SCANDALO. - Significa qui tutto ciò che può costituire difficoltà nell'esercizio del bene ed essere diretto incentivo al peccato, ossia al male morale.
In tal senso già nel Vecchio Testamento si dice, p. es., che Dio per mettere a prova la virtù del giusto porrà «offendiculum coram eo» (Ez. 3, 20); e, nel Nuovo Gesù dice che di s. è pieno il mondo e che anzi, nel presente ordine di cose, non può essere diversamente. Può avere origine dalla cattiveria degli uomini. Il Salvatore mette severamente in guardia coloro specialmente che offendono i piccoli, dicendo che sarebbe meglio venisse loro appesa al collo una macina da mulino e finissero in fondo al mare (Mt. 18, 6; Mc. 9, 41; Lc. 17, 2). Altre volte ne ha colpa la natura delle cose - la nostra stessa natura, le nostre facoltà, - ecc. Ed è in rapporto a questo genere di s. che Gesù dice che se il piede o la mano ci scandalizzano, è meglio tagliarli senza pietà. Altre volte ancora lo s. avviene addirittura per la stessa amorosa azione divina nel mondo; come quando si dice che il Salvatore è venuto per la caduta e la risurrezione di molti, fatto in tal modo segno di contraddizione (Lc. 2, 34). E beati vengono detti coloro che non trovano nelle umiliazioni del Salvatore motivo di s. (Mt. 11, 6; Lc. 7, 23).
Con particolare insistenza ritorna nel Nuovo Testamento il dovere di non dare s. Per evitarlo, Gesù fa trovare miracolosamente a Pietro la moneta con cui pagare il tributo (Mc. 17, 26) e s. Paolo, pur avendo dimostrato non esservi in sé nulla di male nell'uso di alimenti impuri secondo la legge mosaica, lo vieta al cristiano tutte le volte che ciò può creare qualche difficoltà ai fratelli (I Cor. 8-10; Rom. 10).
I. Peccato di s
S. si ha in questo caso in ciò che spinge al peccato, non nel peccato a cui si spinge; per lo s. occorre e basta un atto o fatto esterno, cattivo in effetto o in apparenza, capace, in concreto, di esercitare un influsso moralmente deleterio sugli altri. Solo in tali condizioni potrà esserci s., come d'altra parte, si può peccare senza che vi sia stato quel particolare stimolo cui si dà il nome di s.La spinta al male, inclusa nel concetto di s., può derivare dalla natura stessa dell'atto e del fenomeno esteriore scandaloso, oppure dalla condizione del soggetto su cui quell'atto esercita la sua influenza. Nel primo caso lo s. avrà valore universale; nel secondo caso invece sarà tale soltanto per alcune persone. Ci può essere comunque, una varietà grandissima negli s. andando dall'estremo di fatti oggettivamente assai pericolosi, ma non pericolosi di fatto per le particolari condizioni delle persone, all'estremo di fatti oggettivamente poco pericolosi, ma di fatto pericolosissimi per lo stesso motivo; vanno perciò tenuti presenti fatti e persone, condizioni di tempo e di spazio: ciò che poteva essere motivo di s. in passato, non lo è più oggi e viceversa; così in altri casi possono ricevere s. persone fisicamente e spiritualmente immutate, e non le persone mature.
Il male che dà occasione allo s. può essere né previsto, né voluto dall'autore dello s., oppure previsto e voluto; oppure previsto e non voluto; inoltre può essere voluto solamente per un vantaggio che si spera di ricavare, oppure per gusto del danno spirituale dello scandalo e dell'offesa di Dio. Quando la colpa conseguita allo s. è prevista e non voluto, i moralisti parlano di s. indiretto; quando invece è prevista e voluto, parlano di s. diretto. È detto diabolico lo s. quando la colpa sia voluta per il danno spirituale dello scandalo e per l'offesa che ne verrà a Dio; è detto farisico quando il male deriva unicamente dalla malizia di chi lo commette, senza che vi sia stato un incentivo o s. vero e proprio, ma solo un pretesto. I moralisti passano poi ad approfondire i motivi per evitare lo s. Il primo e fondamentale è l'obbligo che si ha di amare il prossimo come se stessi, evitando perciò quello che lo può danneggiare, e di procurare il suo bene.
La sua gravità varierà secondo la natura dello stimolo inclusa nello s. e secondo la persona che lo esercita e la persona su cui cade; cioè sarà tanto più grave quanto maggiore è la spinta al peccato per la natura stessa dell'atto posto o per la qualità della persona che lo pone o per la persona che viene scandalizzata. Nello s. diretto alla colpa contro la carità si aggiunge una colpa rispetto la virtù contro la quale, mediante lo s., si spinge a peccare.
La principale difficoltà in questa materia riguarda la possibilità di evitare tutti gli s. e l'obbligo che ne consegue. La difficoltà è stata risolta mediante il noto principio del duplice effetto, o, in altre parole, mediante il principio del maggior bene o del minor male. Tutta la difficoltà sta nel vedere in concreto dove stia il maggior bene o il minor male; il che evidentemente può avere nei diversi casi le soluzioni più diverse.
Il delitto di s. - L'aspetto esteriore e dannificato del prossimo incluso nello s. ha richiamato l'attenzione del legislatore ecclesiastico, che in più di un caso ha stabilito delle pene contro gli autori di s. Il can. 2218 § 1 del CIC dice che «in poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilis, scandali et damni...». E il can. 2222 § 1 dice che «Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat». In particolare sono previsti particolari provvedimenti a carico di religiosi (can. 653, 668), di parroci (can. 2147 §2), di chierici non residenti (can. 2168-75), di chierici concubinari (can. 2176-81), di parroci negligenti (can. 2182-85). La riparazione dello s. o la promessa seria di farlo è condizione per valutare la cessazione della contumacia in caso di censura (can. 2242 § 3). L'assoluzione da ogni censura in foro interno, tolto lo s., può essere fatta valere in foro esterno (can. 2251).
Dello s. si è occupato ripetutamente anche il legislatore civile, p. es., nell'art. 527 del Cod. pen. ital., dove sono comminate pene contro «chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico, compie atti osceni»; nell'art. 726, dove sono comminate altre pene per gli «atti contrari alla pubblica decenza». Più minute disposizioni ministeriali al riguardo sono state diramate di recente; e precisamente con le disposizioni del Ministero dell'interno per la moralità sulle spiagge.
Per gli spettacoli e i trattenimenti contrari alla morale e al buon costume provvedimenti vengono presi con l'art. 70 della legge di P.S. e l'art. 126 del regolamento di P.S., con la legge 26 apr. 1934, n. 653 e l'art. 138 del regolamento di P.S. Per l'esposizione al pubblico di stampati e, in genere, di oggetti che offendono il senso morale di pudicizia e il buon costume, disposizioni vengono prese negli artt. 528, 529 e 725 del Cod. pen., negli artt. 112 e 69 della legge di P.S. e nell'art. 125 del regolamento di P.S. Sotto il profilo dello s. è trattato l'incesto nell'art. 564 del Cod. pen. Un reato specifico, previsto dall'art. 530 del Cod. pen., è la corruzione dei minorenni (cf. artt. 519-21 e voce MINORENNI). L'art. 553 del Cod. pen. punisce «chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse». Per il mere-
tricio V. l'art. 192 della legge di P.S. che autorizza l'autorità locale di P.S. ad impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Come si vede la legislazione civile in materia di s. non è scarsa, né inadatta; purché non manchi una costante e vigorosa decisione da parte di chi dovrebbe curarne l'esecuzione.
Giovanni B. Guzzetti