ARRICCHIMENTO INDEBITO

ARRICCHIMENTO INDEBITO. - A. i. o a senza causa si ha ogni qualvolta taluno, senza una causa ammessa dalla legge, ritrae qualche profitto patrimoniale con altrui danno, senza che peraltro abbia commesso un atto giuridicamente illecito.

Nel diritto romano in vari casi di a. i. veniva riconosciuto al danneggiato il diritto di farsi risarcire il danno nei limiti dell'altrui a.; questi casi furono generalizzati nel diritto comune.

Il CIC prevede pure alcuni casi in cui è ammessa l'azione di a. i. (actio de in rem verso) a favore del danneggiato (cann. 536, § 4; 1527, § 2, ecc.); ed è probabile che le norme che ciò stabiliscono debbano essere considerate come applicazioni particolari di un principio generale dell'ordinamento giuridico canonico.

Molte legislazioni civili vigenti regolano solo alcuni casi di a. i., e danno perciò luogo a gravi dubbi circa la esistenza in esse di un principio generale in proposito. Invece il codice civile germanico, quello svizzero delle obbligazioni, ed altri codici recenti disciplinano l'azione di a. i., complessivamente considerata. Anche il Codice civile italiano vi-gente ha formulato in via generale il principio che «chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'a., a indennizzare questa ultima della correlativa diminuzione patrimoniale»; aggiungendo peraltro che «l'azione di a. non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito» (artt. 2041-42).

BIBL. : U. Mori-Checcucci, L'a. senza causa, Firenze 1943.