GIUSTIZIA SOCIALE. - Voce nuova e frequentissima, nata dal vago disagio che deriva da qualche cosa che manca alla società moderna e dall'aspirazione febbrile nel ricercarla.
I. DEFINIZIONE
In realtà l'idea stessa non è ben definita e, nei suoi molti equivoci, offre il terreno buono alle azioni agitatrici di tanti arruffapopoli, servi più o meno interessati o illusi delle tendenze egemoniche nazionali e internazionali, a contenuto politico o sociale o, più spesso, economico.Perciò g. s. è la magica espressione che risuona dalle sponde più opposte ed i popoli, fatti creduli dalle necessità esasperate, tra le opposte sponde incessantemente fluttuano. La dottrina seria, specialmente nel campo cattolico, ha compiuto e sta compiendo sforzi grandi per precisare esattamente il concetto di g. s., allo scopo di procedere poi sicura ed efficace alla sua realizzazione concreta.
Sono considerevoli i risultati di questi sforzi, grazie specialmente alla luce dei documenti pontifici, ma non sono ancora completi; probabilmente la realtà, sia tecnico-economica che etico-giuridica, che si vuole interpretare, non è essa stessa definitiva, ma in fase ancora di evoluzione. Riservando per ultimo un breve cenno alla questione sistematica dell'inquadramento della virtù della g. s. tra le altre virtù morali, è opportuno soprattutto darne il concetto più preciso e completo possibile.
La g. s., prima di essere specificamente sociale, INGIUSTIZIA (v.) nel suo significato proprio e non soltanto metaforico. Comprende quindi gli elementi essenziali ad ogni tipo di giustizia che sono tre: la dualità dei soggetti, che la giustizia mette in rapporto; l'obbligatorietà di detto rapporto, che è quindi rapporto caratteristico di diritto-dovere; la quantità che delimita il contenuto del rapporto stesso, quantità oltre la quale il diritto non si concepisce più e nella quale il dovere si estingue. La dualità dei soggetti suppone la loro distinzione fisica o morale. In forza di essa ogni giustizia è essenzialmente sociale, nel senso generico almeno di stabilire e regolare dei rapporti tra gli uomini, influendo così nella loro vita sociale.
In questo senso sono sociali anche le altre virtù, che esercitano a vantaggio del prossimo, come, p. es., la carità. Queste però o non sono obbligatorie o, se lo sono, la loro obbligatorietà non si fonda nel diritto della persona, a vantaggio della quale si esercitano, ma altrove; per la giustizia invece la fonte dell'obbligatorietà non è
estrinseca ma intrinseca al rapporto stesso, che è quindi rapporto caratteristico di diritto-dovere.
Del contenuto poi di questo rapporto più che l'aspetto qualitativo è rilevante l'aspetto quantitativo; non solo perché esso misura la gravità o meno dell'obbligazione ma soprattutto perché, esaurendosi nei limiti della quantità tutta l'obbligatorietà del rapporto, garantisce l'indipendenza personale dei due soggetti, che pur restano uniti tra di loro dal legame della giustizia.
Benché ogni giustizia sia sociale, come si è detto, esiste però tra le varie specie di giustizia una giustizia specificamente sociale e della quale qui ci si occupa. In essa il triplice elemento essenziale ad ogni tipo di giustizia assume una configurazione caratteristica, che costituisce la g. s. in specie propria, distinta da ogni altra.
II. DUALITÀ DEI SOGGETTI NELLA G. S. - La g. s., con i suoi rapporti, mette di fronte tra loro non già individuato ad individuo, ma individuo a società, in modo che la società è il soggetto del diritto, l'individuo associato è il soggetto del dovere.
Essendo la società il soggetto del diritto, la g. s., pur se benefica immediatamente degli individui gruppi di essi, sempre mira al bene della società intera, e perciò a questo tipo di giustizia deriva la specificazione propria di sociale.
Ma cos'è precisamente la società in quanto è de- tentrice di diritto, cui, per g. s., corrisponde il dovere degli associati? È necessaria un'osservazione previa.
La società ben costituita presenta una moltitudine di uomini, opportunamente organizzata ed operante allo stesso scopo, del cui vantaggio tutti proporzionalmente usufruiscono. Quello scopo, visto così nel centro della realtà sociale, costituisce in concreto il cosiddetto bene comune.
È comune due volte: in quanto è il prodotto della cooperazione, più o meno immediata, di tutti e poi in quanto tutti, più o meno mediamente, ne godono. Intorno al bene comune gravitano i due momenti essenziali della vita sociale: il momento che si chiama produttivo, in quanto mostra l'organizzazione sociale tesa alla produzione del bene comune; il momento che si chiama fruittivo, in quanto mostra l'organizzazione sociale tesa al godimento del bene comune. È evidente che i due momenti sociali, quello produttivo e quello fruittivo, benché nella realtà concreta inscindibilmente s'intreccino, dal punto di vista morale e del diritto sono del tutto distinti.
Ciò posto, quando si dice che nel rapporto di g. s. il soggetto del diritto è la società, s'intende la società considerata soprattutto nel suo momento produttivo.
Nel fatto stesso della loro appartenenza alla società s'intuisce che gli individui associati hanno dei doveri verso di essa, considerata come complesso delle organizzazioni socialmente operanti del bene comune.
Si suol dire che la g. s. obbliga verso il bene comune. Per essere precisi: il bene comune è il fine della g. s.; soltanto il momento sociale produttivo è il soggetto dei suoi diritti. Ma siccome il bene comune è lo scopo da raggiungere nel momento sociale produttivo, con linguaggio metonimico, l'espressione è corretta. Ad evitare però i pericolosi equivoci, va opportunamente richiamata la distinzione tra il bene comune, quale scopo della g. s., ed il momento sociale produttivo quale soggetto dei suoi diritti.
Come il bene comune, così la società, vista nel momento produttivo del bene comune, sono realtà molto complesse; tanto più complesse quanto più sono numerosi gli associati e più è elevato il loro scopo sociale. Per la società statuale, p. es., che è quella che interessa tutti di più, il bene comune comprende moltissimi e tra i più di spari elementi, dall'economia privata e pubblica alla cultura di ogni genere, dalle condizioni demografiche alle manifestazioni sportive e così via. Va però attentamente notato come il bene comune non consiste solo nella somma di questi elementi, ma più nell'equilibrio stabile di essi, in quanto realizzano lo scopo della società statuale, che è il benessere temporale, informato dalla morale e dal diritto, subordinatamente al fine ultimo, anche supernaturale, dell'uomo.
Alla complessità del bene comune risponde la complessità della società, vista nel momento produttivo del bene comune.
Restando nello stesso esempio, il momento produttivo della società statuale si presenterà come l'insieme di tutte le organizzazioni, che con il loro efficace influsso contribuiscono a produrre, consolidare e migliorare il bene comune specifico della società statuale, dalle istituzioni economiche a quelle culturali, dalle previdenze demografiche alle associazioni sportive e così via. Anche qui va diligentemente notato che il momento produttivo della società non consiste tanto nella totalità di dette organizzazioni ed istituzioni quanto nello stabile ed equilibrato dinamismo delle stesse operanti al bene comune.
In mezzo alla società dei popoli la g. s. deve stabilire e conservare l'equilibrio di un organismo sociale molto più complesso di quello nazionale; di un organismo invece molto più semplice ed elementare in seno alle associazioni minori più o meno direttamente subordinato o coordinato alla vita sociale della nazione. Ma qualunque sia la natura e l'estensione della società, il soggetto della g. s. in essa operante è sempre il momento sociale produttivo.
È per se stesso evidente che di fronte a questo hanno obbligazioni non solo i sudditi della società, ma anche le autorità; anzi, queste, influendo di più sull'efficienza del bene comune, hanno obbligazioni maggiori dei semplici sudditi.
Gravissimo errore sarebbe il non distinguere tra società ed autorità e designare questa non come soggetto dei doveri, ma come soggetto dei diritti di g. s. In nessun punto come in questo il positivismo giuridico riesce più deleterio. È vero che tra i compiti delle autorità è quello di definire i doveri dei sudditi di fronte alla società e di vigilare alla loro osservanza; è vero pure che questo compito dell'autorità si presenta ai sudditi come diritto dell'autorità; ma ciò non vuol dire che questo stesso compito, quando lo si riferisce alla società intera, non sia un dovere rigoroso e per nulla un diritto. Così che, di fronte alla società, sudditi ed autorità sono sullo stesso piano di collaborazione al bene comune, egualmente legati da doveri di g. s., benché in modo diverso.
S. Tommaso esprime questa verità con termini davvero eleganti. I doveri di g. s., che egli chiama generale o legale, sono «in principe principalmente ed quasi arricchito»; in subditi autem secundario ed quasi administrative» (Sum. Theol., 2a-2a, q. 58, a. 6). L'autorità è soggetto del dovere di g. s. architettonico. Tocca infatti all'autorità, dietro conoscenza esatta dello stato generale delle cose sociali, architettare un sistema di leggi, nelle quali ciascun suddito trovi definito il settore ed i limiti della sua collaborazione concreta al bene comune. Essi infatti non potrebbero ciò conoscere da sé, se non altro perché manca loro la visione generale delle cose, cui inquadrare la propria azione.
In questa osservazione è la condanna più evidente del liberalismo economico. Chi non vede allora come alla efficienza del bene comune l'autorità influisce principa- lier, architettando bene la legge, e che i sudditi invece influiscono secundario osservando fedelmente? La legge formulata dall'autorità è osservata dai sudditi e lo strumento ordinario della g. s. Perciò s. Tommaso chiama legale questo tipo di giustizia.
Dunque l'autorità e i sudditi sono i soggetti primari dei doveri di g. s., ma né l'una né gli altri potrebbero efficacemente e agevolmente precisare e praticare i rispettivi doveri sociali senza l'aiuto di associazioni intermedie. La loro rete ben disposta, colmando l'enorme distanza che corre tra l'autorità centrale e l'individuo, assolve preziosissimi compiti. Porre all'autorità informazioni più complete sulle necessità e sulle disponibilità dei singoli, onde le leggi rispondano alle esigenze reali del bene co-
mune e alle possibilità davvero esistenti di realizzarlo. Viceversa per mezzo di queste associazioni i sudditi di ogni condizione possono essere meglio informati, sostenuti e vigilati per una osservanza delle leggi, non soltanto secondo il loro tenore letterale, ma secondo lo spirito delle loro finalità. Soprattutto molte questioni possono essere risolte in seno alle associazioni stesse, completando in esse molti doveri individuali di g. s., cosa che né i sudditi potrebbero da soli, né convenientemente impegnerebbe l'autorità superiore. Le soluzioni date da questi organismi (si pensi, p. es., ai contratti collettivi di lavoro) riescono più agili, più aderenti alle condizioni particolari di tempo e di luogo ed alleggeriscono il già troppo pesante volume di affari, che preoccupa l'autorità e che oggi spesso trascende i limiti ragionevoli delle umane possibilità.
Inoltre questo sistema di associazioni, legalmente disciplinato, mentre favorisce l'iniziativa privata e rispetta la libertà individuale, non permette loro di svolgersi fuori e tanto meno contro il bene comune. Più ancora garantisce un minimo di stabilità alla vita sociale, anche nei casi di crisi dell'autorità, morbo troppo frequente della politica moderna. Per queste e molte altre ragioni i documenti pontifici raccomandano caldamente come necessaria e utilissima alla soluzione delle questioni di g. s. una larga rete di associazioni minori nel seno della società moderna. Va da sé, che l'ampiezza di una tal rete sarà proporzionata all'ampiezza della società, nella quale si dispiega.
In conclusione, come ogni giustizia propriamente tale, anche la g. s., mediante il suo rapporto, mette di fronte due soggetti realmente distinti tra loro. Il soggetto del suo diritto è la società, considerata nel suo momento produttivo del bene comune; il soggetto dei doveri è triplice: l'autorità, gli individui, le associazioni intermedie.
Tra questi due soggetti, del diritto cioè e del dovere di g. s., c'è una reale distinzione, benché più o meno indeguita, in quanto autorità, individui e associazioni intermedie non si contrappongono alla società intera, ma ne sono parte integrante.
Ma la parte non si distingue realmente dal tutto?
III. OBBLIGATORIETÀ DELLA G. S. - La natura dell'uomo e delle cose di cui ha bisogno - almeno nel nostro stato attuale - lo obbliga a vivere in società; d'altra parte ogni società, per ragione del suo fine e della sua natura, obbliga i suoi componenti a collaborare al bene comune, il che costituisce il dovere di g. s.; dunque è la natura stessa dell'uomo, delle cose e della società a dare carattere di obbligatorio al dovere di g. s. Ciò significa che la g. s. obbliga in forza del diritto naturale.
Ma verso quale società in particolare il dovere di g. s. obbligherà l'uomo? Evidentemente verso quelle società, cui egli di fatto appartiene. Cioè: verso la Chiesa, cui deve appartenere in forza del diritto di vino-positivo, allo scopo di raggiungere la sua perfezione soprannaturale; verso una società statuale, cui deve appartenere in forza del diritto di natura, allo scopo di raggiungere una completa perfezione umana; verso quelle associazioni cui appartiene di fatto in forza della sua libera contrattazione, allo scopo di raggiungere - nei vari settori dell'attività umana - quei fini particolari che sono proporzionati alle proprie attitudini e necessità.
È per se stesso evidente, che non possono essere gli stessi il numero e la forza obbligante dei doveri relativi a ciascuna di dette società. Inoltre i doveri verso una società si subordinano ai doveri verso le altre, con lo stesso ordine con il quale sono subordinati le società stesse e le loro relative finalità: così dall'infima fino alla massima, che è la società di tutti i popoli, il bene comune dei quali da nessun popolo va reso, ma da tutti incrementato. La stessa subordinazione va osservata da parte di tutte queste società d'ordine naturale rispettivamente alla Chiesa, che è la massima società di ordine soprannaturale.
Ma in quali azioni od omissioni concrete si determinerà per ogni associato il dovere di g. s.? Solo in quelle che risulteranno in connessione necessaria al bene comune della società, cui appartiene.
È vero che detta connessione necessaria al bene comune ordinariamente risulterà certa e precisa grazie alla legge positiva debitamente promulgata, ma non è sempre così. Per l'omissione di moltissimi atti nocivi al bene comune, come per molti atti positivi, lo loro connessione necessaria al bene comune può trarre risultanze chiara anche da privata conoscenza: allora essi saranno obbligatori per diritto naturale, antecedentemente ad ogni legge positiva.
IV. QUANTITÀ NEL DOVERE DI G. S. - Innanzi tutto, dei limiti sia qualitativi che quantitativi sono necessari al diritto e rispettivamente al dovere di g. s. Senza di essi, gli associati dovrebbero direttamente dedicare tutta l'attività al bene comune; né parte alcuna potrebbero essi direttamente riservare alla difesa ed allo sviluppo della individualità personale, in quanto entità contraddistinta ed indipendente dalla totalità sociale. Sarebbe il sacrificio intero di tutti gli associati a vantaggio della società. Ma - non essendo la società nulla al di fuori degli associati - alla fin dei conti, il sacrificio di tutti loro si risolvebbe nel nulla. È l'assurdo di chi blatera essere l'individuo per la società e non la società per l'individuo. Il comunismo si fonda su questo assurdo, aggravato dall'altro di considerare il bene comune o esclusivamente o subordinatamente in funzione dei dominanti valori economici.
Supposta questa necessità, i limiti, qualitativi e quantitativi, al diritto e al dovere di g. s. sono di fatto segnati con lo stesso criterio, enunziato sopra, della necessaria connessione al bene comune. Ogni associato cioè deve lavorare al bene comune solo nel settore e nella misura indicati dalle proprie possibilità insieme e dalle esigenze del bene comune.
Ogni altra collaborazione o risulterebbe impossibile danneggerebbe i diritti della persona umana, senza vantaggio sociale. Qui vale l'osservazione fatta sopra, non essere cioè sempre necessaria la legge a stabilire questi limiti.
È vero però che nelle condizioni attuali della società, senza la luce della legge e senza la pressione della sua sanzione, la spontanea collaborazione al bene comune si riduce effettivamente a nulla. Popoli e governanti, preoccupati dei propri interessi personali, guardano al bene comune come a qualcosa solo da sfruttare, non da produrre prima di godere. E segue chiaro che, in tale disposizione spirituale, nessuno vede il proprio dovere sociale: che ognuno entra a far parte delle particolari associazioni, considerandole solo come strumento più potente a sfruttare il bene comune, non come mezzo più efficace a realizzarlo; che di fronte alle leggi stesse, che fanno presente ai sudditi, alle autorità e alle associazioni la forma e l'obbligo del proprio dovere sociale, si prende l'atteggiamento sistematico d'ostilità, si che tutte le scuse e tutte le manovre sono buone per eluderne l'osservanza.
Questo morbo disgregatore non è certo di data recente, ma nella società moderna sembra trovare il terreno più propizio al suo sviluppo e alle sue distruzioni.
Il livello della tecnica e della civiltà moderna esige un bene comune più complesso e conseguentemente una più larga, più intensa, più equilibrata organizzazione nel prodotto; specialmente nel settore economico. In questo settore, da soli, non bastano più neppure i più grandi nuclei nazionali; è ormai necessaria la collaborazione internazionale. Ma questa purtroppo riesce tanto labile, perché non solo non è sostenuta dall'equilibrio di analoghi organismi internazionali negli altri settori, p. es., della politica; ma anzi è alla politica nazionalistica subordinata.
Di qui gli squilibri così repentini e profondi che oggi troppo frequentemente sconvolgono la vita sociale delle nazioni e del mondo intero. I più vasti ed intensi movimenti tellurici non sono tanto nocivi al confronto.
In conclusione, oggi, oltre allo sforzo di possedere chiaro e preciso il concetto di bene comune, secondo la realtà delle cose e non secondo pregiudizi ideologici o politici; oltre allo sforzo di determinare in funzione del bene comune i doveri sociali dei singoli verso le associazioni particolari, di queste verso la nazione, delle nazioni verso la intera società umana, di tutti verso la Chiesa cat-tolica, va potenziato lo sforzo di destare al più presto, con tutti i mezzi, individuali e collettivi, ed in tutti, popoli, governanti, collettività private e pubbliche, una più sensibile coscienza sociale.
Non solo non ha diritto di partecipare al bene comune chi non collabora a realizzarlo, ma è di fatto impossibile partecipare ad un bene, che non può sussistere senza la collaborazione di tutti. Di diritto e di fatto il momento sociale fruito suppone il momento sociale produttivo.
V. QUESTIONE SISTEMATICA
Quale posto si deve assegnare alla g. s. nel sistema tomistico delle virtù morali? La maggioranza degli studiosi cattolici sottolinea — e con ragione — che la g. s. coincide con la giustizia legale o generale di s. Tommaso (Sum. Theol., 2a-2a°, q. 58, a. 6). Va aggiunta solo qualche osservazione.La g. s., subordinando alle esigenze del bene comune gli atti di tutte la altre virtù particolari (di cui la sua denominazione di giustizia generale), certamente in qualche modo li modifica. Sempre la g. s. aggiunge alla loro originaria bontà morale quella propria del suo motivo formale. In forza di esso inoltre può rendere obbligatorio un atto, che è buono sì ma libero nell'ambito d'altra virtù particolare. Sì, mille è il comportamento della carità, anch'essa virtù generale in campo soprannaturale, come la g. s. lo è nel campo naturale.
Ma la sfera d'azione della g. s. coincide con la sfera d'azione delle altre virtù ovvero le trascende tutte, costituendo così un settore proprio ed esclusivo alla sua influenza? Una cosa è certa: a causa della sua complessità, l'equilibrio della vita sociale moderna non riesce più a sostenersi sulla osservanza delle sole virtù particolari. In passato, in un sistema di vita sociale più semplice, gli associati badando solo ai propri interessi, senza ledere quelli altrui, realizzavano più o meno anche il bene comune di tutti. Piccole lacune erano sufficientemente colmate dall'esercizio della carità; così che non era avvertita la necessità d'una larga applicazione della g. s. Perciò gli autori antichi ne parlano poco. Oggi non è più così. Si richiede l'osservanza delle virtù particolari, deve intervenire la carità; — a salvare l'equilibrio stabile della vita sociale è indispensabile che la g. s. eserciti un influsso vasto ed efficace, sia nell'ambito del diritto positivo che in quello del diritto naturale. Anzi si può ragionevolmente prevedere che la necessità e l'ampiezza della sua influenza andranno crescendo.
S'impone quindi ai sociologi in genere, ai giuristi e moralisti in modo particolare, una investigazione solidale e aggiornata, che proporzioni ai successivi sviluppi della vita sociale la quantità dei doveri di coloro che la costituiscono. Il compito è delicatissimo specialmente per i moralisti, sempre cauti quando si tratta di impegnare la coscienza degli uomini con doveri gravi che decisamente influiscono sulla loro eterna salvezza. Ma la realtà delle cose è questa e bisogna coraggiosamente affrontare e risolverne i problemi. Del resto non c'è di che imprescendersi. La g. s. non è una virtù nuova, né nuovo il suo dovere; da che è mondo è esistita. Sono nuove le sue applicazioni alle rinnovate condizioni della società moderna. Avviene così per tutte le virtù, benché in proporzione minore, per la limitazione del loro oggetto formale. E poi, i moralisti hanno una guida sicura nelle loro ricerche, una garanzia infallibile nelle loro conclusioni: la Cattedra di S. Pietro.