SCONGIURO

SCONGIURO. - In senso lato, si intende l'interposizione di una qualsiasi autorità morale superiore, per muovere una persona a compiere od omettere una determinata azione. Così si fa appello all'amore materno, al patriottismo, all'onore, ecc., per spingere più efficacemente ad agire in un determinato modo (cf. Cant. 2, 7; 3, 5; 5, 8-9; 8, 4). Inteso come un atto di religione, lo s. consiste nell'in-

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SCOPIA, DIOCESI di - Veduta di Prizren, residenza del vescovo.
vocazione diretta o indiretta del nome di Dio per indurre altri a qualche cosa con il comando o con la preghiera.

Con lo s. si vuole raggiungere un duplice effetto: spingere lo scongiurato a prestare ciò che si comanda o si chiede e muovere Dio ad indurre questi al risultato voluto. Lo s., però, non è diretto per sé a creare un obbligo, ma solamente a suscitare un sentimento di amore o di timore verso Dio, in virtù del quale lo scongiurato sia mosso a prestare ciò che si intende. Lo s. giuramento (v.), in cui s'invoca l'autorità divina per « confermare » quanto si dice preghiera (v.), con cui si « chiede » a Dio qualche cosa.

Lo s. può essere deprecativo o imperativo, secondo che è fatto con la preghiera o con il comando. Chi scongiura, infatti, alle volte supplica ed alle volte comanda, secondo la condizione, superiore o inferiore, della persona scongiurata. È s. deprecativo quello, ad es., di cui fa uso lo stesso demonio: Ti scongiuro, non mi tormentare (Mc. 5, 7; cf. Lc. 8, 28). È imperativo, ad es., quello rivolto da Caifa a Gesù: Ti scongiuro, per Iddio vivente, che ci dica se tu sei il Cristo, il figlio d'Iddio (Mt. 26, 63). Lo s. imperativo, per essere lecito, richiede che colui che scongiura abbia l'autorità e il diritto di comandare e non oltrepassi i limiti del suo potere (cf. I Thess. 5, 27).

Rigorosamente parlando, Dio non può essere scongiurato, perché non si può ricorrere ad una perfezione o potenza superiore alla sua. Soltanto per analogia è ciò possibile, e sia che lo s. è fatto per Dio stesso, sia per i suoi attributi, per suo figlio, ecc. Così si devono concepire le formole di s.: Per Dominum Nostrum I. C.; Per natiuitatem... per crucem et passionem tuam, ecc., libera nos, Domine. Ad ogni modo, a Dio non può essere evidentemente rivolto uno s. imperativo. Lo scongiurare Dio si dice più propriamente ossecrazione. Non è lecito scongiurare il demonio deprecativamente o imperativamente

per conoscere od ottenere da lui qualche cosa, perché con lui non si può stabilire nessuna amicizia e verso di lui non può esservi sottomissione (cf. I Cor. 10, 20); è lecito invece scongiurarlo imperativamente, perché, in nome di Dio, non arrechi danno alcuno, spirituale o temporale (cf. Mc. 16, 17; Lc. 9, 1; 10, 19; Act. 19, 13). Questo s. esorcismo (v.). Lo s. non può essere rivolto che agli esseri intelligenti, solo capaci di subire l'influsso morale dell'invocazione, che si esprime. Scongiurare, perciò, direttamente le creature irragionevoli (il sole, le nubi, la grandine, la tempesta, l'acqua, ecc.) è un non senso, a meno che lo s. non sia rivolto indirettamente alle potenze superiori (Dio, gli angeli, i santi, il demonio), da cui può dipendere la loro azione utile o nociva per noi.

Lo s. è privato o solenne, secondo che è fatto da una persona a titolo particolare o da un ministro della Chiesa, investito di un potere speciale.

Lo s., in senso stretto, è un atto di religione, perché idoneo ad esprimere tanto la superiorità di Dio quanto la nostra sottomissione a lui. Lo s. è lecito, come risulta dalla sua natura, dall'uso della S. Scrittura e dalla pratica liturgica. Si richiede, però, che sia usato con onestà (iustitia) e discrezione (iudicium). La giustizia esige che sia onesta non solamente la cosa che si vuole ottenere per comando o per preghiera, ma anche lo stesso comando e la stessa preghiera. La discrezione (iudicium) richiede un motivo sufficiente, la cui mancanza, però, è solamente leggera. Oltre queste condizioni, per lo s. solenne è richiesto un mandato o una licenza legittima (can. 1151). Comunemente si enumera, per la liceità dello s., ancora una terza condizione, la verità (veritas), nel senso che nello s. si deve ricorrere al vero Dio, che chi scongiura veramente intenda ottenere la cosa, e che la causa motiva sia vera e non dolosa (cfr., invece, B. H. Merkelbach, Summa theol. moralis, II, Parigi 1931, n. 762). Per lo s. nel senso di atto per scacciare la iettatura, V. VANA OSSERVANZA.

BIBL.: oltre ai principali testi di teologia morale, cf. Sum. Theol., 2ᵃ-2ᵐ, q. 90; S. Mary, Adiruration, in DB, I, coll. 219-20; F. Deshayes, Adiruration, I, coll. 400-402; DThC, I, coll. 400-401. Angelo Criscito
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“SCONGIURO.” Enciclopedia Cattolica, vol. XI (1953), p. 104. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/scongiuro.