SEDIZIONE. - S. (da seorsum ire) è la violenta sollevazione collettiva contro i pubblici poteri o contro determinate persone investite di autorità oppure di pubblici interessi
Il fine politico spiega molte s. che si trovano nella storia antica, ove una fazione cercava di sopraffarne una altra o per imporre un nuovo ordinamento o per soppiantare gli esponenti dell'altra. Non fu assente però il fine sociale, specie in tempi più moderni quando una serie di s. f. l'inizio d'un generale sconvolgimento tendente ad innovazioni e riforme in quest'ordine, come avvenne nella Rivoluzione inglese e in quella francese e prima ancora nella riforma luterana. Il pretesto religioso servì pure molte volte a s., specialmente nell'Impero bizantino e nelle vicende medievali della Curia Romana. In ogni caso la s. implica il concorso di più persone che tentano di sovvertire l'ordine prestabilito con atti di violenza collettiva; ed in questo trova la sua generica qualifica di reato. Ma in realtà essa si aggrava quasi sempre di nuovi elementi che la specificano in diversi delitti e ne peggiorano la natura criminosa, come quando implica omicidi, stragi, devastazioni ecc.
Per un giudizio morale occorre tener presenti il fine e le circostanze che provocano l'atto violento. Distinguere inoltre i mandanti o i complici principali dai semplici gregari che vi partecipano in misura non determinante. Infine bisogna vagliare i limiti e i modi eventualmente predefiniti, nonché l'efficacia dei mezzi preventivi stabiliti contro eventuali conseguenze non desiderate e in ogni caso considerare la possibile ritrattazione che, se tempestiva e piena, toglie ogni responsabilità morale.
Come misura estrema di difesa contro un tiranno
sanguinario la s. può esser giustificata se può indurlo a dimettersi. Bisogna però prevedere e prevenire il male maggiore, quale potrebbe essere la guerra civile, la strage, le distruzioni ecc. che aggraverebbero la situazione e forse impedirebbero la liberazione sperata (v. TIRANNA). In ogni altro caso ben difficilmente la s., specialmente se sanguinosa, potrebbe essere moralmente giustificata. Anzitutto perché di sua natura calpesta il principio di autorità che è essenziale alla vita sociale e morale dell'uomo; in secondo luogo perché provoca passioni che ben difficilmente potrebbero essere controllate e conducono quasi fatalmente ad altri delitti che tolgono il carattere di legittimità protesta che la sollevazione popolare potrebbe avere in qualche caso. Infine perché ben difficilmente l'atto violento ottiene duraturi miglioramenti mentre spesso obbedisce ad interessi faziosi. Quindi s'impone la prudenza che cerca non il sovvertimento dell'ordine costituito ma il razionale progressivo miglioramento dei rapporti, sotto l'egida di una più alta giustizia.
Meno ancora giustificata è la s. quando persegue fini religiosi ovvero privati. Nel primo caso è palese la violazione della legge divina che nel cristianesimo ha creato una gerarchia di poteri e che sola è depositaria e tutrice dei veri interessi religiosi dell'umanità. Quindi la s. contro la divina autorità della Chiesa o contro i suoi legittimi rappresentanti è delitto e sacrilegio in ogni caso, anche quando persegue un particolare fine morale o religioso che non contrasta con i fini della Chiesa. I provvedimenti opportuni possono essere richiesti od implorati secondo la prevista disciplina e nei modi consentiti, non mai imposti all'autorità con la pubblica violenza. Molte volte sotto il pretesto religioso operano interessi privati o settari; allora la s. si aggrava di nuova malizia perché sovranno il principio di autorità inganna il popolo, esponendolo a gravi pericoli per inconfessabili scopi di parte. Le responsabilità dei mandanti e dei sollecitatori rimangono pertanto dimostrate, ma la complicità accessoria non viene meno, specialmente se l'inganno poteva esser facilmente superato od evidenti fossero le responsabilità individuali.
Mentre le leggi penali moderne non considerano la s. nel suo generico significato quanto le particolari specificazioni che si aggiungono all'elemento fondamentale di delitto collettivo (cf. Cod. pen. ital., artt. 20-21; 303-307) la morale cattolica e il CIC insistono parimenti sul concetto di cooperazione e su quello di rivolta contro l'autorità che implicitamente almeno si verifica in ogni s. Il can. 2209 stabilisce il criterio di imputabilità, distinguendo la complicità principale o necessaria da quella secondaria o accessoria. La prima viene riconosciuta ai mandanti ed ai sollecitatori come agli esecutori materiali del delitto, se una preventiva ritrattazione efficace non la annullò in partenza; parimenti il can. 2211 sancisce per essi la responsabilità solidale circa i danni causati. Ai complici secondari rimane invece la responsabilità che di fatto contrassegnere singolarmente, aggravata sempre dallo scandalo dato.
Quanto all'implicita ed esplicita rivolta contro l'autorità che la s. comporta il CIC la considera espressamente come diretto attentato contro l'ordine costituito o contro persone rivestite di legittimo potere: così il can. 2331 § 2 colpisce la cooperazione contro il pontefice e i suoi legati o il proprio vescovo anche quando si estrinseca in manifestazioni sedizie; il can. 2337 punisce il parroco sollecitatore del popolo che tenta di impedire l'ingresso del legittimo successore. L'odium plebis (v.), infine, che può manifestarsi in una s. è considerato causa sufficiente per la rimozione d'un parroco, senza che venga giustificata la stessa s. In questi casi di delitti collettivi la Chiesa commina sanzioni dello stesso carattere, quali l'interdetto; ma non trascura gli altri provvedimenti penali che colpiscono i responsabili principali con maggiore severità.