FEDECOMMESSO (FIDEICOMMISSUM)

FEDECOMMESSO (fideicommissum). - È la di-sposizione di ultima volontà con cui si istituisce uno crede con l'obbligo di conservare e trasmettere in tutto o in parte l'eredità a una persona o a un ente determinato. L'erede dicesi fiduciario; la persona o l'ente per cui l'eredità deve essere conservata e a cui dev'essere trasmessa dicesi fideicommissario.

L'istituto del f. risale al diritto romano (Instit. Inst., 1, II, tit. 23, de fideicom. heredit. § 2). Ebbe vasta applicazione nel medioevo e dopo il 1500 anche per l'influsso della dominazione della legislazione spagnola. La nobiltà prima e la borghesia poi se ne valsero largamente per assicurare la conservazione del patrimonio e di altri beni (ad es., botteghie, in-dustrie, ecc.) nell'ambito della famiglia = perfino della primogenitura.

I principi di libertà, affermatisi specialmente con la Rivoluzione Francese, portarono a poco a poco all'abolizione dell'istituto del f. Il codice civile del 1865 all'art. 899 escludeva ogni sostituzione fede-commissaria, mentre il codice vigente del 1942 la ripristina esclusivamente entro questi limiti: a) il testatore può imporre al figlio l'obbligo di conservare di restituire alla sua morte, in tutto o in parte, i beni costituenti la disponibile a favore di tutti i figli nati = nascituri dall'istituto o a favore di un ente pubblico (art. 692); così pure il testatore può imporre a un fratello o a una sorella l'obbligo di con-servare e restituire i beni lasciati, a favore di tutti i figli nati e nascituri da essi o a favore di un ente pubblico (art. 692). L'erede fiduciario assume un po' la figura dell'usufruttuario, con il godimento, la libera amministrazione e la rappresentanza dei beni che formano la fiducia (art. 693). L'eredità si devolve al sostituto al momento della morte dell'istituto (art. 696).

La sostituzione fideicommissaria in favore di cause più e ammessa senza limiti dalla legislazione canonica (can. 1513-14), la quale prescrive che il chierico o il religioso fiduciario (quando si tratti di fiducia in favore di cause più) renda edotto l'Ordinario, il quale, come tutore d'ufficio delle pie volontà (can. 1515 § 1), eserciterà il controllo (can. 1516). Nell'ordina-mento canonico la sostituzione fideicommissaria può aver luogo anche per atto tra vivi.

Bibl.: C. Ferrini, Teoria generale dei legati e dei f. secondo diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza, Milano 1889; V. Oblet, Fideicommis., in DTHC, V. coll. 2298-99; R. Trifone, s. V. ITALIA, V. pp. 999-1016; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 2a ed., Padova 1950, p. 777 sqq.