PECULATO

PECULATO. - Furto qualificato di chi, essendo pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio e avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartiene alla pubblica amministrazione, se ne appropria ovvero li distrae a profitto proprio o di altri. La caratteristica particolare del p. consiste quindi nella indebita sottrazione di un bene commessa con l'aggravante dell'abuso di potestà e di fiducia.

Come il furto, anche il p. è moralmente condannabile, costituendo in primo luogo un'offesa alla giustizia e alla carità, virtù eminentemente sociali, per cui debbono essere rispettate anche e soprattutto nei confronti dello Stato, vale a dire della generalità dei cittadini, e in secondo luogo realizzandosi in una violazione del diritto di proprietà altrui (pubblica amministrazione).

I. Cenni storici

Il p. nell'antichissimo diritto romano, e precisamente in un periodo anteriore all'introduzione della moneta, consiste nell'impadronirsi del pubblico bestiame e solo più tardi indicò l'auferre vel intercipere vel in rem suam vertere una cosa pubblica, appartenente al popolo romano, vale a dire allo Stato romano (D. 50, 16, 4 e 178; 48, 13, 5; 50, 16, 15 e 16). Non era elemento essenziale per il reato di p. una particolare qualificazione giuridica del soggetto attivo di esso; ma se tale reato era commesso da un magistrato o suo dipendente, la sanzione si aggravava. Il p. fu più volte oggetto di legislazione; sotto Cesare o Augusto una Lex Iulia de peculiis et de sacrilegis et de residuis riordinò tutta la materia; la pena, dapprima pecuniaria, fu inasprita nel periodo dell'impero assoluto, giungendo fino alla morte o alla deportazione. Molto rigida fu la repressione del p. anche nel nostro diritto intermedio. A Venezia (sec. XIV) la condanna era infamante. Per reazione, molto mite, invece, fu in seguito la pena del p. nelle Costituzioni piemontesi del sec. XVIII e nelle leggi di Pietro Leopoldo di Toscana e di Giuseppe II.

II. Diritto penale italiano

Il Diritto penale italiano considera il p. un delitto esclusivo dei pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi, commesso a danno della pubblica amministrazione. Gli elementi essenziali del reato sono il possesso di denaro o di altra cosa mobile per ragione dell'ufficio o del servizio e l'appropriazione o la distrazione di quelli. Distrazione sta a significare la devoluzione, compiuta dal soggetto, della cosa mobile o del denaro a uno scopo diverso da quello cui era destinato, per procurare un profitto a sé o ad altri.

Presupposto necessario del p. è che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sia competente o autorizzato a ricevere l'affidamento della cosa o del denaro, oggetto materiale del delitto, per ragione del proprio ufficio o servizio. Mancando il principio dell'affidamento, non sussisterà il delitto di p.; ma il fatto criminoso potrà essere imputato come furto aggravato (art. 625, n. 7 e 61, n. 9 C. P.) o come appropriazione indebita aggravata (art. 646 e 61, n. 11). Il danno o altra cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione costituisce l'oggetto materiale del reato, mentre l'oggetto specifico della tutela penale, in relazione a tale delitto, è l'interesse pubblico concernente il normale funzionamento della pubblica amministrazione.

Il vigente Codice penale italiano, ponendo fine a una questione che si dibatteva sotto l'imperio del Codice penale del 1889 (art. 168), disciplina il delitto di p. negli artt. 314 e 316, mentre nell'art. 315 contempla, come reato distinto, la malversazione a danno di privati. Il p. è punito con la reclusione (fino a dieci anni) e con la multa. La condanna importa, come pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici ufficiali; che può essere, però, temporanea se, per circostanze attenuanti, viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore ai tre anni.

III. Nel Diritto penale canonico

Il p. è un reato mixti fori. Il CIC, infatti, supponendo conveniente tutelati dai codici penali nazionali il patrimonio pubblico e quello dei privati, si limita a tutelare penalmente il patrimonio ecclesiastico ed esige solo che, firmo onere reparandi damma, pene canoniche si aggiungano a carico dei condannati dai tribunali dello Stato per i delitti più gravi, tra i quali considera anche il furto qualificato. Il can. 2354 § 1 dispone, pertanto, che un laico condannato per furto qualificato è escluso dal porre atti che possano avere un qualche legittimo valore nel foro canonico e viene privato di qualunque ufficio nella società perfetta della Chiesa. Nel § 2 è detto poi che un chierico che si fosse reso reo dello stesso delitto potrà essere condannato, a seconda della gravità, con penitenze, censure, privazione di uffici, di benefici e di dignità, non esclusa la deposizione. Anche qui è fondamentale il can. 2198 sulla competenza della giurisdizione penale da parte dell'autorità ecclesiastica e civile che detta la norma generale, secondo la quale un delitto che lede una legge

Article illustration
(Int. Pont. comm. arch. scene)
Pecora - Due p. ai lati di un albero con uccelli (fedeli in Paradiso). Lastra marmorea sepolcrale (fine sec. III) - Roma, cimitero di Pretestato.

delle due società può punirsi da entrambi i poteri; da ciò deriva l'applicabilità dell'altra regola, di natura processualistica, per cui nelle cause mixti fori ha luogo la prevenzione.

Una fattispecie identica a quella regolata dal Codice penale italiano non si riscontra nel CIC. Una certa affinità si può trovare nel can. 2408 dove è detto che colui che esige oltre il dovuto per tasse o le aumenta, dovrà essere gravemente multato e, se recidivo, sospeso dall'ufficio o rimosso, secondo il caso, fermo l'obbligo di restituire il mal tolto.

La detta affinità è suggerita dai seguenti criteri. Il reato previsto dal CIC penale deve essere logicamente perpetrato da chi è preposto ad un ufficio e ha quindi i poteri per amministrarlo, tra cui quelli di esigere i mezzi adatti all'uopo. L'esigere poi tasse in una misura superiore al fissato o il richiedere al di fuori dei casi previsti, fa logicamente pensare all'intento di procurarsi un profitto. L'aumento o la richiesta non legittima è determinato, infine, da un abuso di potere. E ciò è chiaramente dimostrato sia dalla collocazione del canone sotto il titolo XIX, che tratta appunto dell'abuso di potere o di ufficio ecclesiastico, sia dal fatto che il can. 1507 attribuisce soltanto al Concilio provinciale o alla Conferenza episcopale la facoltà di determinare le tasse per i vari atti di giurisdizione ecclesiastica, cui deve aggiungersi l'approvazione delle S. Sede. Il can. 736 aggiunge che oltre i limiti, come sopra fissati, il ministro dei Sacramenti non può esigere né chiedere alcunché, per qualsiasi causa od occasione, direttamente o indirettamente. Più gravi ancora sono le pene canoniche nei casi in cui si manifesti il pericolo o un fatto di simonia.

BIBL.: G. Stocchiero, Diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano, Vicenza 1932, passim; G. Maggiore, Diritto penale, II, 1, Bologna 1950, p. 129; V. Manzini, Trattato di Diritto penale italiano, V. Torino 1950, p. 99. Francesco Ercolani ![page_647_image_1.png](page_647_image_1.png)