POVERTÀ

POVERTÀ. - Stato di chi, privo del superfluo e del conveniente, e spesso anche del necessario alla vita, è esposto a privazioni e tribolazioni. Esso interessa, con l'economista e il sociologo, anche il teologo e l'asceta per l'opposizione che implica alle tendenze del mondo verso la ricchezza e la potenza.

La p. varia secondo i luoghi, i tempi e le persone. Oggi si suole distinguere la p., che suppone l'assenza delle comodità usuali, qualche volta le molestie ed anche l'incertezza del domani, da quella p. detta «indigenza» che suppone la privazione anche del necessario (da via luterana pure in relazione alla classe sociale cui appartiene l'individuo), e da quella che chiamasi «miseria» e che implica la mancanza di tutto (Breton, V. BIBLICA., p. 33).

Nel campo morale si considera la p., che suoi diritti necessitati, e quella volontaria; la p. affettiva e quella effettiva, per cui si vive distaccati dai beni temporali, secondo una diversa gradazione, variamente determinabile, come varia è la determinazione del necessario e del superfluo, e che va dalla rinunzia al solo superfluo sino alla privazione anche del necessario. Sul motivo che l'ispira e sui suoi gradi si fondano i diversi aspetti della p. a. per l'accesso a un giudizio (v. p. 13). Per l'accesso a un giudizio (v. p. 13). Per l'accesso a un giudizio (v. della p. : morale-preccettivo, morale-asccetico, morale-giuridico e morale-mistico.

I. LA P. PER NECESSITÀ. - È quella che, né direttamente né indirettamente voluta, è imposta da fattori esterni. Se ha larga manifestazione come fenomeno sociale, si ha il pauperismo (v). La dottrina cattolica impone a questi poveri per necessità doveri, ma riconosce anche i loro diritti e i conseguenti doveri degli altri.

I diritti dei poveri sono molteplici. Nel caso di estrema necessità si ha, anteriormente al dovere, il diritto di prendere il necessario dagli altri, né in questo caso si può parlare di furto, perché, oltre tutto, il diritto di proprietà venne introdotto appunto perché ognuno avesse il necessario, e pertanto essa quando questo necessario manchi. Questo principio, anche se di diritto naturale e conosciuto dai pagani (per la Cina antica, V. S. Lokuang, Ricchi e poveri nel confucianesimo e nel taoismo, Roma 1946, p. 29), specialmente nel mondo greco-romano, riceve nella dottrina cattolica una nuova luce. Fuori del caso di estrema necessità invece, ordinariamente si ritiene che il povero non abbia il diritto di esigere per vie giuridiche il superfluo del ricco, in quanto non è determinata giuridicamente la persona che il ricco deve soccorrere, e il ricco ha la potestas dispensandi e quindi può distribuire il suo superfluo secondo un suo prudenziale arbitrio. Altra questione è se i poveri presi collettivamente abbiano il diritto di insorgere contro il governo quando questo sia uno strumento evidente di oppressione di essi e di favoreggiamento anche economico dei ricchi, rivelando le caratteristiche di un governo tiranno. Horvath (v. BIBLICA) sostiene in quel caso l'esistenza di quel diritto nella classe dei poveri, anche se nega l'opportunità dell'attuazione.

Per elevare il tenore di vita dei poveri moralmente si ammette in essi salario (v.) non solo individuale, ma anche familiare (v. GIUSTIZIA SOCIALE). In secondo luogo si riconosce loro un diritto al lavoro (v. PIO XII, PAPA, Messaggio Pentecoste 1941, encicl. Serium laetitiae) ed un diritto alla proprietà (id., Messaggio Nato lizio 1942). In genere può dirsi che le discordanze dottrinali circa le obbligazioni di giustizia dei ricchi verso i poveri provengono principalmente dal fatto che non si distingue la giustizia controllata solo dal foro interno da quella controllabile anche nel foro esterno; ed anche perché non si sa come conciliare questo diritto con una delle categorie aristoteliche della giustizia, comunemente accolte anche nei manuali di teologia morale.

Ai diritti dei poveri corrispondono i doveri verso di essi da parte dei singoli, della Chiesa, dello Stato. Prima della società, ogni uomo ha il dovere di aiutare l'altro uomo (v. ELEMOSINA). Qualunque sia la natura di questo dovere, che Pio XI chiama «gravissimo» (encicl. Quadragesimo anno), la dottrina cattolica raggiunge la perfezione più alta proponendo che, per una realtà vera, soprannaturale, anche se mistica, nel povero si nasconde lo stesso Dio, il quale essendo il vero padrone di tutto ha il diritto di tutte le nostre cose e su noi stessi. Perciò i poveri sono in Cristo nostri padroni, come affermano i testi della Tradizione. Per questo nel cristianesimo tale strettissimo dovere dei singoli verso i poveri non può limitarsi al solo superfluo, troppo umanamente ed egoisticamente determinato. Tale dovere dei singoli ha enormi conseguenze nel campo della remissione dei peccati e della salvezza. Gesù nell'ultimo Giudizio parla della trasgressione di quel dovere nei singoli (Mt. 25, 41 sgg.). E il precetto di Giovanni di dare una tunica a chi non ne ha, è rivolto al singolo che ne avesse due (Lc. 3, 11 e, così almeno se-condo una interpretazione tradizionale, ibid., 11, 41). La Chiesa ha un diritto, prima che un dovere, della cura dei poveri. Essa infatti bandi la massima ben nota «res Ecclesiae res pauperum» che entrò anche nella legislazione ecclesiastica: concili, collezioni canoniche dal Decreto di Graziano fino alle ultime legislazioni. Anche i popoli ricchi hanno precisi doveri verso i popoli poveri. Dio creò la terra e le sue ricchezze per tutti, perciò sorge un diritto nei popoli poveri quando il suolo di questi non è capace di mantenerli. «Più di una volta è inevitabile che alcune famiglie, di qua e di là, emigrando, si cerchino

altrove una nuova patria. Allora secondo l'insegnamento della Rerum novarum va rispettato il diritto della famiglia ad uno spazio vitale» (Pio XII, Messaggio Pentecoste 1941). Di qui nasce il diritto dei popoli poveri ad emigrare, che, congiunto strettamente con il diritto ai mezzi di sussistenza, non può essere impedito, ma deve internazionalmente riconoscersi, anche se disciplinabile.

II. P. VOLONTARIA. — Si ha quando è cercata per conseguire una finalità, o semplicemente umana o soprannaturale. Se la p. fosse voluta per evitare il lavoro e costringere gli altri a dare soccorsi, allora è moralmente deprecabile prima che socialmente disastrosa; in tali poveri la stessa mendicità è illecita e può esser vietata anche dalla legge. Ordinariamente per p. volontaria si intende lo stato di coloro che si rendono volontariamente poveri per amor di Dio. Questa p. è graduale e relativa con diversi aspetti teologico-morali.

La p. volontaria è di precetto in un certo grado. Non di rado si ritorna sulla distinzione della p. affettiva da quella effettiva per affermare che quella e non questa sia propriamente di precetto. Eppure il Vangelo sembra esigere da tutti la p. effettiva, almeno in un dato grado. La prima delle beatitudini evangeliche plaude ai poveri spiritui (Mt. 5, 3); molti interpretano spiritui nel senso di distacco affettivo (L. Pirot, Beatitudes evangeliques, in DBS, I, col. 932). Ma, a prescindere che spiritui non si trova in s. Luca, non sembra esatto che solo la p. affettiva sia di precetto. Infatti vi è un grado minimo di p. moralmente necessario a ciascuno; ci si deve distaccare anche effettivamente dal superfluo, almeno dal superfluo al proprio stato, e, nel caso di estrema necessità del povero, ci si deve distaccare anche dal necessario alla persona. Anzi, oltre il caso di estrema necessità, non mancano nella tradizione cattolica i testi che affermano che si debba dare, almeno per carità, parte del necessario.

Pertanto in questi primi gradi di distacco effettivo dalle cose, molti ammettono un vero precetto per tutti, più grave per i ricchi. E che questi primi gradi di distacco effettivo appartengano ai primi gradi della p. volontaria si può dedurre da s. Alberto Magno (Mariale, q. 71, ed. Borgnet, XXXVII, p. 127 sq.) e da s. Tommaso, non solo in quanto il ricco è tenuto a spogliarsi del superfluo e del necessario alla persona nel caso di estrema necessità, ma anche per la relazione che questi precetti hanno con la p. (cf. almeno implicitamente in Sun. Theol., 3°, q. 40, a. 3, specialmente nell'ad. 1); s. Tommaso dice inoltre che quella parola spiritui si può intendere in diversi modi: «...Paupertas spiritui intelligi potest vel exitatio infati et superbi spiritus, ut Augustinus exponit... vel etiam abiectio temporalium rerum, quae fit spiritus, idest propria voluntate (= p. effettiva volontaria) per instinctum Spiritus Sancti, ut Ambrosius, et Hieronymus exponunt» (Sum. theol., 2a-2a°, q. 19, a. 12).

D'altra parte, dal paragone dei «beati pauperes» con il «vive diviti» appare il carattere beatitudini (v.), condizione per entrare nel Regno di Dio: tutti debbono praticare la p., quindi anche i ricchi, non solo affettivamente ma anche effettivamente, almeno per quanto riguarda l'effettivo spogliamento delle cose temporali ad essi superflue.

Alcuni riferiscono la p. alla virtù della temperanza, seguendo s. Ambrogio (Breton, V. BIBLICA., p. 20) mentre i Salmanticensi con altri ritengono che la p., in quanto è virtù, non debba forse differire dalla liberalità (Giuseppe dello Spirito Santo, V. BIBLICA., p. 48). Sembra che la p. nei suoi primi gradi, che sono di precetto, debba collegarsi alla temperanza, se la rinunzia al superfluo nel ricco si riguarda sotto il fine solo di moralità individuale, mentre, poiché il precetto è collegato con quello di darlo agli altri, si può dire che la p. si collega anche con la liberalità e con quelle virtù sociali, che presiedono all'obbligo di distribuire il superfluo.

La p. volontaria è stata raccomandata da tutta la tradizione cattolica come consiglio evangelico, molto utile alla conquista della perfezione cristiana. L'esempio di Gesù e anche della prima comunità cristiana hanno dato un valore concreto e pratico alla realizzazione di una totale p. effettiva. Il primitivo comunismo d'amore visse nella Chiesa e vive tuttora sia nelle Congregazioni religioshe, sia nella pratica individuale, come mezzo di perfezione. Le anime cristiane, anche se teoricamente sappiano che non sia necessario ad salutem vendere tutto, riconoscono però che non si può arrivare ad una vera perfezione cristiana senza un crescente distacco dalle cose terrene. La vita della Chiesa in questo mondo ha bisogno della doppia simultanea realizzazione: della proprietà e della p., perché con la prima viene assicurato il sostentamento necessario di ognuno in un modo più sicuro, nello stato attuale del natura corrotta, e con la p. esercitata anche al di là del precetto i proprietari hanno gli esempi reali viventi di un distacco effettivo da tutto, per amor di Dio, se credono difficile distaccarsi almeno dal solo superfluo.

Questa p. di consiglio suppone evidentemente la p. affettiva, che è già di precetto per tutti, cioè il distacco dalle cose terrene, ed include il distacco effettivo da quelle cose che sono in qualche modo necessarie. Questa p. di consiglio così intesa ha diverse gradazioni: a) rinunziare alle cose necessarie al proprio stato, quando ciò non sia richiesto anche per precetto, almeno per modum actus. Questa rinunzia può essere totale, se ci si contenta di vivere paracamente e non secondo le esigenze della condizione sociale cui si appartiene, o parziale, se si rinunzia solo a qualche cosa che comunemente dai buoni fedeli è ritenuta necessaria alla persona. Bisogna però tener presente che qualche volta questa rinunzia, come avverte Alessandro di Hales (De superfluo: ms., Parigi, Bibl. naz., lat. 1646, f. 120) non è lecita per qualche circostanza, come quella dello scandalo; in quanto gli altri potrebbero attribuire tale rinunzia ad avarizia. S. Tommaso insegna (2a-2a°, q. 32, a. 6) che sarebbe inordinato sottrarsi quello che è assolutamente necessario a vivere secondo la propria condizione sociale, eccetto che, fra gli altri casi, «etti sint necessaria ad convenientiam vitae, tamen de facili resarcicis possunt, ut non sequatur maximum inconveniens». Rinunciare a tutte le cose possedute, mutando stato per amor di Cristo, come nei religiosi. Ma anche qui è supposto che si abbia in qualche modo il necessario al proprio sostentamento, cui non è lecito rinunziare (cf. Summa fr. Alexandri de Hales, pars IV, q. 30, m. 3 sq., Venezia 1575, f. 435 c-d). c) Anche nella p. dei religiosi ci sono diverse gradazioni, che vanno dalla rinunzia anche alla proprietà privata delle cose necessarie mantenendone solo la proprietà comunitaria ed un uso mediocre delle cose, fino alla rinunzia anche in comune delle proprietà, mantenendo solo l'uso delle stesse cose necessarie, come presso i Frati Minori.

Questa p. di consiglio è una via ascetica di grande efficacia. Nello stato attuale della natura corrotta dell'uomo, la p. di consiglio appartiene alla perfezione, come mezzo al fine. Il che è attestato dal Signore (Lc. 19, 21): «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e donalo ai poveri...; poi vieni e seguimi». La p. è un mezzo migliore della ricchezza per raggiungere la perfezione. I testi scritturistici non lasciano dubbio: mentre le ricchezze sono proclamate sempre un pericolo per la salvezza, la p. viene esaltata come una prima ottima disposizione per il Regno di Dio. I santi ricchi furono pochissimi (s. Bonaventura, Expositio super Regulam Fratrum Min., ed. Quarachi, VIII, p. 423, 18).

La p. di consiglio non è indispensabile alla perfezione come quella di precetto, né è l'unico mezzo per raggiungere la perfezione. Non è l'essenza della perfezione; perciò è detta un mezzo e non un fine. Si può però discutere se una tale p. sia il mezzo principale, o meglio fondamentale, per raggiungere una vera perfezione. Questo non è da tutti inteso ed affermato egualmente. Nella spiritualità francescana, p. es., si ha la tendenza a considerarla come mezzo fondamentale: quanto più cresce la p. materiale tanto più crescerà, nella pietà francescana, il ravvicinamento e l'amore al Cristo.

La p. volontaria non di rado è intesa nel senso metaforico di distacco da tutto, anche da se stesso, dai propri giudizi, dai propri pensieri, dalle proprie inclinazioni anche legittime, per amor di Dio e per non offendere il prossimo. E si parla anche di quella p. mistica che viene fusa, con una Grazia speciale, dal Signore e che può ar

rivare fino all'estasi ed all'abbandono per modum actus anche della pesantezza corporale, nella contemplazione divina.

Quando la p. volontaria viene suggellata anche con una promessa votiva, voto (v.) e della virtù della religione. Se il voto di p. è non solo privato, ma anche pubblico, entra sotto il controllo della forza esterno, come ogni voto riconosciuto dalla Chiesa.

III. Voto di P

La p., scelta volontariamente come stato di vita e confermata dal voto, sta alla base della vita religiosa in senso canonico. Generalmente obbliga tutti i singoli religiosi a non avere (lecitamente o anche validamente) qualche cosa di proprio o ad usare di qualche cosa come propria. Il voto di p. è come un mezzo per ottenere le virtù della p., che è il fine.

Chiunque emette il voto solenne di p. perde per ciò stesso in perpetuo e indipendentemente da qualsiasi riunione: 1) ogni diritto di proprietà ed ogni altro diritto reale sulle cose temporali esterne (beni di fortuna) che prima della professione erano in sua proprietà e possono essere: 2) la capacità di acquistare per sé nuovi beni temporali, sia quanto al dominio, sia quanto all'usufrutto od uso, indipendentemente dalla volontà del legittimo Superiore (cann. 579, 581, 582). Molte discussioni si fanno sulla disponibilità dei beni, di cui si prevede l'acquisto per eredità.

Chi emette il voto semplice di p. non perde la proprietà o dominio radicale dei beni PROCESSIONE (v.) e neppure perde la capacità all'acquisto di nuovi beni, ma solo la libera disposizione delle cose e la libertà di uso, indipendentemente dalla licenza dei Superiori, espressa o almeno presunta.

Il voto solenne di p. esclude dai singoli religiosi solennemente professi la proprietà, ma non impedisce la proprietà e il possesso, da parte della comunità, dei beni che sono proporzionati al fine della stessa società. Ma può darsi che il voto di proprietà escluda dalla comunità stessa il diritto di proprietà in diversi gradi. Il Concilio Tridentino (sess. XXV, cap. 3 de regul.) concesse la capacità di possedere in comune a tutti i monasteri e casse religiose di uomini e donne, anche mendicanti, eccetto i Cappuccini e i Minori dell'Ordine francescano. I Carmelitani Scalzi e la Compagnia di Gesù rinunziarono a questa facoltà, sia pure con alcune restrizioni. Per dare quindi un giudizio sul duplice grado di p., per quanto riguarda le comunità, occorre attendere alle costituzioni ed ai tempi permanenti introdotti dalla S. Sede. In pratica poi occorre attendere anche alla legislazione civile, che spesso non riconosce il diritto canonico e quindi sono necessari certi atti che di per sé sarebbero in contrasto con il voto di p.

Il voto di p. si estende a tutti i beni esterni stimabili in valore pecuniario (beni di fortuna). Le cose quindi non stimabili in valore pecuniario, come la buona fama, ecc., non sono oggetto di voto. Sono oggetto di voto (le opinioni in materia sono però molte e contrastanti) i manoscritti atti per la stampa, almeno quando il religioso sia stato incaricato di fare il lavoro, oppure la religione abbia sostenuto delle spese a tale scopo. Il voto di p. per sé si estende solo agli atti esterni; ma la violazione può avvenire anche con atti interni, attinenti materia proibita per voto. Il voto di p. viene violato con il disporre arbitrariamente, ritenere, consumare, accettare cose all'insaputa dei Superiori; con il donarle, alienarle, prestarle, usarle oltre il tempo concesso dai Superiori; con il devolverle ad altri scopi, che non siano quelli intesi dai Superiori; con il trascurare le cose che siano state affidate al religioso per la conservazione e l'uso; con l'avaria o sciupo nella distribuzione delle cose affidate ai religiosi. La violazione costituisce peccato grave, quando la materia sarebbe grave in caso di furto, oppure, in caso di violazione nell'uso delle cose, quando il valore dell'uso è di notevole importanza e gravità. Se un professo di voti semplici dispone ancora di cose di sua proprietà, per avere materia grave nella violazione del voto si richiede un valore quattro o cinque volte superiore.

Esiste l'obbligo di riparazione in caso di violazione del voto: l'obbligo di riparazione non esige però che il religioso si privi delle cose necessarie al suo conveniente sostentamento, ma solo che eviti spese che lecitamente potrebbe fare, oltre al suo conveniente sostentamento, con i beni della casa religiosa. Spesso si può presumere la rinunzia alla riparazione da parte del legittimo Superiore. La concessione fatta al religioso di beni di fortuna o del loro uso per le peculio (v.) e può essere indipendente o dipendente dal Superiore. Per quanto riguarda il periodo di noviziato,

V. la relativa voce

Vedi tav. CXXVI.

Bibl.: cf. i testi di diritto canonico, ad es., Wernz-Vidal, II, n. 339 sgg. Per la dottrina biblica e patristica, oltre le opere citate alla voce BEATITUDINI EVANGELICHE, V. Schilling, Reich-tum und Eigentum in der altchristlichen Literatur, Friburgo in Br. 1908; E. Troeltsch, Die Soziallehre der christlichen Kirchen und Gruppen, Tubingen 1912; trad. II. Firenze 1941; M. Preisker, Toretsch's Darstellung der sozialen Lehre des Evangeliums, in Thiol. Stud. und Krit., 94 (1912), pp. 1-54; J. Leipoldt, Jesus und die Armen, in Neue kirch. Zeitschr., 28 (1917), pp. 784-810; L. Tondelli, P. e ricchezza nel Vangelo, in La scuola catt., 1921, pp. 26-42; J. Pirot, Jésus et la richesse. Parabole de l'intendant astucieux, Marsiglia 1944; A. Gschossmann, Reich und Arm in Neuen Testament. Ein Beitrag zur neutestament. Soziologie, Roma 1945; I. Giordani, Il messaggio sociale di G. C., degli Apostoli, dei primi Padri della Chiesa, dei grandi Padri della Chiesa, 4 voll., Milano 1945-47; S. Giet, La doctrine de l'appropriation des biens chez quelqu'un des Pères, in Reich. de science relig., 35 (1948), pp. 55-61; Scolastici: Summ. Theol., 2-2 vol., 9, 10, 12; 3, 9, 35, 8, 7; 3, 4, 40, 4, 3; 8. Bonaventura, Apologia pauperum (ed. Quaracchi, VIII, pp. 233-330); Quaestiones disputatae: De perfectione canonica, c. 11, de paupertate (ibid., V, pp. 124-65); B. Lipinski, Divi Thomas de usu divitiarum doctrina, Friburgo 1910; A. Horvath, Das Eigentumsrecht nach dem heiligen Thomas von Aquin, Graz 1929; A. Fanfani, Le soluzioni tomistiche e l'atteggiamento degli uomini dei secc. XIII e XIV di fronte ai problemi della ricchezza, in Riv. internaz. di scienze sociali, 39 (1931), pp. 553-581. Per l'aspetto ascetico mistico: Giuseppè dello Spirito Santo, Cursus theol. mistico-scholasticae, III, Roma-Bruges 1928, pp. 46-47; A. Rodriguez, Esercizio di perfezione e di virtù cristiane, parte 3, trattato XIX. - Studi recenti su problemi attuali: C. Journet, Propriété chrét. et pauvreté chrét., Parigi [1942]; A. Fanfani, La miseria e i cultori di scienze sociali, in Riv. internaz. di scienze sociali, 49 (1941), pp. 133-39; id., Colloqui sui poveri, 5 ed., Milano 1950; C. Dacò, Chi sono e come vivono i «senza tetto» milanesi, in Giorn. degli economisti, nov. 1940; V. BRETAGNA, La pauvreté vertu fondamentale de la pitié franciscaine, Parigi 1943. Ermenegildo Lio.