PECULIO. - Istituto giuridico molto importante nel Diritto romano, connesso intimamente con la concezione unitaria in materia civile ed economica della famiglia sotto la potestà del pater familias. Passò nel Diritto canonico (cf. c. 1-5, X, tit. 25, l. III, de peculio clericorum), nel quale oggi ne resta il nome e la dottrina nel diritto dei religiosi e tracce riguardo ai chierici (cf. can. 1473).
I. CENNI STORICI. - La Chiesa, ad imitazione del Diritto romano, adottò l'istituto nei riguardi dei chierici parificandoli ai filii familias; solo l'episcopato si sottraeva alla legge. I chierici come persone civili potevano avere il loro p. civile, osservando la legislazione romana; più importante l'applicazione della dottrina al p. ecclesiastico, indicante quei beni mobili o il denaro che il chierico percepisce dalla Chiesa o dai frutti dei beni ecclesiastici, di cui egli, a guisa di figlio di famiglia, non è il proprietario assoluto, ma condizionato, in modo cioè che quanto
sopravvanza al suo onesto sostentamento deve essere erogato ai poveri o restituito alla Chiesa. Mentre il p. civile proviene al chierico dai beni paterni o familiari, il p. ecclesiastico è dato dai beni quasi-patrimoniali (derivati da attività o beni ecclesiastici estranei al beneficio), parsimoniali (derivati da economia personale sui beni del beneficio), e dai beni superflui: è per questi ultimi che vale la disposizione che obbliga il chierico ad erogarli ai poveri. Prima del CIC si disputò se i chierici avessero del p. vero e libero dominio, o non piuttosto l'ammi-
nistrazione e il semplice uso. Dalla risposta dipendeva la natura dell'obbligazione di erogare i beni superflui, se per giustizia o per religione e obbedienza; per conseguenza, se esista l'obbligo della restituzione, il quale, essendo reale, passa agli eredi. Il CIC (can. 1473) tace in proposito, sancendo solo l'obbligo della erogazione; i commentatori quindi dicono che, non avendo voluto il legislatore specificare una questione grave e ben nota, nel caso si deve vedere soltanto un obbligo ex religione. Coerente alla dottrina romana, il Diritto canonico antico determinava che i chierici non testassero. La consuetudine e vari privilegi pontifici, per evitare difficoltà nella sepa-

(Int. U. op. int. nec.)
II. P. DEI RELIGIOSI. - D'attualità è la dottrina del p. nel diritto dei religiosi. Essi in materia patrimoniale (in forza del can. 580, se di voti semplici, e del can. 582, se di voti solenni), sono parificati ai filii familias del Diritto romano: sono incapaci di possedere, ritenere, disporre, ricevere, donare o usare cosa alcuna senza la licenza dei superiori, anche se la cosa sia data specificatamente per la persona e a titolo personale, dagli stessi parenti o proveniente dai loro beni patrimoniali; inoltre, quanto realizzano con la propria attività o acquistano personalmente rientra nel patrimonio della comunità (cann. cit. e 594), da cui essi hanno il diritto di ricevere il necessario.
Nel caso dei religiosi p. indica qualunque bene temporale, stimabile di prezzo, separato dalla massa comune, che il suddito tiene e usa di propria autorità per i propri desideri o bisogni personali non presenti. Quanto il Superiore dà per un determinato scopo, anche se futuro, non è p., perché designando il fine, in effetto viene tolto un elemento indispensabile per il p. (l'uso di propria autorità); così quel denaro che una volta tanto il Superiore dia a un religioso che deve uscire frequentemente e servirsi di tram, ecc., non è p. Similmente le vesti, i libri, la suppellettile, gli arnesi ecc. concessi al singolo religioso, non costituiscono p., sia che provengano dal Superiore direttamente sia che siano donati da estranei, purché si intendano ricevuti per la comunità e il Superiore possa concedere o negare l'uso. Il patrimonio che deve conservare il religioso di voti semplici con dominio radicale senza il diritto ad averne personalmente i frutti, il denaro dato
al religioso da estranei per fini onesti e caritativi non personali anche se custodito dallo stesso, lo spendere denaro o roba ricavati dal proprio lavoro per un fine specifico personale o di terzi con la licenza del superiore, ecc. non costituiscono p. Si ha p. nei vitalizi, pensioni e simili costituite e date da parenti o terzi, se questi beni non entrano nella massa comune e il religioso possa avere il diritto di disporre (non se il Superiore per una certa equità tenga prima conto delle necessità del religioso); nel denaro deposto presso il Superiore allo scopo diretto di provvedere il vitto, il vestito ecc. per un religioso particolare; nel fatto che il religioso possa procurarsi con il ricavato del lavoro i vestimenti, i libri ecc.
Il p. religioso può essere perfetto o proprio e imperfetto o improprio, secondo che l'individuo possa tenere ed usare le cose indipendentemente dal superiore, oppure con il suo consenso e alle sue dipendenze, in modo che il Superiore possa limitarne o revocarne l'uso. Il p. proprio è contro povertà (v.), non solo contro la vita comune; quindi non può essere introdotto neppure dai religiosi di voti semplici (cf. can. 27); e in materia notabile vale il can. 2389. Il p. improprio non distrugge per sé il voto di povertà; ma è contrario alla perfetta vita comune e alla volontà della Chiesa. I cann. 580 § 2, 582, 594, usano termini che importano totalità (quid-quad, omnia bona, quovis modo), impongono l'osservanza accurata della vita comune nelle cose riguardanti il vitto, il vestito ecc., anche da parte dei Superiori; questi devono porre nella cassa comune quanto ricevono. È chiaro che non si tratta di pura collocazione materiale, ma giuridica. Gli autori vedono nell'eccessivo rigore e severità da parte del Superiore nel procurare le cose convenienti al decoroso sostentamento dei religiosi una causa principale del p.; necessaria diviene la linea di mezzo. La convenienza tiene conto della rigidità delle singole religioni, dei bisogni dei singoli, delle condizioni di clima, di regione, di condizioni economico-sociali e delle possibilità della cassa comune. Prima del Concilio Tridentino il p. improprio non era né proibito né concesso espressamente. Una proibizione diretta implicita si ebbe nel Tridentino (sess. XXV, de regularibus, c. 1 s.); più energica venne da Clemente VIII (25 luglio 1599), da altri papi e da vari decreti della S. Congregazione dei vescovi e regolari.
Di fronte a dichiarazioni chiare e a fatti non meno chiari e non sporadici, gli autori si chiedevano se per consuetudine poteva introdursi il p. improprio. Alcuni negavano, partendo dal principio che nessuna consuetudine poteva derogare al Tridentino e che dalla pubblica lettura obbligatoria del decreto di Clemente VIII veniva a mancare il consenso legale necessario del legislatore. Tuttavia s. Alfonso ritiene fondata l'opinione affermativa. In alcuni istituti era ufficialmente lecito il p., a condizione che fosse posto nella cassa comune, che vi fosse il consenso del Superiore per procurare determinate cose e che l'individuo fosse disposto a rinunciare appena il Superiore avesse creduto opportuno disporre diversamente.
Il can. 594, e conseguentemente tutte le Costituzioni, inculcano la perfetta vita comune e l'osservanza della povertà. Perciò se nel 1918 vigeva la consuetudine ab immemorabili del p. in alcuni istituti, a norma del can. 5, l'Ordinario poteva tollerarla, se giudicava non potesse prudentemente essere levata. Nelle altre religioni (province, monasteri, ecc.) per l'avvenire potrebbe essere introdotta a norma del can. 27, se i Superiori non contraddicono.
È chiaro che nel suo concetto il p. importa: a) la piccola quantità, b) l'uso per fini consentanei allo stato religioso, c) la effettiva dipendenza dal Superiore. L'esperienza insegna che il p. porta grave nocumento alla disciplina e carità religiosa. I Superiori hanno l'obbligo grave di levarlo, se gravi cause non sconsigliano; molto più devono impedire che si introduca, e quindi hanno da provvedere convenientemente alle necessità dei sudditi. Cause gravi di permetterne la continuazione sono, p. es., impedire che si introduca il p. proprio, l'indigenza della casa religiosa, la trascuratezza grave e diuturna dei Superiori nel provvedere ai religiosi.
Genova 1877, nn. 717-27; A. Vermeersch, De religiosis, I, 2ª ed., Bruges 1907, nn. 273-81; F. X. Wernz, Jus decretalium, III, 2ª ed., Roma 1908, nn. 175-86; S. A. Loiano, Instit. theol. mor., III, Torino 1937, nn. 39, 705; T. Schaefer, De religiosis, 4ª ed., Roma 1947, nn. 1138-41; H. Jone, Comment. in CIC, I, Paderborn 1950, p. 524 sg. Sinisio da Romello