PECCATORI PUBBLICI

PECCATORI PUBBLICI. - Sono quelli che offendono gravemente e pubblicamente l'ordine morale;

rale; o più precisamente quelli che con atto, noto alla comunità, hanno gravemente violato una norma di condotta e non si sono pubblicamente emendati o pentiti.

Il contenuto concreto di tale concetto è storicamente assai vario. Il Rituale romano (tit. IV, cap. 1, De sanctissimo Eucharistiae Sacramento, n. 11), ad es., pone fra i p. p. anche i blasphemi, mentre oggi si è abbastanza d'accordo nell'escluderli; d'altra parte oggi si devono indubbiamente porre fra i p. p. anche gli iscritti consapevolmente e liberamente al partito comunista, di cui il Rituale evidentemente tace. Bisognerà quindi, per classificarli, guardare soprattutto al pensiero dei teologi più quotati ed al senso dei fedeli. Oggi i gruppi importanti di p. p. sono costituiti dai concubinari (si pensi, ad es., si passi in cui esiste il divorzio), e dagli aderenti ad associazioni o partiti condannati dalla Chiesa (massoneria, partito comunista, ecc.).

I. P. P. E DISCIPLINA DELLA CHIESA. - L'argomento interessa sia gli storici, sia i moralisti, sia i pastori d'anime. Per i primi rientra nella complessa questione delle penitenze pubblica e privata nei primi secoli della Chiesa e, in genere, nella più ampia trattazione delle diverse forme con cui si è presentata Penitenza (v.). Per i secondi interessa per la questione della riparazione del peccato e della rimozione dello scandalo. Il peccatore infatti deve tendere a cancellare tutte le conseguenze della sua cattiva condotta, cercando, per quanto gli è possibile, di riportare il mondo che lo circonda in quella situazione in cui sarebbe, se il suo peccato non fosse intervenuto. Se il peccato è stato pubblico la riparazione deve quindi essere in qualche modo pubblica (v. SCANDALO). Per i pastori d'anime interessa in ordine alla condotta da tenere con loro e soprattutto agli effetti dell'amministrazione dei Sacramenti. È noto infatti che il can. 693 § 1 del CIC proibisce di accogliere i p. p. nelle associazioni erette o approvate dalla Chiesa; il can. 855 dice di tenerli lontani dall'Eucarestia fra quando non abbiano dato segni manifesti di emendazione; il can. 1240 impone di privarli della sepoltura ecclesiastica a meno che prima della morte non abbiano dato segni di penitenza.

II. NORME PRATICHE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Com'è noto la condizione di peccato può essere solo oggettiva o solo soggettiva o l'uno e l'altro nel medesimo tempo; è solo oggettiva quando l'infrazione della norma di condotta è involontaria; solo soggettiva quando, per errore, la coscienza ha presentato come peccaminosa un'azione che di fatto non lo è; oggettiva e soggettiva ad un tempo quando l'opposizione all'ordine morale esiste veramente ed è libera.

Ora per l'amministrazione dei Sacramenti non esiste nessuna difficoltà quando si tratta di persona soggettivamente ed oggettivamente peccatrice (sempre p. p., beninteso). In tal caso infatti mancano totalmente nel soggetto le condizioni richieste per poter accedere ai Sacramenti e in più si offendere gravemente il bene comune. Il sacerdote non è «padrone» dei Sacramenti; egli non ne è che il ministro e non può concederli che a certe condizioni: se queste mancano, egli non può affatto ammettere ai Sacramenti. La difficoltà invece si presenta subito quando si tratta di p. p. solo in senso oggettivo. Se si concedono pubblicamente, la comunità potrà facilmente essere tentata di pensare che quella condotta non è veramente o almeno gravemente peccaminosa, oppure che ai Sacramenti si può accedere anche in condizione di peccato. D'altra parte, se i Sacramenti vengono rifiutati anche privatamente si priva un uomo del mezzo normale di Grazia, e per di più quando ne è particolarmente bisognoso, per la situazione in cui si trova, per le persone che deve accostare e le difficoltà che deve superare. Sembra dunque indispensabile distinguere per i p. p., sempre in senso solo oggettivo, fra amministrazione pubblica e amministrazione privata: nel primo modo i Sacramenti non si possono concedere nemmeno a loro per tutti i riflessi nella comunità cristiana sopra ricordati; nel secondo modo non si vedono motivi per negarli;

si provvede così al bene di individui particolarmente bisognosi dell'aiuto dei Sacramenti senza danneggiare in nessun modo i membri della comunità. Del resto la distinzione non è nuova. Almeno per i peccati occulti (cf., p. es., can. 855).

Le osservazioni fatte finora permettono di trovare una linea di condotta anche per i semplici fedeli. Più d'una volta essi chiedono come devono comportarsi persone che vivono in una situazione irregolare (concubini, ecc.), se possono accoglierli, se possono mantenersi in relazione con loro ecc. Potranno accoglierli e mantenersi in relazione nelle forme e nella misura in cui si provvede al loro bene senza danneggiare spiritualmente gli altri membri della comunità. Se decideranno d'accoglierli lo faranno così da aiutarli ad uscire dalla dolorosa situazione in cui si trovano e con cautele tali per cui nessuno ne soffra scandalo o trovi incitamento a seguirne i mali esempi. Se decideranno di non accoglierli lo faranno così da non predudere le possibilità di conversione. Come si vede, si tratta di indicazioni solo teoricamente semplici. Anche il più modesto contatto con la realtà e la vita ne dimostra con dolorosa evidenza la difficoltà. Più d'una volta non sarà facile vedere la linea da seguire; ancor più difficile sarà il seguirla davvero. Per tale motivo sarà di estrema importanza coltivare sentimenti di umiltà e di amore: costante deve essere lo sforzo di amare il prossimo; variabili le forme in cui potrà incarnarsi. E lo stesso p. p. deve accogliere con amorosa rassegnazione le limitazioni sopra indicate: accostandole e rispettandole recherà egli pure un contributo alla sua conversione ed alla edificazione dei fratelli.

BIBL.: anche a riguardo di questo argomento si potrà leggere utilmente Le directoire pour la pastorale des Sacraments, preparato dall'episcopato francese, Parigi 1951. Cf. ancora: N. Jung, Communion, II. Dispositions du sujet, in DDC, III, coll. 1129-1131; E. Jombart, Concubinage, ibid., III, coll. 1513-24; L. Gode-Goy, Ministre des Sacraments, in DThC, X, coll. 1792-93 e tutti i testi di teologia morale e di diritto canonico ai trattati: de Eucharistia, de sepultura ecclesiastica, de laitis.

Giovan Battista Guzzetti

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“PECCATORI PUBBLICI.” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 642. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/peccatori-pubblici.