SEDUZIONE

SEDUZIONE. - Nel linguaggio biblico il termine ha significati diversi. Talvolta indica qualsiasi azione diretta a indurre altri all'errore o alla colpa: in tal senso il demonio è detto spesso il « seduttore », la sua opera per indurre al male, soprattutto alla fine dei tempi, è qualificata precisamente come s. (cf. II Thess. 2, 10; II Io. 7, ecc.). In particolare viene detta s. l'azione per indurre all'idolatria (cf. Deut. 7, 4) e all'impurità (cf. Prov. 5, 20; cf. anche Gen. 34, 1-31; II Sam. 13).

Della s. nell'ultimo senso indicato il Vecchio Testamento si occupa in Ex. 22, 16 sg. e Deut. 22, 23 sg. Nel primo passo si dice che « se uno seduce una vergine non ancora fidanzata la doterà e la sposerà; se il padre della fanciulla non vuole darla, pagherà una somma di denaro secondo la dote che sogliono ricevere le fanciulle ». Nel

secondo si dice che in caso di s. di vergine fidanzata, avvenuta in una città, essa ed il seduttore « saranno la piatta di fanciulla perché non ha gridato... l'uomo perché ha umiliato la donna del suo prossimo ». Se ciò avviene in campagna e con uso di violenza « la fanciulla non soffrirà nulla ». Rimarrà solo la pena di morte per il seduttore. Se poi la fanciulla violata in tali condizioni non è fidanzata, il seduttore « darà al padre della fanciulla cinquanta scisti d'argento e l'avrà per moglie, perché l'ha umiliata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo di sua vita ». Come si vede, si fa sempre distinzione fra vergine fidanzata e non fidanzata, fra città e campagna, e non manca mai un accenno alla forza e quindi alla violenza. Quando si giunge al matrimonio, si ha l'esclusione della possibilità del ripudio.

Le prescrizioni del Vecchio Testamento influirono notevolmente sulla legislazione canonica, la quale volle che il seduttore d'una vergine, oltre a condurla in sposa, le costituisse anche una dote, restringendosi al solo dovere di dotarla quando essa o il padre non consentissero al matrimonio (I, X, 5, 16). La pratica però avviò sempre più verso un'interpretazione disgiuntiva: o sposare la giovane o fornire la dote: « hodiè contra stuprautes virgines sine vi, non est in usu alia poena, quam ut illas ducant in uxores, vel concedenter dotent » (I. Clarus, Practica criminalis de stupr., n. 3, in Opera omnia, II, Venezia 1614). Senonché tali disposizioni risultarono tali, volta più che un freno un incentivo alla s.: ragazze e genitori vi scorsero la via per ottenere la dote o per arrivare al matrimonio. Per tale motivo qualche legislatore stabilì che lo stupratore fosse condannato ad una pena da devolversi a vantaggio dei poveri. Qualcuno giunse perfino a togliere ogni pena e addirittura la stessa azione.

L'attuale legislazione italiana riconosce il reato di s. « quando vi è stata congiunzione carnale » (art. 326, del Cod. pen. ital.) e stabilisce che « chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendo la errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni »; la sola promessa quindi non è delitto; perché questo ci sia occorre che la donna sia minorenne e che vi sia stato inganno sulla propria posizione di coniugato; non esiste quindi reato quando la donna è maggiorenne e quando il seduttore è celibe.

L'attuale legislazione canonica non contempla un reato di s. nel senso specifico dell'Esodo e del Deuteronomio e del Cod. pen. ital. Qualcosa di affine è previsto nel c. 2353 e 2354, nei quali però si sottolinea soprattutto l'aspetto di violenza e di ratto. Spesso però il CIC si occupa di reati che in un senso più largo si potrebbero chiamare di s.: meritano di essere ricordati segnatamente il can. 904 riguardante la sollecitazione ad turpia compiuta dal sacerdote confessore (v. chierici).

Dal punto di vista morale poi la s. è gravemente riprovata e per la colpa che il seduttore intende commettere e per quella cui induce la persona che vuol sedurre e, talvolta, per i modi con cui vuol arrivare alla s.; accumula quindi in sé l'offesa alla virtù cui l'oggetto della s. si oppone e l'offesa all'amor del prossimo cui si deve, anche con sacrificio proprio, cercare di procurare il bene.

Data la configurazione della colpa, la s. comporta anche l'obbligo della riparazione. Perché però questa ci sia davvero occorre che ci sia stato effettivamente un danno; in pratica occorre che ci sia stato un ostacolo al matrimonio o concepimento o nascita. Un punto che ha richiamato lungamente l'attenzione e che ancora oggi divide gli autori è se la riparazione debba avvenire attraverso il matrimonio. A tale riguardo si fa osservare, e non ingiustamente, che il matrimonio, soprattutto nell'attuale struttura matrimoniale e familiare, importa una notevole coincidenza sul modo di vedere e di condurre la vita; quando questo manchi, anziché un bene, diventa un male ed una iattura; in tale ipotesi aggiungere alla s. il matrimonio significherebbe aggiungere ad un male un altro più grave.

Pastoralmente occorrerà quindi ad un tempo cautela

e realismo, evitando le soluzioni affrettate, semplicistiche e sentimentali. Non occorre dire, dal punto di vista pastorale, che occorrerà non poca prudenza prima di pronunciarsi sull'esistenza della s. e sull'autore della medesima.

Per il significato di s., presa in senso di tentazione, V. TENTAZIONE DELL'UOMO.

BIBL.: cf. i trattati di teologia morale, nel de castitate e de iustitia; i trattati di diritto penale canonico e italiano. In particolare, cf. I. Salsmans, Droit et morale, Bruges 1925, n. 148; A. Vaucheleuve, De restitutione facienda ob stuprum aut fornii cationem, in Collationes Brugenses, 44 (1948), pp. 226-33; id. De restitutione ob adulterium, ibid., pp. 293-98.

Giovanni Battista Guzzetti