SCOMMESSA e GIUOCHI D'AZZARDO. - S. è un contratto bilaterale aleatorio, con cui due persone, non accordandosi circa la verità o l'esito di una cosa, si promettono un premio (somma, posta) in favore di colui per il quale risulterà la verità o l'evento.
È moralmente lecita e produce obbligazione in coscienza quando si verifichino alcune condizioni. La prima è la bilateralità: cioè deve legare ambe le parti; se grava solo su uno, si avrà piuttosto una pena convenzionale. Seconda condizione è l'aleatorietà (ambe le parti si espongono a eguale pericolo, ignorando la verità della cosa o dell'evento). Se una parte ne è a cognizione, essa la parità; trattandosi di giuoco si richiede invece proporzione di eguaglianza o quasi d'abilità fra i contendenti. Tuttavia se una parte, a perfetta conoscenza della cosa, accetta ugualmente il giuoco o la prosecuzione di questo a proprio danno, non è improbabile che l'obbligazione persista, giacché niente ripugna che uno consenta alla vittoria dell'altro, per pura liberalità (ad es., che i genitori facciano ciò con i figli). Si richiede inoltre: la liceità morale della cosa scommessa. Se l'oggetto è illecito (furto, omicidio), la s. non ha valore morale né giuridico; tuttavia il vincitore può chiedere (non esigere), accettare e ritenere il premio; il perdente poi non ha dovere di versarlo; versato, strettamente parlando secondo il Cod. civ. italiano (artt. 1418, 1343-46), potrebbe giudizialmente richiederlo, se il contratto è illecito civilmente. La liceità riguarda anche il premio, che deve essere nelle disponibilità della persona e di misura per essa moralmente possibile, il fine onesto (onesto può essere anche lo scopo di lucro) e l'esclusione di frodi e di violenza.
Il Cod. civ. italiano (artt. 1933-35) non concede azione giudiziale per esigere il premio della s., anche se
lecia; se il perdente però versa spontaneamente il premio supposta l'assenza di frode e di illiceità, non può ripetere in giudizio il premio versato, a meno che non si tratti di persona inabile (età, stato di mente), cui è concessa tale azione. Fanno eccezione a questa norma (sino dal diritto romano) le s. fatte in occasione di corse di ogni genere, di giuochi sportivi o che addestrano al maneggio delle armi (tiro a segno). Ma anche qui la legge concede al perdente di chiedere al giudice il rigetto o la riduzione della domanda del vincitore, se la posta fu eccessiva.
Figura speciale ha la s. legata all'esito del giuoco. In merito si distingue il giuoco strettamente ricreativo, in cui si dà al corpo un moderato sollievo, e lo si rende più adatto alla ripresa dei doveri successivi; un piccolo premio aggiunto non modifica la natura ricreativa, come avviene nei circoli familiari (per eventuali eccessi VI. RISCHIO). Ma spesso il lucro diviene lo scopo unico o principale del giuoco con poste alte; il giuoco è detto allora giuridico. In esso l'esito dipende o principalmente dall'abilità e attenzione del giuocatore (giuoco industriale, come calcio, bocce, scacchi), totalmente o quasi dal caso (aleatorio, come dadi, bische di roulette ecc.), o parte da abilità e parte dal caso (misto). Ed i g. d'a. sono pre- cisamente quelli in cui ricorre lo scopo di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi aleatoria.
In morale i giuochi giuridici per sé sono leciti alle dovute condizioni (v. SORA). Secondo un'espressione classica il giuoco deve aggiungersi alla vita come il sale al cibo; e come ognuno può spendere in onesti sollievi parte del suo avere, così lo può per il giuoco; purché la discriminazione misuri lei circostanze (v. DIVERTIMENTI). Facili sono purtroppo gli abusi che lo rendono illecito; per eccesso di tempo, con lo scopo dei propri doveri per eccesso di posta, con danni di giustizia e di carità; per eccesso di passione, causa di peccati (bestemmia), odi, perdita d'amore alla famiglia, al lavoro; per eccesso di avidità, che spinge a frodi, inganni verso inesperti, ecc. Chi usi frodi, o esponga cose non sue (minori, inabili, marito che esponga beni della moglie) e probabilmente chi esponga poste eccessive, divenendo il giuoco illecito, non fa un contratto valido; quindi il perdente non è obbligato ad alcun versamento, né il vincitore può in coscienza ritenere il premio. L'eccesso nella posta è relativo, quando cioè la persona si mette in pericolo di nuocere ai doveri familiari e sociali. L'eventuale colpa assume la sua specificazione dalla virtù offesa (carità, giustizia, temperanza, ecc.).
La legge civile, per evitare gravi danni sociali, pone divieti severi con gravi pene; e secondo l'opinione più probabile, anche se non siano lesi altri doveri, obbliga in coscienza. Vietati sono i g. d'a., anche dissimulati, di qualunque specie, in luogo pubblico o aperto al pubblico o privato. Le pene sono l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda, raddoppiate per chi tiene locali per giuochi, per chi giuochi in pubblico esercizio o esponga una posta rilevante o quando vi partecipa un minorenne sotto i diciotto anni.
I pubblici esercizi, autorizzati a tenere sale da giuoco o da biliardo, hanno la licenza per determinati giuochi con esclusione degli altri. L'esercente che vi tollera giuochi vietati è punito con l'ammenda e può perdere la licenza. Le somme e gli arnesi trovati dalla polizia vengono sequestrati (Cod. pen. italiano, artt. 719-23; Leg. di Pubblici sicurezza, art. 110).