. Tale corrente è rappresentata da S. Di Francesco (cf. E. lecita la f.a., in Clinica nuova, 1 [1945], nn. 9-10) e in parte (ossia limitatamente al coito condomato o più precisamente al procedimento di Courty) da P. Tiberghien (cf. La fecondation artificielle, in Méthodes de science religieuse, 1 [1944], p. 339 sgg. e La fecondation artificielle, in Nouvelle revue théologique, 68 [1946], pp. 819-20) e da E. Tesson (cf. L'insémination artificielle et la morale, in Cahiers Laënnec, 6 [1946], 11), e si fonda soprattutto sulla seguente argomentazione: nella f.a. il seme è avviato alla sua destinazione naturale, ossia alla fecondazione ed alla generazione; non si ha quindi la malizia propria della masturbazione o dell'omissione; è vero che questo avviene in modo diverso da quello predisposto dalla natura, ma - si fa osservare - come si corregge la natura in altri campi (ad es., si corregge e si potenzia la vista mediante occhiali, il microscopio e il telescopio; si corregge la nutrizione mediante le iniezioni), senza offendere l'ordine morale, così non si vede perché si debba offendere quando la si corregge nel campo della generazione.
La seconda corrente sostiene invece che la f.a. non è mai lecita, nemmeno nei casi eccezionali, comunque il seme sia ottenuto. È rappresentata specialmente da Fr. Hürth (La fecondation artificielle, in Nouvelle revue théologique, 68 [1946], pp. 402-26), A. Boschi (Nuove questioni matrimoniali, 2a ed., Torino 1948, pp. 283-33), A. Gemelli (La f.a., 2a ed., Milano 1949; id., La f.a. secondo la teologia morale cattolica, in La scuola cattolica, 74 [1946], pp. 273-81; 75 [1947], pp. 3-13), R. Biot (Géneration et amour, in Nouvelle revue théologique, 69 [1947], pp. 32-47) e F. Cappello (De Matrimonio, 5a ed., Torino 1947, pp. 382-83, n. 383). La ragione principale è che in essa si ha "la separazione oggettiva e reale di due elementi che la natura ha costituito in atto unico, l'atto coniugale. È infatti nel momento dell'atto coniugale medesimo esso che si ha (1° elemento) la secrezione del seme da parte dell'uomo insieme (2° elemento) la sua intromissione nell'organo recettivo della donna al fine di trasmettere la vita. La f.a. invece, dissocia i due elementi in due atti oggettivamente indipendenti e se, tagliando, per così dire, il collegamento intrinseco e naturale che hanno tra loro e, ambedue, con lo scopo della generazione. Poco importa che intenzionalmente essi restino ancora connessi: l'intenzione dell'agente non può cambiare la natura delle cose e correggere un vizio intrinseco che rende immorale un atto" (A. Boschi, op. cit., p. 320 sgg.).
La terza corrente distingue fra modo e modo di ottenere il seme; se questo è ottenuto per coito naturale o per puntura della coda dell'epididimo ritiene che la f.a. non si possa condannare; se invece il seme è ottenuto per coito interrotto o condomato o, peggio, per masturbazione, pensa che sia illegittima, perché tali atti sono per loro natura immorali e quindi non si possono compiere mai, nemmeno per fecondare artificialmente una donna. Questa corrente è rappresentata tra gli altri da A. Vermeersch (Theol. mor., IV, 3a ed., Roma 1933, n. 64, p. 59), E. Génicot - I. Salsmans (Causa conscientia, 8a ed., Bruxelles 1948, p. 755), A. Gennaro (La f.a. dal punto di vista morale, in Perfice munus, 22 [1947], pp. 209-21) ed E. Toffoleto (La f.a. della donna, in Rivista medica per il clero, 18 [1947], pp. 99-126).
Le divergenze di opinione sulla liceità della f.a. si riflettono in parte sull'interpretazione del decreto del S. Ufficio. Secondo alcuni (ad es., Hürth, Gemelli, Boschi) essi condannerebbe ogni forma di f.a.; secondo altri (ad es., D. Prümmer, Man. theol. mor., III, Friburgo in Bär, 1940, n. 799; H. Blatzill, Decisiones Sanctae Sedis de sua et abusu matrimonii, 2a ed., Torino 1944, p. 31) condannerebbe solo quelle forme di cui il seme è ottenuto per masturbazione od onanisticamente.
Non è possibile qui discutere ampiamente le diverse posizioni assunte dai cattolici e gli argomenti che ciascuno porta in suo favore. Solo si possono proporre alcune considerazioni per indirizzare chi volesse approfondire ulteriormente le cose.
Innanzitutto si tratta della moralità o immoralità dell'azione in se stessa, non dell'intenzione di chi vi ricorre; in altri termini: è certo che nella f.a. si ha la rottura in due momenti di un processo che nel modo predisposto dalla natura avviene in un momento solo; tale rottura in se stessa, oggettivamente, è legittima o illegittima? Non è mai legittima, in nessun caso, nemmeno in quelli eccezionali, o almeno in qualche caso è legittima? Se consta che è per se stessa illegittima non potrà essere compiuta mai, per nessun motivo. L'intenzione di chi vi ricorre qui non ha importanza. Questo va notato in modo particolare per la questione del modo di ottenere il seme: ciò che importa non è lo scopo per il quale il seme sarà usato, ma se tale modo di ottenere è in se stesso legittimo o no.
Alla questione così impostata la prima corrente risponde che quella rottura non è legittima perché la natura ha stabilito un modo unitario; la seconda corrente invece oppone che il modo stabilito dalla natura è il modo normale, non l'unico legittimo. Nessuna delle correnti però sembra, almeno finora,
aver dato una prova sicura delle proprie affermazioni. Le ragioni che portano sembrano una pura ripetizione delle rispettive posizioni, non una dimostrazione della loro validità.
La questione quindi deve essere ancora approfondita. In tali approfondimenti si dovranno tener presenti le norme indicate da Pio XII ai parcelli, ai cui IV Congresso internazionale dei medici cattolici ossia: il semplice fatto che il risultato a cui si mira è raggiunto per tale via, non giustifica l'uso del mezzo stesso; né il desiderio in sé pienamente legittimo negli sposi di avere un bambino può bastare a provare la legittimità del ricorso alla f. a. È superfluo osservare che l'elemento attivo non può giammai essere procurato lecitamente mediante atto contro natura. Benché non si possano escludere a priori metodi nuovi... tuttavia per quanto concerne la f. a., non soltanto si deve essere estremamente riservati, ma bisogna assolutamente escluderla. Di cendo ciò non si proscrive necessariamente l'uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all'atto naturale normalmente compiuto (Osservatore Romano del 10 ott. 1949).
Brus: È stata indicata nel corso della trattazione. I lavori dei Cahiers Laïmée e di Perfec muniti sono stati pubblicati in fascicoli separati. La posizione rigida è accettata (ma senza apportare nuove considerazioni) anche da G. Capol, La f. a. di fronte alla filosofia morale, in Città di vita, 2 (1947), pp. 237-238; da V. I. in Saphienza, 1 (1948), p. 313 e da M. C. La f. a., in Dictiones Thoma, 56 (1947), p. 114. Su questo argomento si veda anche C. G. La f. a., in Monitore ecclesiastico, 72 (1948), pp. 163-167; J. Bernhard, La fécondation artificielle et le contraception du mariage, in Nouvelle revue théologique, 70 (1948), pp. 845-853; J. Pujula, De medicina pastorali, Torino 1948, p. 219-220; W. K. Glover, Artificial Insemination among Human Beings, Washington 1948; R. Verardo, La f. a. della donna sotto l'aspetto della morale naturale, Torino 1950. Giovanni Battista Guzzetti.
II. Diritto Canonico. La f. a. dà luogo a gravi problemi giuridici, tanto più complessi in quanto le leggi generalmente ancora ignorano tale modo di fecondazione. Si accenna a qualcuno di questi problemi, soprattutto in relazione al diritto canonico e al diritto italiano.
In materia matrimoniale, mentre nessun particolare problema può sorgere quando la f. a. è fatta mediante raccolta del seme ottenuto da rapporti normali (salvo che il seme venga iniettato a donna diversa), per tutti gli altri modi di f. a. si ritiene generalmente che tale fecondazione non sia sufficiente a consumare il matrimonio, e che quindi chi non possa aver rapporti coniugali, altro che in questo modo, sia da considerare impotente (ciò è stato rifatto fermato anche dal Sommo Pontefice, nel discorso tenuto il 29 sett. 1949 ai partecipanti al IV Congresso internazionale dei medici cattolici; V. anche il Pro-TENZA). Non v'è dubbio peraltro che i figli concepiti con la f. a. siano sempre legittimi, se il seme era del marito della madre, altrimenti, come ha espresso mente dichiarato il Sommo Pontefice nel discorso citato, sono illegittimi (incestuosi adulterini, sacrileghi ecc., secondo i casi, anche se la madre era in buona fede).
È invece da dubitare se sia possibile la dichiarazione giudiziale di paternità in base all'art. 269, n. 3 del Cod. civ., in caso di f. a. violenta senza che vi sia l'unione sessuale. Mentre bisogna considerare come caso non previsto dalla legge quello in cui, sussistendo le circostanze per procedere al disconoscimento di paternità in base ai nn. 1-3 dell'art. 235 del Codice civile, si dimostri tuttavia che la moglie è stata fecondata artificialmente con il seme del marito.
Nulla di particolare poi presenta giuridicamente la f. a. relativamente alla possibilità che due gemelli siano figli di padri diversi.
Nel diritto penale la questione principale cui dà luogo la f. a. è se, per i reati di cui sia elemento costitutivo la congiunzione carnale, tale elemento possa consistere nella inseminazione artificiale. La risposta più ovvia, allo stato attuale della legislazione (tanto canonica che statale) è quella negativa, sebbene qualche scrittore sembri ritenere il contrario: perciò sia la f. a. violenta fatta dal marito, sia anche quella fatta da terzi (o comunque con seme di estranei), non costituisce il reato di violenza carnale (art. 319 del Cod. pen.); il reato di incesto (art. 364) non sussiste se non vi è stata l'unione sessuale, ma solo la inseminazione artificiale, e lo stesso deve dirsi della seduzione (art. 526), che quindi, come qualsiasi altra inseminazione artificiale fraudolenta, di per sé costituirà solo un illecito civile, senza essere perseguibile penalmente.
Per i reati di cui è elemento costitutivo l'atto di libidine, deve dirsi lo stesso, relativamente alla vera e propria inseminazione; avvertendo peraltro che l'atto di libidine può esservi invece in qualcuno dei procedimenti usati per ottenere il seme. Ciò va tenuto presente soprattutto per i reati di atti di libidine (art. 521 del Cod. pen.), di corruzione di minorenni (art. 530), come pure, quanto l'atto o il fine di libidine sono penalmente rilevanti, per i reati di ratto (art. 523-25), lenocino (art. 531-533) e sottrazione di minorenni o incapaci (art. 573-74).
Senza dubbio può commetterci mediante f. a. il reato di contagio venere (art. 553 del Cod. pen.), mentre da penderà dalle circostanze se, in caso di f. a., sussista o meno il reato di atti osceni (art. 527) o quello di atti contraili alla pubblica decenza (art. 726).
Quanto poi all'adulterio, esso presenta aspetti che devono esser tenuti distanti. Mentre infatti la semplice inseminazione artificiale non può costituire adulterio o concubinato agli effetti penali, o come causa di separazione dei coniugi, certamente essa va equiparata all'adulterio ai fini del disconoscimento della paternità (art. 235, n. 4 Cod. civ.), essendo identiche le ragioni per l'una e per l'altro.
Infatti qualsiasi contratto o condizione che obblichi alla f. a. o alla fornitura di seme a tale scopo è da considerare giuridicamente illecito a norma degli artt. 5, 634, 1343, 1354 del Cod. civ.; e ciò probabilmente anche nei casi in cui la f. a. è lecita.
Brus: F. Chiarotti, Riflessi giuridici della f. a. della donna, in Archivio penale, 1 (1948), pp. 237-255; F. M. Cappello, Trattato canonico-morale di Sacramento, V, 5a ed., Torino-Roma 1947, pp. 382-383; L. Molinasso, G. Durando, A. Gennaro, La f. a. sotto l'aspetto medico, giuridico e morale, Torino 1947; R. Savater, L'inseminazioni artificiale devant le dotti positivi francesi, in Cento d'edizione L'anno, L'inseminazioni artificiale, Parigi 1940, pp. 23-34; e bibliografia citata nei primi due. Pio Cipriotti.